n.183 del 16.07.2025 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo con variazioni accreditamento Casa di Cura Villa Igea e Poliambulatorio Terme Zoja di Salsomaggiore Terme (PR)
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:
dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, potrà essere disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie della Regione Emilia-Romagna;
n. 1332 del 19 settembre 2011, riguardante l’accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua;
n. 1056 del 27 luglio 2015 e n. 603 del 15 aprile 2019, relative al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
n. 426 del 21 marzo 2022, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
n. 886 del 6 giugno 2022, relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
n. 2114 del 28 novembre 2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
n. 990 del 4 giugno 2024, che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
n. 1314 del 1 luglio 2024 “Attuazione del D.M. del Ministro della salute 19 dicembre 2022. Approvazione requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
Considerato che:
l’accreditamento concesso a Casa di Cura Villa Igea, con sede in VialeBerenini n. 2,Salsomaggiore Terme (PR),con la determinazione dirigenziale n. 15373 del 30/12/2010, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 1767 del 21/02/2011 e successivamente confermato con la determinazione dirigenziale n .13301 del 13/10/2015, con la quale si prendeva atto della variazione del soggetto titolare della struttura accreditata Villa Igea, e si accreditava l’attività ambulatoriale svolta presso la struttura Poliambulatorio Specialistico c/o Terme Zoja con sede in Lungoparco Mazzini,17 Salsomaggiore Terme (PR), è stato prorogato nella sua validità a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311 del 23 luglio 2014 e n. 1604 del 26 ottobre 2015 e dall’art. 18, comma 4, della l.r. n. 22/2019 sopra citata;
mediante richiesta pervenuta a questa amministrazione, protocollata con PG/2018/0069864 del 01/02/2018, conservata agli atti del Settore Assistenza Ospedaliera, il Legale rappresentante di Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.r.l., con sede legale in Piacenza, Via Filippo Cassoli, 7, ha chiesto il rinnovo delle attività svolte in accreditamento nelle seguenti strutture:
Casa di Cura Villa Igea VialeBerenini,2Salsomaggiore Terme (PR);
Poliambulatorio Specialistico c/o Terme Zoja Lungoparco Mazzini,17 Salsomaggiore Terme (PR);
il comma 4 dell’art. 18 della l.r. 22/2019 prevede che, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di rinnovo, le strutture sanitarie che hanno presentato una valida domanda di accreditamento possano continuare a svolgere le funzioni già accreditate e le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possano mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensioni nella erogazione dei servizi;
con nota PG/2018/0523741 del 31/07/2018 il Settore Assistenza Ospedaliera aveva comunicato la validità della domanda di rinnovo sopra richiamata;
Viste:
la richiesta pervenuta a questa amministrazione, protocollata con Prot. Prot. 04/08/2023.0786282.E, con la quale il Legale rappresentante di Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.r.l., con sede legale in Piacenza, Via Filippo Cassoli, 7, ha comunicato di avere trasferitole alcune attività ambulatoriali precedentemente svolte presso Casa di Cura Villa Igea nel Poliambulatorio Specialistico c/o Terme Zoja, dove è stata ubicata anche una Tomografia Assiale Computerizzata (TAC);
le autorizzazioni aggiornate delle 2 strutture interessate;
le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Ospedaliera, sulla documentazione presentata;
Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
Dato atto che sono in corso i previsti controlli antimafia;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.lgs. n. 502/1992 sopra citato, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
Richiamati i commi 2 e 4 dell’art. 23 della legge regionale n. 22/2019 sopra citata, in cui è stabilito rispettivamente che i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, restano validi e ne sono salvi gli effetti e che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge siano svolti nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;
Visti: il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate le delibere di Giunta regionale:
n. 468 del 10 aprile 2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
N. 2319 del 20 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
n. 1276 del 28 giugno 2024, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;
n. 1453 del 1 luglio 2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024 - 2026 - Primo Aggiornamento;
Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:
n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013. Anno 2022”;
n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa e previa verifica dei necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento nonché del positivo esito dei controlli antimafia, a Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.r.l., con sede legale in Piacenza, Via Filippo Cassoli n. 7, il rinnovo con variazioni dell'accreditamento, nei limiti e nei modi definiti nell’allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, alle strutture:
Casa di Cura Villa Igea VialeBerenini,2Salsomaggiore Terme (PR)
Poliambulatorio Specialistico c/o Terme Zoja Lungoparco Mazzini,17 Salsomaggiore Terme (PR),
precisando che ha validità quinquennale a far data dalla data di adozione del presente provvedimento;
2. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, così come previsto dalle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;
4. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.