n.82 del 04.04.2018 periodico (Parte Seconda)

Definizione della Rete regionale dei Centri di Senologia dell'Emilia-Romagna, in attuazione della DGR 2040/2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti e richiamati:

- Il Piano Sanitario Regionale 1999-2001, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1235/1999, il Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010, approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 175/2008, la cui validità è stata prorogata per gli anni 2013 e 2014 con delibera assembleare n. 117/2013 e il Piano Sociale e Sanitario 2017-2019, approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 120/2017, i quali ribadiscono come il sistema delle cure ospedaliere sia basato su organizzazioni ad elevata qualificazione, organizzate, per quanto attiene l’alta specialità, secondo il modello Hub e Spoke, per garantire trattamenti sicuri e di qualità;

- Le proprie deliberazioni n. 556/2000 e 1267/2002, e ss.mm.ii, le quali hanno dato ampia attuazione alla programmazione sopra richiamata;

- La Risoluzione del Parlamento europeo sul cancro al seno nell'Unione europea (2002/2279(INI)), la quale afferma che, per quanto riguarda il cancro al seno, ogni donna deve aver accesso a uno screening, a cure e a una post-terapia di qualità, e chiede che tutte le donne affette da carcinoma della mammella abbiano il diritto ad essere curate da un'équipe interdisciplinare, invitando gli Stati membri a sviluppare una rete capillare di centri di senologia certificati e interdisciplinari, elencandone i criteri di qualità;

- La propria deliberazione n. 1489/2007, con la quale si è provveduto a stabilire i requisiti per l’accreditamento dei Programmi di screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella e la successiva deliberazione n. 582/2013;

- La propria deliberazione n. 1035/2009, recante strategia regionale per il miglioramento dell’accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale, con la quale è stato regolamentato l’accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale senologica;

- La propria deliberazione n. 220/2011 recante l’approvazione di linee guida per le Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna in ordine alla sorveglianza del rischio eredo-familiare per il carcinoma della mammella

- La propria deliberazione n. 519/2011 recante composizione e funzioni della Commissione tecnico-scientifica regionale per l’area della assistenza oncologica di cui alla DGR 1107/2009, e la successiva deliberazione n. 1175/2014 di conferma;

- La propria deliberazione n. 1414/2012, recante appropriatezza degli accertamenti senologici in età fuori screening;

- La propria deliberazione n. 1161/2012 di recepimento dell’Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro -Anni 2011-2013" del 10 febbraio 2011;

- Il DM Salute 2/4/2015, n.70, pubblicato sulla G.U. n.127 del 4/6/2015, con il quale è stato formalizzato il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;

- La propria deliberazione n. 2040/2015 con cui questa Amministrazione ha approvato, in attuazione della normativa sopraindicata, le linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, rilevando la necessità di ripuntualizzare le discipline di rilievo regionale, sottolineando come ogni centro che tratti casistica chirurgica oncologica è vincolato a garantire che l’indicazione chirurgica venga posta a seguito di una valutazione multidisciplinare, sul modello del breast multidisciplinary team, assumendo l’impegno a concentrare la casistica di chirurgia mammaria nel rispetto del criterio di 150 primi interventi su casi di tumore della mammella incidenti per struttura complessa, garantendo la clinical competence per i chirurghi con almeno 50 interventi/anno e definendo il percorso di garanzia per le clinical competence di radiologi e anatomo patologi in conformità a quanto contenuto nelle delibere regionali, nelle indicazioni nazionali e nelle indicazioni EUSOMA;

- La propria deliberazione n. 866/2016 recante il recepimento dell’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro – Anni 2014-2016” del 30 ottobre 2014;

- La propria deliberazione n. 800/2015 recante il recepimento dell’atto di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di senologia, del 18 dicembre 2014;

- La propria deliberazione n. 272/2017 riduzione delle liste di attesa per i ricoveri chirurgici programmati nella regione Emilia-Romagna;

- La propria deliberazione n. 2329/2016 recante approvazione dell’Accordo Quadro di regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Ospedali privati accreditati aderenti ad AIOP per la fornitura di prestazioni erogate nel triennio 2016-2018;

Preso atto che, in attuazione delle previsioni della richiamata DGR n. 2040/2015, il Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare con propria determinazione n. 15015 del 26.09.2017 ha provveduto alla costituzione del Gruppo regionale di lavoro Breast Unit, ai sensi dell’art. 40 della LR 43/2001 della DGR 2040/2015, assegnando a tale gruppo di lavoro, tra gli obiettivi, il compito di formulare una proposta di definizione della rete dei centri di senologia della regione Emilia-Romagna.

