n.18 del 28.01.2015 periodico (Parte Seconda)

Approvazione fornitura servizi idrici alla Repubblica di San Marino

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale n. 13 del 2005 e s.m.i.) ed, in particolare, l’articolo 13;

- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 “Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale” ed, in particolare, l’art. 17;

- l’Accordo di collaborazione economica tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino (di seguito Accordo), sottoscritto il 10 giugno 2013 ed, in particolare, l’articolo 6;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 2 luglio 2013, n. 131 “Ratifica, ai sensi dell’art. 13, comma 2, dello Statuto, dell’Accordo di collaborazione economica tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 14 giugno 2013)”;

Considerato che:

- il comma 2 dell’art. 6 dell’Accordo prevede che la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino, per ogni scambio di servizi idrici, sulla base della disponibilità di risorsa e tenuto conto delle rispettive esigenze e delle caratteristiche tecniche degli impianti, disciplinino i quantitativi erogabili, il minimo di risorsa assicurabile in stato di crisi idrica, il quantitativo massimo giornaliero, il conferimento dei reflui, la ripartizione degli oneri di gestione e/o realizzazione di reti ed impianti e dei costi di salvaguardia e protezione delle risorse idriche;

- il comma 3 dell’art. 6 dell’Accordo attribuisce all’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per conto della Regione, la definizione degli importi corrisposti per le prestazioni in materia di risorse idriche ai fini del calcolo della tariffa a vantaggio degli utenti del servizio idrico integrato;

- con le note Prot.n. 00127103 del 14/11/2014 (PG.2014.0436885 del 19/11/2014) e Prot.n. 131512 del 25/11/2014 (PG.2014.0463383 del 2/12/2014) la Repubblica di San Marino, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo, ha fatto richiesta alla Regione Emilia-Romagna di una fornitura idrica specificandone le relative caratteristiche e modalità;

Valutato di poter accogliere la richiesta di fornitura idrica avanzata dalla Repubblica di San Marino;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’accoglimento della suddetta richiesta definendo le seguenti caratteristiche e modalità della fornitura idrica:

  • quantitativo massimo annuo pari a 804.000 mc/anno, quantitativo minimo annuo pari a 580.000 mc/anno e quantitativo massimo giornaliero pari a 3.500 mc/giorno;
  • fornitura media nel periodo novembre-maggio di 15 l/s e nel periodo giugno-ottobre di 40 l/s;
  • possibilità di incremento della fornitura nel periodo giugno-ottobre di 400 mc/giorno, per un totale massimo di 61.000 mc/anno, a partire dall’entrata in esercizio dell’impianto di potabilizzazione Standiana (NIP2), garantendo comunque prioritariamente la fornitura agli utenti del servizio idrico integrato italiano;
  • possibilità di interruzione della fornitura idrica alla Repubblica di San Marino in caso di eventi imprevisti e non prevedibili o per cause di forza maggiore;
  • possibilità di incremento straordinario della fornitura fino a 65 l/s in caso di emergenza dovuta ad eventuali difficoltà della Repubblica di San Marino, garantendo comunque prioritariamente la fornitura agli utenti del servizio idrico integrato italiano;
  • Ritenuto, inoltre, opportuno:
  • dare mandato, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 dell’Accordo, ad ATERSIR di definire gli aspetti tariffari e di gestione e realizzazione di reti ed impianti secondo quanto disposto dalla normativa italiana in materia;
  • stabilire la durata della fornitura pari a 10 anni e, quindi, fino al 31 dicembre 2024;

Valutata l’indifferibilità ed urgenza di procedere al fine di garantire una corretta e definita fornitura idrica alla Repubblica di San Marino per il periodo 2015-2024;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente e Assessore finanze, Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza;

A voti unanimi e palesi 

delibera: 

1. di approvare la fornitura idrica alla Repubblica di San Marino con le seguenti caratteristiche e modalità: 

  • quantitativo massimo annuo pari a 804.000 mc/anno, quantitativo minimo annuo pari a 580.000 mc/anno e quantitativo massimo giornaliero pari a 3.500 mc/giorno; 
  • fornitura media nel periodo novembre-maggio di 15 l/s e nel periodo giugno-ottobre di 40 l/s; 
  • possibilità di incremento della fornitura nel periodo giugno-ottobre di 400 mc/giorno, per un totale massimo di 61.000 mc/anno, a partire dall’entrata in esercizio dell’impianto di potabilizzazione Standiana (NIP2), garantendo comunque prioritariamente la fornitura agli utenti serviti del servizio idrico integrato italiano; 
  • possibilità di interruzione della fornitura idrica alla Repubblica di San Marino in caso di eventi imprevisti e non prevedibili o per cause di forza maggiore; 
  • possibilità di incremento straordinario della fornitura fino a 65 l/s in caso di emergenza dovuta ad eventuali difficoltà della Repubblica di San Marino, garantendo comunque prioritariamente la fornitura agli utenti del servizio idrico integrato italiano;

2. di dare mandato, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 dell’Accordo, ad ATERSIR di definire gli aspetti tariffari e di gestione e realizzazione di reti ed impianti secondo quanto disposto dalla normativa italiana in materia;

3. di stabilire la durata della fornitura pari a 10 anni e, quindi, fino al 31 dicembre 2024;

4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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