n.377 del 21.12.2022 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni in ordine al recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178". Rep. Atti n. 151/CSR del 4 agosto 2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, ed in particolare:
    • l’art. 1, comma 2, che vincola l’erogazione delle prestazioni dei Livelli essenziali ed uniformi di assistenza al rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;
    • l’art. 8 ter, comma 1, che stabilisce che l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate all’autorizzazione;
    • l’art. 8-quater, che disciplina l’accreditamento sanitario;
  • l'articolo 1, comma 406, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha modificato la disciplina di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 estendendo l'applicazione del sistema di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie anche alle organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari;
  • l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 che stabilisce che Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
  • la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, e successive modifiche, che prevede che questa Regione, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;
  • la stessa legge regionale soprarichiamata all’art.3, comma 5 introduce la figura del Direttore Assistenziale nominato dal Direttore Generale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" che ha riconosciuto l'importanza specifica dei percorsi assistenziali integrati e della caratterizzazione delle cure domiciliari in relazione all'intensità e alla complessità assistenziale;

Considerato che il DPCM sopra richiamato:

  • all’art. 21 “Percorsi assistenziali integrati” il comma 3 stabilisce che l’unità di valutazione multidimensionale, che coinvolge tutte le componenti dell’offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, il paziente e la sua famiglia, valuta i bisogni e redige il progetto di assistenza. Il coordinamento dell’attività clinica rientra tra i compiti del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia stato diversamente identificato”;
  • all’art. 22 “Cure Domiciliari” stabilisce fra le altre cose che il “Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. L’azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l’assistenza territoriale a domicilio. Lo stesso articolo declina le cure domiciliari in più livelli di intensità assistenziale;

Richiamati:

  • il DM n.70 del 2 aprile 2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” che, tra le altre cose, prevede la continuità delle cure tra territorio e ospedale, con la necessità di organizzare il sistema nella logica della continuità assistenziale, la quale riveste un ruolo essenziale nella riduzione dei ricoveri ospedalieri inappropriati, e dei ricoveri ripetuti. Tale continuità, nello specifico delle cure domiciliari si concretizza, in particolare, con le dimissioni protette;
  • il DM n.77 del 23 maggio 2022 n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” che affida un ruolo strategico alle cure domiciliari quale setting privilegiato dell’assistenza al fine di potenziare l’assistenza territoriale;

Richiamate altresì:

  • l’Intesa, approvata in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento”, Rep. n. 259/CSR del 20/12/2012, completa dell’allegato documento sub A, parte integrante dell’Intesa;
  • la propria deliberazione n. 884/2013 di recepimento dell’Intesa sopra citata, con la quale è stato conferito il mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale e ai competenti Servizi della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare di riesaminare il complessivo sistema dei requisiti generali e specifici di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti;
  • l’Intesa, tra il Governo le Regioni e le Province autonome del 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR), che definisce le modalità e i tempi di attuazione del “Disciplinare tecnico”, documento finalizzato alla revisione del sistema di accreditamento, già sancito con l’Intesa del 20 dicembre 2012 sopra richiamata; in particolare il Cronoprogramma, di cui all'Allegato A, che individua, 8 Criteri, 28 Requisiti essenziali e 123 Evidenze comuni a tutti i sistemi regionali per l’accreditamento istituzionale;
  • n. 1604/2015 “Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate”

Richiamata la L.R. n. 22/2019 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private ed in particolare:

  • l’art. 3, comma 3, lettera a)”il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento garantisce lo svolgimento delle seguenti funzioni: coordina il processo di formazione e revisione dei requisiti generali e specifici per l’autorizzazione e l’accreditamento garantendo che lo stesso sia metodologicamente controllato, condiviso e trasparente”; lettera b)”si esprime in ordine alle modalità di applicazione dei requisiti di autorizzazione e accreditamento e risolve questioni interpretative inerenti ai requisiti stessi.”;
  • l’art. 9 comma 2, “Le strutture sanitarie provvedono ad adeguarsi ai requisiti autorizzativi di nuova introduzione entro i tempi indicati negli atti di approvazione dei requisiti stessi.”;
  • art. 19 comma 8, “le strutture sanitarie già accreditate al momento dell’adozione di nuovi requisiti sono tenute ad adottare le misure necessarie per adeguarsi agli stessi nei tempi definiti negli atti di approvazione.”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 124/1999 “Criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari”;
  • n. 327/2004 e successive modifiche, con cui la Giunta ha definito i requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti dell’Emilia-Romagna;
  • n. 221/2015 “Requisiti specifici per l'accreditamento del dipartimento di cure primarie”;
  • n. 1561/2018 “Sistema tariffario per le cure domiciliari in Emilia-Romagna”;
  • n. 886 del 6/6/2022 “Approvazione di nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019.”;

Considerato che:

  • nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si è sentita forte l’esigenza di rafforzare il sistema di assistenza territoriale di cui le cure domiciliari sono parte fondamentale. In tale contesto i provvedimenti nazionali hanno impresso un notevole impulso per rafforzare la presa in carico nel setting domiciliare per pazienti con gradi diversi di complessità clinico-assistenziale;
  • nel contesto degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare nell’ambito della riforma territoriale, sono inserite le cure domiciliari quale ambito privilegiato di cura e assistenza;
  • l'estensione alle cure domiciliari del sistema di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale dei soggetti erogatori, disposto dal D.lgs. 502/1992 così come modificato dal comma 406 dell’art. 1 della l. n. 178/2020, è finalizzato a garantire equità nell'accesso ai servizi e qualità delle cure nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza;
  • la Regione Emilia-Romagna pone, ormai da diversi anni, l’assistenza domiciliare tra i propri obiettivi strategici sviluppando un modello assistenziale consolidato da tempo su tutto il territorio regionale e capace di grandi volumi di attività. Tale modello assistenziale prevede la presa in carico del paziente attraverso l’analisi multidisciplinare del bisogno dell’assistito e la definizione di un piano personalizzato. La continuità assistenziale, che per le cure domiciliari si concretizza in particolare con le dimissioni protette, è divenuta nel tempo un indicatore importante di efficacia e efficienza del modello assistenziale. La presa in carico, oltre a vedere il fondamentale coinvolgimento della famiglia, vede come protagonisti il medico di medicina generale e l’infermiere il cui ruolo si amplia con le funzioni di case manager fungendo da collegamento tra le diverse figuri professionali operanti nell’equipe e da facilitatore sulla responsabilizzazione ed il coinvolgimento della persona, della famiglia e dei caregivers nella definizione ed attuazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI);

Preso atto dell’ampia condivisione tra le Regioni e il Ministero della Salute circa l’importanza delle cure domiciliari e della conseguente necessità di garantire la qualità dei servizi attraverso l’individuazione dei requisiti di autorizzazione e accreditamento uniformi sul territorio nazionale. Tale confronto ha dato origine all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sul documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, Rep. atti n. 151/CSR del 4 agosto 2021 (di seguito Intesa);

Valutato che l’Intesa prevede:

  • che gli allegati B e C declinano i criteri di riferimento nazionali per l’autorizzazione e per l’accreditamento delle cure domiciliari alla luce degli articoli 21 (Percorsi assistenziali integrati) e 22 (cure domiciliari) del già cito DPCM 12 gennaio 2017;
  • che il governo clinico-assistenziale dei percorsi di cure domiciliari è in carico all’Azienda sanitaria territoriale di riferimento;
  • che le Regioni provvedano, entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, ad attivare, ai sensi dell’art. 8 ter e 8 quater del D.Lgs 502/92 il sistema di autorizzazione e di accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private in coerenza con i requisiti proposti dall’Intesa medesima;

Considerato pertanto necessario recepire l’Intesa armonizzando i requisiti proposti dalla stessa con quanto disposto dai provvedimenti regionali già adottati in materia di autorizzazione e accreditamento;

Considerato infatti a tal proposito che:

  • con la delibera 221/2015 sono stati approvati i requisiti di accreditamento del Dipartimento delle Cure Primarie, pertanto, a seguito del recepimento dell’Intesa si rende necessario, sostituire i requisiti, limitatamente alla parte relativa ai criteri delle “cure domiciliari” con i requisiti approvati con il presente atto;
  • al contempo si rende necessario integrare alcuni requisiti di autorizzazione e accreditamento contenuti nella proposta di cui all’Intesa, al fine sia di renderli più aderenti al modello regionale sia di esplicitarne meglio il contenuto per facilitare l’operato delle commissioni durante la fase di valutazione;

Ritenuto inoltre necessario disapplicare quanto previsto dal requisito 3.1.5 AU – Regolarità del rapporto di lavoro allegato B dell’Intesa, limitatamente alla parte relativa alla prima allinea: “Attuazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di riferimento”, sulla base:

  • dei recenti orientamenti assunti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113/2022 del 9 maggio 2022 che pone in capo alle Regioni la competenza di garantire l’equilibrato bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, ai fini sociali - in particolare quello della tutela della salute - e la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti;
  • dell’attenzione che questa regione ha da tempo verso la tutela dei lavoratori e che in tale contesto ha approvato:
    • la DGR 1899/2020 “Approvazione del patto per il lavoro e per il clima” successivamente sottoscritto, fra gli altri, dalle associazioni di categoria datoriale e dalle organizzazioni sindacali;
    • la DGR n. 886 del 6/6/2022 che al paragrafo “Programmazione regionale e accordi contrattuali” espressamente prevede che, con riferimento al contratto per l’erogazione di prestazioni a carico del SSN di cui all’art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992, “è fatto obbligo alle aziende sanitarie inserire un’apposita clausola che impegni il soggetto privato contraente, a pena di risoluzione del contratto stesso, a non porre in essere condotte riconducibili a forme di c.d. “dumping contrattuale” e ad applicare, in assenza di una specifica normativa di riferimento, i principi previsti dall’art. 30, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” che prevede che, per l’affidamento delle attività al personale impiegato, venga applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Valutato pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto e sulla base della considerazione che il documento approvato dall’Intesa costituisce una proposta di requisiti di autorizzazione e di accreditamento, da armonizzare con il modello già vigente nelle singole regioni:

