n.104 del 09.04.2014 periodico (Parte Seconda)

Istituzione zone tampone per Erwinia amylovora. Anno 2014

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";

- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 08/05/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31", e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche e integrazioni;

- la propria determinazione del 26 marzo 2013, n. 2863, relativa alla “Istituzione zone tampone per Erwinia amylovora. Anno 2013”;

- le richieste di istituzione di nuove zone tampone avanzate da aziende vivaistiche;

Considerato:

- che in base a quanto riportato nell’Allegato I, lettera b), punto 2, del citato regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini non risultano fra quelli definiti “zone protette” nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

- che l’introduzione e la circolazione nelle “zone protette” nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle specie ospiti del patogeno, elencate nell’Allegato V, Parte A, Sezione II, del D.Lgs. n. 214/2005, possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell’Allegato IV, Parte B, Punto 21, del medesimo decreto;

- che l’Allegato IV, Parte B, Punto 21, del D.Lgs. n. 214/2005 prevede, fra l’altro, che per poter circolare nelle “zone protette” i vegetali ospiti di Erwinia amylovora devono essere originari delle “zone protette” espressamente elencate, oppure debbono essere “ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: aa) situato ad almeno 1 chilometro all’interno del confine di una «zona tampone» delimitata ufficialmente e con un’estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell’inizio del ciclo vegetativo completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati.”;

- che è opportuno ampliare le tre “zone tampone” denominate “BO1/2”, “FC1” e “RA2”, rispettivamente in provincia di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna;

- che è opportuno inoltre confermare le restanti “zone tampone” istituite nei territori della Regione Emilia-Romagna attualmente non considerate “zone protette”, al fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate con passaporto “ZP”;

Viste:

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, Commercio e Turismo e dell’Agricoltura;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1222 del 4/8/2011, recante “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

- la determinazione dirigenziale n. 4137 del 29 marzo 2012, recante “Prolungamento della durata dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie”;

- la determinazione n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super per la posizione dirigenziale Servizio Fitosanitario;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di istituire ufficialmente, per l’anno 2014, nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini, territori che non sono riconosciuti come “zona protetta” per Erwinia amylovora, n. 12 “zone tampone”, ciascuna con un’estensione non inferiore a 50 km², al fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate con passaporto “ZP”;

3) di delimitare dette “zone tampone” così come riportato nella mappa allegata alla presente determinazione, la quale evidenzia anche le aree incluse nelle “zone tampone” istituite nell’anno 2013 e confermate per l’anno corrente; la mappa è consultabile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario, link “Cartografia fitosanitaria”, spuntare “Zone tampone E.a.”);

4) di stabilire che per l’anno 2014 le zone tampone sono le seguenti:

  • due in provincia di Bologna (BO1/2 e BO3),
  • tre in provincia di Ferrara (FE1, FE2 e FE3),
  • una nelle province di Forlì-Cesena e Rimini (FC1),
  • due in provincia di Modena (MO1 e MO2),
  • una nelle province di Reggio Emilia e Modena (RE1),
  • tre in provincia di Ravenna (RA1, RA2 e RA3);

5) di attuare nelle “zone tampone” di cui al punto precedente i controlli e le prescrizioni previsti nell’allegato IV, Parte B, Punto 21, lettere cc) e dd), del D.Lgs. n. 214/2005 e quelle contenute nel D.M. 10 settembre 1999, n. 356;

6) di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

7) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Alberto Contessi

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