n. 208 del 10.10.2012 (Parte Seconda)

Parziale modifica al programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica approvato con Ordinanza n. 49 del 2 ottobre 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Visti:

- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza;

- il Decreto del Ministero dell'Economia del 1/6/2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

- il comma 5 dell’ art. 1 del citato D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

- l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”ed in particolare il comma 1 che recita:
“i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”.

Richiamate:

- l’ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012, che approva il “Programma CASA per l’avvio della ricostruzione” nel quale è prevista la predisposizione di un programma “Alloggi ACER”, riguardante alloggi gestiti da ACER che, trattandosi di proprietà pubblica, hanno proprie regole di ammissibilità e intensità di finanziamento e di definizione delle priorità di intervento;

- l’ordinanza n. 49 del 2 ottobre 2012 con la quale il suddetto programma è stato rinominato in “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica” ed articolato nelle seguenti misure:

a) riparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (classificati “B” e “C”);

b) riparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inagibili (“E” e definibili con un livello di danno “LEGGERO”);

c) riparazione e ripristino edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 già realizzati alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

d) riparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e inagibili (“E” e definibili con un livello di danno “PESANTE”);

e) interventi di ripristino di alloggi che alla data di emanazione della presente ordinanza ancora non risultano classificati con scheda Aedes e che a seguito delle verifiche risulteranno classificati in classe di danno “B” o “C”;

f) acquisto di edifici e alloggi a servizio dei nuclei familiari che hanno la abitazione inagibile a seguito degli eventi sismici.

Ritenuto opportuno escludere da tale programma la misura prevista dalla lettera f) “acquisto di edifici e alloggi a servizio dei nuclei familiari che hanno la abitazione inagibile a seguito degli eventi sismici”, in quanto da finanziarsi con risorse proprie della Regione Emilia-Romagna.

Informato il Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali, istituito dall’Ordinanza 1 dell’8 giugno 2012.

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza per garantire l’attivazione del processo di acquisizione di sistemazioni stabili ai cittadini che hanno momentaneamente inagibili le proprie abitazioni, nei territori interessati dal sisma, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340; 

DISPONE

1. di eliminare dal “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica ”, approvato con ordinanza n. 49 del 2 ottobre 2012, la misura già indicata alla lettera f) “acquisto di edifici e alloggi a servizio dei nuclei familiari che hanno la abitazione inagibile a seguito degli eventi sismici” in quanto da finanziarsi con risorse proprie della Regione Emilia-Romagna.

2. di dare atto che, conseguentemente, tale programma risulta costituito dagli interventi di seguito descritti:

a) riparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (classificati “B” e “C”);

b) riparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inagibili (“E” e definibili con un livello di danno “LEGGERO”);

c) riparazione e ripristino edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 già realizzati alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

d) riparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e inagibili (“E” e definibili con un livello di danno “PESANTE”);

e) interventi di ripristino di alloggi che alla data di emanazione della presente ordinanza ancora non risultano classificati con scheda Aedes e che a seguito delle verifiche risulteranno classificati in classe di danno “B” o “C”.

3. di modificare in tal senso l’ ordinanza n. 49 del 2 ottobre 2012, mantenendo fermo il resto.

Tenuto conto di dover dare urgente attuazione alla procedura oggetto della presente ordinanza per garantire sistemazioni stabili ai cittadini che hanno inagibili le proprie abitazioni nei territori interessati dal sisma, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della L. 241/2000, n. 340 e se ne dispone l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 20/94.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 10 ottobre 2012

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

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