  • recepire l’Intesa quale parte integrante del presente atto;
  • disapplicare il requisito 3.1.5 AU, – Regolarità del rapporto di lavoro prima allinea - allegato B dell’Intesa, – prevedendo l’applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 886 del 6/6/2022 al paragrafo” Programmazione regionale ed accordi contrattuali”;
  • integrare alcuni requisiti di autorizzazione e accreditamento contenuti nella proposta di cui all’Intesa, così come riportati negli allegati 1 e 2 parti integranti del presente atto, al fine sia di renderli più aderenti al modello regionale sia di esplicitarne meglio il contenuto per facilitare l’operato delle commissioni durante la fase di valutazione;

Ritenuto inoltre necessario precisare che il requisito 3.1.1 AU “Responsabilità dell’organizzazione” discende dall’applicazione di quanto disposto dall’articolo 8-ter, comma 1, del D.Lgs. 502/92, così come integrato dalla L. 178/2020 sopra richiamata, che dispone l’obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di un Direttore Sanitario (per le strutture sanitarie pubbliche si fa riferimento all’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.) che cura l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico-sanitario e organizzativo. Tale previsione normativa è ripresa dai requisiti di autorizzazione dell’Intesa in argomento. Gli stessi requisiti specificano che sono garantite le funzioni di coordinamento e responsabilità clinica, infermieristica e amministrativa rafforzando così le competenze e l’autonomia delle diverse professioni;

Valutato necessario precisare che si rimanda a successivo atto la definizione delle indicazioni di programmazione per l’accreditamento delle cure domiciliari così come previsto dal D.lgs 502/92 sottolineando che i livelli assistenziali così come indicati dagli art. 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017, sono soddisfatti dalle strutture delle aziende sanitarie pubbliche;

Richiamati altresì:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
  • n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
  • n. 324 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
  • n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto: “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
  • n.426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
  • n. 1615 del 28 settembre 2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni generali/Agenzie della Giunta regionale”;
  • n. 1846 del 2 novembre 2022, “Piano Integrato delle attività e dell’organizzazione 2022-2024”;

Richiamate infine:

  • la propria deliberazione n. 1315/20 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie.”;

e le seguenti determinazioni dirigenziali:

  • n. 2335 del 9 febbraio 2022 con la quale si approva l’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
  • n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
  • n. 6238 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione ulteriore Area di Lavoro e conferimento incarico”;
  • n. 7162 del 15 aprile 2022 avente ad oggetto: “Ridefinizione dell'assetto delle Aree di Lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

Acquisiti:

  • il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 20 ottobre 2022;
  • il parere favorevole della IV Commissione Assembleare nella seduta del 21 novembre 2022;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di recepire l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. Rep. Atti n. 151/CSR del 4 agosto 2021” quale parte integrante del presente atto, precisando tuttavia di:
    • disapplicare il requisito 3.1.5 AU, – Regolarità del rapporto di lavoro prima allinea - allegato B dell’Intesa – prevedendo l’applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 886 del 6/6/2022 “Approvazione di nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L.R. 22/2019” al paragrafo ”Programmazione regionale ed accordi contrattuali”, richiamato puntualmente in premessa;
    • integrare alcuni requisiti di autorizzazione e accreditamento contenuti nella proposta di cui all’Intesa;
    • di approvare i requisiti di autorizzazione e accreditamento così come riportati negli allegati 1 e 2 parti integranti del presente atto;
  2. di modificare la DGR 221/2015 “Requisiti specifici per l'accreditamento del dipartimento di cure primarie” limitatamente alla parte relativa ai criteri delle “cure domiciliari”, sostituendo i requisiti ivi contenuti con i requisiti approvati con il presente atto;
  3. di confermare la DGR 221/2015 soprarichiamata in ogni altra sua parte;
  4. di stabilire che le strutture sanitarie devono provvedere ad adeguarsi ai requisiti autorizzativi e di accreditamento approvati con il presente atto, entro 18 mesi della data di pubblicazione nel BURERT;
  5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dall’art. 7-bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto disposto dalla determinazione n. 2335/2022;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.)
application/pdf allegato 1 - 178.3 KB
application/pdf allegato 2 - 167.9 KB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina