n.138 del 01.08.2012 periodico (Parte Seconda)
Testo unico della disciplina attuativa dell'art. 26, L.R. 28/7/2004, n. 17 e ss.mm.ii., che detta "Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche presso il Servizio Informazione e comunicazione istituzionale dell' Assemblea legislativa" (proposta n. 92)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Premesso che con L. 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” sono state disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs 30/3/2001, n. 165, che contempla anche le Regioni, stabilendo in particolare:
- all’art. 1: che sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all’estero dalle amministrazioni sopra citate, e volte a conseguire:
a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente;
- all’art. 6: che le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa, mentre quelle di comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico nonché analoghe strutture, spettando comunque ad ogni amministrazione definire nell’ambito del proprio ordinamento interno le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione, nonché le modalità del loro coordinamento;
- all’art. 9: che le amministrazioni possono dotarsi di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa e il cui personale è costituito da iscritti all’albo nazionale dei giornalisti, già dipendenti dell’amministrazione o provenienti da altra amministrazione in posizione di comando o fuori ruolo, oppure esterni alla pubblica amministrazione, in possesso dei necessari titoli;
Visto l'art. 26 “Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche” della L.R. 28/7/2004, n. 17 e ss.mm.ii., recante “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione”, con cui la Regione Emilia-Romagna, in attuazione della L. 150/00:
- ha demandato alla Giunta regionale la definizione dell'organizzazione della struttura competente per le attività di informazione, ossia per le funzioni in materia di rapporti con il sistema dei mass-media, ferma restando la loro allocazione all’interno del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, riconoscendo viceversa autonomia, ai fini dell’organizzazione delle medesime attività, nell’ambito dell’Assemblea legislativa;
- ha previsto che l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa disponga il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta alle attività di informazione;
- ha disposto che al personale, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolge le attività di informazione presso la struttura del Gabinetto del Presidente dell’Assemblea Legislativa, sia applicato lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico (CNLG), fino a che non intervenga apposita disciplina contrattuale a livello nazionale per gli addetti agli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni;
- ha previsto che l’assegnazione del personale a tempo determinato al Gabinetto del Presidente dell’Assemblea Legislativa avvenga ai sensi dell'articolo 63 (già art. 46) dello Statuto regionale;
- ha demandato alla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, la definizione della decorrenza della nuova disciplina, delle modalità applicative, della tabella di equiparazione delle qualifiche, del regime di incompatibilità, precisando altresì che al personale assegnato al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale non si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, commi 6, 7, 8 e 9 della Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), secondo il testo all’epoca vigente;
- ha stabilito inoltre che:
1. i posti corrispondenti alla posizione giuridica ricoperta al momento del passaggio al CNLG dai dipendenti con contratto a tempo indeterminato del CCNL “Regioni e Autonomie locali”, anche assegnati successivamente alle strutture preposte, restano indisponibili nelle dotazioni organiche rispettivamente della Giunta e dell’Assemblea legislativa;
2. la loro assegnazione ad altra funzione comporta l'ulteriore trasformazione del rapporto di lavoro che sarà regolato, nel rispetto della tabella di equiparazione, dai Contratti Collettivi nazionali di lavoro del comparto “Regione-Autonomie locali” e della relativa area della dirigenza, con il conseguente inserimento nel posto della dotazione organica lasciato indisponibile, fermo restando il diritto al mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali;
Viste le seguenti deliberazioni, attuative del precitato articolo di legge regionale:
a. delibera di Giunta regionale n. 126 del 31 gennaio 2005 recante “Disposizioni in materia di attività giornalistiche in attuazione dell’art. 26 della L.r. 28 luglio 2004, n. 17” rispetto alla quale l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa ha espresso la propria intesa con nota del 31/1/2005 (prot. n. 1309) e che individua:
- le modalità applicative del CNLG, fissandone la decorrenza al 1° febbraio 2005;
- la tabella di equiparazione delle qualifiche;
- lo schema del contratto individuale di lavoro giornalistico e la disciplina delle nuove assunzioni;
- il trattamento del personale giornalistico in caso di assegnazione a diversa funzione;
- il regime delle incompatibilità;
- la previsione di un budget specifico di spesa per gli oneri relativi al personale del CNLG, nell’ambito di quello generale relativo agli oneri per la gestione delle risorse umane del Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa;
b. delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’11 gennaio 2008, n. 9 recante “Modifiche dell’assetto organizzativo dell’Assemblea legislativa a seguito della collocazione nella Struttura speciale del Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa del Servizio “Informazioni per la Stampa” e nuova denominazione del Servizio stesso, con cui è stato istituito, quale articolazione organizzativa interna al Gabinetto del Presidente dell’Assemblea Legislativa regionale, il Servizio Informazione e comunicazione istituzionale esplicitando le finalità, la definizione delle risorse e della programmazione annuale, l’organizzazione, il personale, il ruolo e le funzioni del Direttore e le principali attività di competenza;
c. delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 113 del 26 luglio 211 “Istituzione e competenze del Gabinetto del Presidente dell’Assemblea Legislativa” con la quale viene attivato il Gabinetto del Presidente dell’Assemblea Legislativa, articolandolo nel Servizio Informazione e comunicazione istituzionale e nell’U.O. Segreteria di Presidenza;
d. la determinazione 258/11 a firma del Direttore generale dell’Assemblea Legislativa “Assunzione ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale e art. 26 della L.R. 17/04 per il conferimento di incarico di Direttore del Servizio Informazione” con cui si è disposta l’assunzione del direttore del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale con specificazione dei compiti e delle responsabilità, delle cause di incompatibilità specifiche, del trattamento giuridico ed economico;
e. la delibera di Giunta del 15 settembre 2008, n. 1467, recante “Definizione di criteri generali per l'attribuzione del superminimo individuale ai giornalisti con contratto a tempo indeterminato dell'Agenzia informazione e ufficio stampa della Giunta”;
Vista la L. 3-2-1963 n. 69, recante “Ordinamento della professione di giornalista.”;
Visti altresì il CNLG 1 aprile 2009 - 31 marzo 2013 e i Contratti collettivi aziendali del personale giornalistico della Regione Emilia-Romagna sottoscritti il 28 ottobre 2005, il 31 ottobre 2006, il 1 aprile 2009 e il 9 maggio 2011, con i quali si è anche provveduto a conciliare la disciplina propria del rapporto di lavoro giornalistico con le caratteristiche del contesto organizzativo nel cui ambito lo stesso si estrinseca;
Considerato che la disciplina in materia di gestione del rapporto di lavoro giornalistico nella Regione Emilia-Romagna è costituita da una serie di disposizioni, inserite in una pluralità di atti stratificatisi nel tempo, di cui molte (in particolare quelle di cui alla delibera di Giunta regionale 126/05 adottata d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio con nota del 31/1/2005 prot. n. 1309) sono relative alla fase di avvio anteriore alla istituzione della stessa Agenzia nonché del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale e alla nomina dei rispettivi direttori, per cui necessitano di aggiornamento;
Ritenuto opportuno procedere alla redazione di un testo unico della normativa interna regionale relativa alla applicazione dell’art. 26 della L.R. 17/04, a fini di razionalizzazione della materia nonché di semplificazione, in un’ottica di superamento della frammentazione della disciplina e di aggiornamento complessivo della stessa;
Ritenuto inoltre necessario, nel redigere un testo organico, tenere conto delle seguenti peculiarità:
- la disciplina della gestione del rapporto di lavoro giornalistico deve conciliare il rispetto dell’esercizio di tale professione con le esigenze del contesto organizzativo proprio di una pubblica Amministrazione;
- l’attività giornalistica viene esercitata in Regione Emilia-Romagna all’interno della struttura speciale di diretta collaborazione politica di cui all’art. 5 del Legge regionale 43/01, contraddistinta, per le modalità di acquisizione e gestione dei collaboratori, da norme derogatorie alla disciplina ordinaria. è fatta salva la possibilità per le Agenzie e gli Istituti dotati di personalità giuridica di prevedere forme diverse di gestione nell’ambito della loro autonomia;
Ritenuto inoltre opportuno, a fini di semplificazione per gli operatori delle strutture di gestione del personale regionale:
- cristallizzare nel presente atto anche quanto concordato con le rappresentanze sindacali in ordine alle modalità applicative presso la Regione Emilia-Romagna di alcuni istituti giuridici ed economici contemplati dal CNLG;
- delineare in modo più appropriato, rispetto sia alla natura Servizio Informazione e comunicazione istituzionale di struttura speciale, che alle disposizioni del CNLG in materia, il sistema complessivo di relazioni sindacali per il personale giornalistico;
Consultato il Fiduciario di Redazione in più incontri di cui l’ultimo il 22 maggio 2012;
Dato atto che la Giunta regionale ha adottato con delibera n. 772 dell’11 giugno 2012 un atto di contenuto analogo al presente provvedimento per il personale assegnato alla struttura competente per l’attività dell’Agenzia di Stampa della Giunta regionale;
Dato atto infine del parere favorevole espresso Direttore generale dell’Assemblea Legislativa in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare il testo unico della disciplina attuativa dell’art. 26 della l.r. 28.7.2004, n. 17 e ss.mm.ii., che detta “Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche presso l’Assemblea Legislativa”, allegato al presente atto sotto lettera A, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che prima di procedere a modifiche della presente deliberazione per esigenze di adeguamento di istituti giuridici o economici, disciplinati dal CNLG, al contesto organizzativo della Regione Emilia-Romagna, si deve espletare apposita procedura di concertazione con i rappresentanti sindacali del personale giornalistico, come delineata nell’allegato; in tale ambito, al momento della cessazione degli effetti del decreto 78/2010 sul contenimento della spesa del personale, l’Amministrazione rivaluterà le modalità applicative dell’istituto del superminimo di cui all’art. 10 dell’Allegato A, tenuto conto di quanto in materia previsto dal CNLG.
3. a parziale rettifica di quanto disposto nella delibera n. 116 del 26/7/2011, Allegato B, nella sezione riferita alle modalità applicative dell’art.9 comma 1, il paragrafo “Per il personale con contratto di lavoro giornalistico, a decorrere dal 1/1/2011 sarà prevista la maturazione solo giuridica e non economica degli scatti, con applicazione, fino al 31/12/2013 dello stesso meccanismo di pagamento/trattenuta previsto per le progressioni economiche. Al medesimo personale non potranno essere riconosciuti aumenti discendenti dalla contrattazione nazionale dei giornalisti con decorrenza dal 1/1/2011, ivi comprese le somme definite a titolo di vacanza contrattuale, se non nella misura eventualmente riconosciuta ai dipendenti del comparto con decorrenza dal 1/1/2011” è sostituito dal seguente: “Per il personale con contratto di lavoro giornalistico, a decorrere dal 1/1/2011 sarà prevista la maturazione solo giuridica e non economica degli scatti, con applicazione, fino al 31/12/2013 dello stesso meccanismo di pagamento/trattenuta previsto per le progressioni economiche. Al medesimo personale non potranno essere riconosciuti aumenti discendenti dalla contrattazione nazionale dei giornalisti con decorrenza dal 1/1/2011, se non nella misura eventualmente riconosciuta ai dipendenti del comparto con decorrenza dal 1/1/2011. Per quanto riguarda l’indennità di vacanza contrattuale, essa sarà riconosciuta in riferimento al biennio economico 2011 – 2013 (Contratto economico 13 luglio 2011 con validità 1/4/2011 – 31/3/2013), con base di calcolo la retribuzione tabellare definita, al giugno 2010, dal CNLG 23 marzo 2009, incrementata dell’importo di contingenza. L’importo riconosciuto a partire dal 1/7/2011 è pari allo 0,60% della base di calcolo, e cresce al 1% della base di calcolo a partire dal 1/10/2011.”;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Testo Unico della disciplina attuativa dell’art. 26 comma 3 bis della L.R. 28/7/2004, n. 17 e ss.mm.ii., che detta “Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche presso l’Assemblea legislativa”
Indice
Sezione 1 - Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa
Art. 1. Natura giuridica e finalità
Art. 2. Ambito di intervento
Art. 3. La funzione di programmazione e coordinamento. Forme di indirizzo e controllo sull’attività del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale
Sezione 2 - Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa
Art. 4. Ruolo e funzioni del Direttore
Art. 5. Trattamento giuridico ed economico del Direttore
Sezione 3. - Personale del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale
Art. 6. Acquisizione del personale
Art. 7. Tabella di equiparazione
Art. 8. Dotazione di lavoro
Art. 9. Trattamento economico del personale
Art. 10. Superminimo individuale
Art. 11. Incarichi e progressioni di carriera.
Art. 12. Trattamento giuridico
Art. 13. Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 14. Incompatibilità
Art. 15. Assegnazione ad altra funzione non giornalistica
Art. 16. Responsabilità disciplinare
Sezione 4 - Relazioni sindacali
Art. 17. Comitato di redazione
Art. 18. Garanzie sindacali
Art. 19. Contrattazione aziendale
Art. 20. Rappresentante per la sicurezza
Art. 21. Personale Amministrativo
Sezione 5 - Spesa per il funzionamento del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa
Art.22. Budget per il personale
Art.23. Servizi e forniture
Sezione 6 - Schema contratto individuale di lavoro giornalistico
Sezione 1 - Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa
Art. 1. Natura giuridica e finalità
Il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, e delle Delibere UP n. 9 dell’11 gennaio 2008 e n. 113 del 26 luglio 2011, si configura come struttura speciale in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa.
