n.344 del 16.11.2016 periodico (Parte Seconda)
Domanda Prot. n. CR/23654/2016 del 30/04/2016 presentata da CALZATURIFICIO LONCAR DUE SRL, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. Rigetto istanza
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
(omissis)
decreta:
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto e confermati dall’esito dell’istruttoria succitata;
- di dichiarare rigettata l’istanza CR/23654/2016 presentata da Calzaturificio Loncar Due Srl, con sede legale nel Comune di Novi di Modena, fraz. Rovereto (FE), in via C. Battisti, n. 38, Codice Fiscale 01650830365, per le motivazioni di cui in premessa e nell’esito istruttorio, che qui si intendono integralmente richiamate;
- di prendere altresì atto che il beneficiario potrà avvalersi di quanto stabilito dall’art. 13 bis dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., come specificato in premessa;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.
- di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).