n.153 del 12.10.2011 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento del DSM-DP e accreditamento provvisorio UOC Dipendenze dell'Azienda USL di Imola

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

- il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture; 

Visto il decreto dell’Assessore alle Politiche per la Salute n. 30 del 29 settembre 2006 con il quale è stato concesso l’Accreditamento del DSM (Dipartimento salute mentale) dell’Azienda USL di Imola; 

Richiamata la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultime L.R. 4/08, che all’art. 10: 

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 28 settembre 2010, e protocollata con n. PG/2010/0236868 del 29 settembre 2010, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante dell’Azienda USL di Imola, con sede legale a Imola, Via Amendola 2, chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;

Vista la deliberazione n. 2011 del 20 dicembre 2007 che definisce gli indirizzi per l’organizzazione dei dipartimenti di salute mentale e dipendenze patologiche, prevedendo che a tali dipartimenti afferiscano le UUOO di psichiatria adulti, dipendenze patologiche, neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 28 febbraio 2011, e protocollata con n. PG/2011/0054561 dell’1 marzo 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante dell’Azienda USL di Imola, con sede legale a Imola, Via Amendola 2, a integrazione della domanda di rinnovo inviata il 28 settembre 2011, chiede l’accreditamento dell’UOC dipendenze patologiche e che pertanto le UOC oggetto di accreditamento o di rinnovo dell’accreditamento concesso nel 2006 sono le seguenti:

- UOC SPDC e residenza trattamenti intensivi

;

- UOC territoriale psichiatria adulti

;

- UOC neuropsichiatria dell’infanzia e della adolescenza

;

- UOC dipendenze patologiche;

Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, così come riportate dalla relazione motivata redatta in data 24 maggio 2011, con protocollo NP/2011/0006266;

Preso atto che l’Azienda USL di Imola risulta in possesso dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dai Sindaci dei Comuni competenti per le Unità Operative del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;

Considerato che le strutture di cui trattasi rientrano nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria per la salute mentale;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto del parere allegato;

determina:

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, il rinnovo dell’accreditamento per anni quattro delle Unità Operative del Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Imola, così come riportate nel citato decreto dell’Assessore alle Politiche per la Salute n. 30/2006:

- UOC SPDC e residenza sanitaria psichiatrica a trattamento intensivo

;

- UOC territoriale psichiatria adulti;

- UOC neuropsichiatria dell’infanzia e della adolescenza;

2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare specifica visita sul campo tesa a verificare il possesso dei requisiti generali e specifici delle UUOO oggetto di rinnovo di accreditamento entro un tempo massimo 10 mesi a decorrere della data di adozione del presente atto;

3. di concedere, per quanto in premessa esposto, l’accreditamento provvisorio dell’UOC dipendenze patologiche e che tale accreditamento decorre dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo quanto previsto al successivo punto 4);

4. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro un tempo massimo di 10 mesi, a decorrere della data di adozione del presente atto, la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività di cui al punto 3), ai sensi dell’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche;

5. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 4) comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;

6. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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