n.26 del 31.01.2024 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo con variazione della ragione sociale da associazione La Lucciola Onlus a La Lucciola S.r.l. impresa sociale del centro diurno la lucciola struttura semiresidenziale terapeutico-riabilitativa per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

 Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;

  Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 911/2007 “Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA): Requisiti specifici di accreditamento delle strutture e catalogo regionale dei processi clinico-assistenziali”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 286/2014 “Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe (DGR N. 1830/2013 E DGR N. 1831/2013) e domande di accreditamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR N.624/2013)”;

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;

- n. 1023/2023 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie; 

Vista la determinazione n. 21653 del 21/12/2018 ad oggetto “Rinnovo accreditamento del centro diurno La Lucciola, struttura semiresidenziale terapeutico-riabilitativa per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, gestita dall'associazione La Lucciola ONLUS, Ravarino (MO);

 Vista la domanda Prot. 1/09/2023. 0869698.E di rinnovo dell’accreditamento con variazione della ragione sociale presentata dal legale rappresentante del Centro Diurno La Lucciola struttura semiresidenziale terapeutico-riabilitativa per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza con sede in Stuffione di Ravarino (MO) via Giliberti n. 1013 e gestito da La Lucciola SRL impresa sociale;

 Preso atto che il centro diurno La Lucciola risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Sindaco del Comune competente;

 Vista la richiesta antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

 Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

 Richiamato:

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la delibera di Giunta regionale n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- n. 771 del 24 maggio 2021, recante “Rafforzamento della capacità amministrativa dell’ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

- n.325 del 7 marzo 2022 recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 recante” Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;

- n. 380/2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023 – 2025” e s.m. e i.;

- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la delibera di Giunta regionale n. 2114 del 05/12/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

 Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

 Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

 Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;

 Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

 Su proposta del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento;

 determina

per le motivazioni e gli effetti della normativa citata in premessa

  1. di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, il rinnovo dell’accreditamento, con variazione della ragione sociale da “Associazione La Lucciola Onlus” a “La Lucciola s.r.l. impresa sociale”, del Centro Diurno La Lucciola, struttura semiresidenziale terapeutico-riabilitativa per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, con sede in Stuffione di Ravarino (MO), via Giliberti n. 1013;
  2. di precisare che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 22/2019, l’accreditamento concesso alla struttura avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
  3. di prevedere che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
  4. di prevedere altresì che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
  5. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal PIAO regionale 2023-2025, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013”;
  6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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