n.344 del 16.11.2016 periodico (Parte Seconda)
Domanda Prot. n. CR/23455/2016 del 29/04/2016 presentata da COSETTA SRL, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. Rigetto istanza
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
(omissis)
decreta:
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto e confermati dall’esito dell’istruttoria succitata;
- di dichiarare rigettata l’istanza CR/23455/2016 presentata da Cosetta Srl, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), in via dell’Uva, n. 4, Codice Fiscale 01291510368, per le motivazioni di cui in premessa e nell’esito istruttorio, che qui si intendono integralmente richiamate;
- di prendere altresì atto che il beneficiario potrà avvalersi di quanto stabilito dall’art. 13 bis dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., come specificato in premessa;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.
- di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).