SUPPLEMENTO SPECIALE n. 132 del 04.05.2012

Relazione

La diffusione sempre più capillare di slot-machines e videogiochi ha avvicinato negli ultimi anni un sempre maggior numero di persone al rischio dell’instaurarsi di dipendenze patologiche da gioco, seguendo un trend che è già stato osservato negli U.S.A., in altre nazioni europee e che si sta affermando anche in Italia.

Secondo i rapporti annuali Eurispes degli ultimi anni (2009 e 2010), i dati relativi alle somme di denaro annue, in media, destinate da ogni nucleo familiare ad attività di gioco legali e/o illegali sono state caratterizzate da una continua, forte progressione, tanto che, in termini di fatturato prodotto, già dal 2008, l’industria del gioco era posizionata in Italia al terzo posto, dopo ENI e FIAT.

Parallelamente all’espansione del fenomeno sociale del gioco, soprattutto d’azzardo, si assiste ad un aumento dei casi di patologia da dipendenza da gioco. Sono 500mila gli italiani per i quali il brivido saltuario di una giocata alla slot-machine si trasforma in una vera e propria ossessione quotidiana. Alcune persone finiscono per stravolgere la propria esistenza arrivando ad essere inghiottiti in una spirale da cui non sono più capaci di uscire da soli, quindi, iniziano per svago e si ritrovano, invece, in una condizione patologica, con l’aggravio dei prestiti contratti e delle ipoteche.

In Emilia-Romagna, come nel resto d'Italia, le slot machine sono le vere padrone dell'azzardo, con una spesa di 4 miliardi di euro nel 2011.

Il giocatore patologico spesso trascura o, addirittura, scardina i rapporti familiari, si isola socialmente, tende a strumentalizzare gli altri al fine di ottenere ancora denaro per poter sostenere nuove scommesse. Con lo stesso scopo richiede finanziamenti bancari o finanziari, che poi possono risultare impossibili da portare avanti secondo il piano di rientro concordato all’apertura del contratto. Situazioni più drammatiche si incontrano quando, pur di continuare a giocare, il debito viene coperto attivando nuovi finanziamenti ottenuti anche, più facilmente, tramite organizzazioni o personaggi collegati al mondo dell’usura e dello strozzinaggio.

Appare difficile per le politiche sociali attuali muoversi all'interno di una polarizzazione che vede, nei confronti del gioco, da una parte, una retorica di tipo moralistico, incentrata ad enfatizzare i danni individuali e sociali ed a sollecitare interventi di controllo sociale e, da un'altra parte, da una retorica di tipo liberalista che richiama la libertà dell'individuo, gli aspetti di socializzazione e la sostanziale innocuità sociale della pratica del gioco d'azzardo.

La politica adottata dalle Istituzioni Pubbliche appare fortemente contraddittoria, poiché allo stesso tempo agisce per favorire una maggiore liberalizzazione nell’accesso al gioco (di recente il Governo Monti è intervenuto, anche in questo settore, con norme che permettono una maggiore liberalizzazione del fenomeno) permettendo che il gioco stesso sia promosso con messaggi pubblicitari pervasivi, che raggiungono ampi strati di popolazione, compresi i minorenni, e favorisce una maggiore assistenza per le persone affette dipendenze patologiche da gioco.

Le sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica e di svago, non si configurano, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, né come esercizi commerciali né come servizi pubblici, bensì, pubblici esercizi e in quanto tali, il Sindaco può esercitare su di esse la potestà regolatoria degli orari di apertura e chiusura al pubblico.

Sempre ai comuni sono attribuite le funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza tra cui le licenze per sale pubbliche, per biliardi o per altri giochi leciti.

Le Regioni e le Province autonome, invece, possono dettare una disciplina sulla localizzazione delle sale giochi che preveda distanze da "luoghi sensibili" in quanto tali norme non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un lato, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate. Tali disposizioni non sono invasive della competenza statale in quanto hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 9 novembre 2011, ha dato una lettura più elastica della riserva statale, giudicando perfettamente conforme al dettato costituzionale la legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 novembre 2010 n. 13, recante “Disposizioni in materia di gioco lecito”, che introduce una disciplina decisamente restrittiva per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’apertura di nuove sale da gioco.

Purtroppo, non è invece possibile per la legge regionale rinviare ad apposito regolamento la determinazione del numero massimo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimento o di gioco di abilità che possono essere installati all'interno di sale giochi circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati. La materia in esame è, invero, disciplinata da prescrizioni rientranti nella materia dell'"ordine pubblico e sicurezza" che l'art. 117 Cost., secondo comma, lettera h), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. La disciplina statale, infatti, definisce la nozione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici d'azzardo e quella di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito; vieta i primi, e consente i secondi; detta le sanzioni per la violazione della disciplina relativa ai primi; stabilisce le prescrizioni che limitano l'utilizzo dei secondi. La materia, quindi, come la Corte ha più volte precisato, si riferisce "all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico", e in essa rientra, non solo la disciplina dei giochi d'azzardo, ma anche quella relativa ai giochi che, pur presentando un elemento aleatorio e distribuendo vincite, non sono ritenuti giochi d'azzardo.

Il Progetto di legge, partendo dagli assunti sopra riportati, interviene all’interno delle competenze proprie della Regione: localizzazione delle sale giochi e d’intrattenimenti; interventi di natura socio-educativa, socio-sanitaria e sanitaria volti a prevenire e curare gli effetti della dipendenza da gioco, lo sviluppo di azioni organiche e integrate per la prevenzione, primaria e secondaria, e per l’allestimento di una rete di protezione socio-sanitaria in grado di farsi carico delle persone con problematiche di Gioco d’Azzardo Patologico.

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