Considerato che:

- sul piano epidemiologico i tumori della mammella in Regione Emilia-Romagna sono responsabili del 29% di tutta l’incidenza del cancro nel sesso femminile e del 15% della relativa mortalità, con oltre 4.500 nuovi casi/anno, circa 950 decessi e 54.000 donne in vita con pregressa diagnosi;

- il programma di screening mammografico, attivo da oltre 20 anni dai 50 ai 69 anni ed esteso nel 2010 alle fasce 45-49 e 70-74, invita ogni anno circa 500.000 donne (copertura del 100% della popolazione bersaglio), con adesione del 75% (ulteriormente accresciuta per il 10% dalle mammografie eseguite al di fuori dal programma);

- dal 2005 ad oggi si sono realizzate riorganizzazioni dell’offerta chirurgica per tumore della mammella che hanno comportato una progressiva concentrazione della casistica: nel 2016 il 94% degli interventi sono stati effettuati in ospedali pubblici e su 5370 casi, l’81% è stato trattato in ospedali al alto volume di casi (>150 casi/anno) con un numero medio di interventi salito da 269 casi/anno nel 2007 a 398 casi/anno nel 2016;

- il Gruppo di lavoro di cui si tratta ha elaborato un documento di proposta in ordine al compito assegnato, che si ritiene congrua rispetto al mandato ricevuto e rispondente alle necessità evidenziate, e ritenuto pertanto opportuno e necessario approvare la definizione della rete regionale dei Centri di Senologia dell’Emilia-Romagna, secondo quanto stabilito nel dispositivo del presente atto e nel documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

- la nozione di Centro di Senologia ricomprende le diverse componenti le cui competenze vengono attivate per assicurare ad ogni donna la presa in carico attiva in ogni fase del percorso, dalla prevenzione, alla diagnosi, al trattamento e al follow-up;

- la nota del Direttore Generale della AUSL di Imola, PG n.0024976 del 22/12/2017, agli atti della Direzione Generale Cura della persona Salute e Welfare, da atto che nell’Area Metropolitana di Bologna è in corso un programma di integrazione delle attività di chirurgia senologica tra l’AUSL di Imola e l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna, il cui completamento sarà oggetto di specifica valutazione.

Richiamati altresì:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“e successive modifiche;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, e successive modifiche, che prevede che questa Regione, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e successive modifiche;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 193/2015, n. 628/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 1681/2016, n. 2344/2016 e n. 161/2017 relative all’organizzazione dell’Ente Regione e alle competenze delle Direzioni generali e dei dirigenti;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di istituire, per le ragioni espresse nelle premesse del presente atto e secondo i principi ed i dispositivi in esse contenuti, che qui si intendono integralmente richiamati, la Rete regionale dei Centri di Senologia dell’Emilia-Romagna, finalizzata all’erogazione della più qualificata assistenza per tutto il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale;

2. di stabilire la seguente strutturazione territoriale della Rete dei Centri di Senologia:

Provincia di Piacenza – Centro di Senologia Ospedale di Piacenza;

Provincia di Parma – Centro di Senologia Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;

Provincia di Reggio Emilia - Centro di Senologia Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS di Reggio Emilia;

Provincia di Modena:

 - Centro di Senologia Ospedale di Carpi;

 -Centro di Senologia Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena;

Area Metropolitana di Bologna:

 - Centro di Senologia Ospedale Bellaria;

 - Centro di Senologia Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna;

 - Centro di Senologia Ospedale di Imola;

Provincia di Ferrara – Centro di Senologia Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara;

Provincia di Ravenna – Centro di Senologia Ospedale di Ravenna;

Provincia di Forlì-Cesena – Centro di Senologia Ospedale di Forlì (integrazione con IRCCS-IRST di Meldola);

Provincia di Rimini – Centro di Senologia Ospedale Sant’Arcangelo di Romagna.

3. di uniformare l’organizzazione e il funzionamento dei Centri di Senologia che compongono la Rete, istituita con il presente provvedimento, secondo il modello descritto nell’Allegato parte integrante del presente provvedimento, che potrà essere oggetto di eventuali aggiornamenti, alla luce di nuove acquisizioni in tema di diagnosi, trattamento e percorso;

4. di impegnare le Aziende Sanitarie della Regione a dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento, predisponendo programmi operativi atti a conseguire le condizioni individuate per il funzionamento dei Centri di Senologia, secondo i criteri di centralizzazione e di garanzia dei volumi ed esiti di qualità del percorso senologico;

5. di prevedere un coordinamento permanente della rete dei Centri di Senologia a livello regionale, con funzioni anche di monitoraggio della attuazione dei contenuti del presente provvedimento, rappresentativo delle componenti istituzionali e professionali, delegandone al Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare la costituzione e la definizione delle modalità di funzionamento;

6. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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