Il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale svolge le attività di competenza nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi strategici, dei macro-obiettivi di lavoro fissati dall’Ufficio di Presidenza ed agisce negli ambiti di intervento affidati esercitando autonomia circa le scelte operative.
Art. 2. Ambito di intervento
Il Servizio Informazione e comunicazione istituzionale opera nei seguenti ambiti di intervento:
Area informazione:
- predisposizione del Piano editoriale dell'Assemblea e suo raccordo con il Piano di comunicazione;
- rapporti con le agenzie di informazione, la stampa e i mezzi di comunicazione di massa;
- predisposizione di comunicati stampa, redazione dei testi per i servizi multicanali;
- supporto informativo al sistema regionale dei media e coordinamento dell'attività informativa rivolta alla collettività regionale;
- promozione e coordinamento delle attività di informazione e ufficio stampa per il Presidente e gli organi dell’Assemblea e organizzazione delle conferenze stampa;
- realizzazione della rassegna stampa quotidiana e delle rassegne a tema;
- coordinamento dell'attività di informazione radiofonica e televisiva;
- sperimentazione e attivazione di nuovi servizi multimediali e multicanali (web, sms, digitale terrestre e altro);
- gestione delle procedure e degli atti amministrativi relativi alle attività di competenza.
Area Comunicazione istituzionale:
- supervisione dell’immagine grafica dell’Assemblea Legislativa;
- attivazione di iniziative promozionali e campagne editoriali;
- realizzazione delle campagne di comunicazione istituzionale;
- coordinamento del portale dell’Assemblea legislativa e collaborazione alla sua gestione.
Art. 3. La funzione di programmazione e coordinamento.
La funzione di programmazione e coordinamento viene espletata dall’Ufficio di Presidenza, attraverso il Capo di Gabinetto, nell'ambito degli specifici indirizzi politico-editoriali, in qualità di editore.
Il programma annuale di attività del Servizio - comprensivo dell’individuazione delle relative risorse finanziarie e di personale - viene presentato all’Ufficio di Presidenza per l’approvazione entro il 15 settembre di ogni anno dal Direttore del Servizio.
La Direzione generale assicura al Servizio la collaborazione finalizzata a:
- definire le risorse finanziarie per la gestione del personale, programmazione e soddisfacimento dei fabbisogni professionali;
- supportare le attività di servizio interno e gestione contrattuale;
- dare supporto tecnico-amministrativo per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni coordinate e continuative;
- gestire i sistemi informativi e telematici;
- acquisire beni e servizi.
La relazione annuale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti, predisposta dal Direttore del Servizio viene presentata all’Ufficio di Presidenza per la necessaria approvazione entro il 31 marzo di ogni anno. L'Ufficio di Presidenza procederà alla verifica e alla valutazione sull’attuazione del programma.
Sezione 2 - Il Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa
Art. 4. Ruolo e funzioni del Direttore
Il Direttore del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale è un dirigente regionale, giornalista iscritto all’albo, anche assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale.
Il Fiduciario di redazione deve essere informato della nomina con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno ventiquattro ore prima che il Direttore assuma l’incarico.
Il Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale esercita le funzioni previste dal CNLG con le specificazioni di seguito indicate:
- svolge un ruolo di snodo tra l'editore e i giornalisti e, in particolare, illustra tempestivamente all'Assemblea dei giornalisti gli indirizzi politico-editoriali concordati con l’Ufficio di Presidenza, nella sua funzione di editore;
- predispone, in esecuzione al piano editoriale, la proposta di programma annuale di attività comprensivo delle risorse professionali e finanziarie necessarie per la realizzazione e la sottopone alla valutazione della redazione prima della presentazione all’Ufficio di Presidenza;
- attua il programma delle attività ed è responsabile dei risultati;
- gestisce il personale assegnato al Servizio e organizza il lavoro interno proponendo all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa assetti funzionali all'ottimale espletamento delle attività giornalistiche secondo le disposizioni vigenti;
- per l'attuazione del programma annuale, stipula e gestisce i contratti per i servizi editoriali di informazione e di comunicazione nel rispetto delle normative statali e regionali nel tempo vigenti;
- Predispone la relazione annuale sull’attività svolta ed i risultati conseguiti e la presenta entro il 31 marzo di ogni anno all’Ufficio di Presidenza.
Art. 5. Trattamento giuridico ed economico del Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale
Al Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa è applicato il trattamento giuridico previsto dal CNLG, fatto salvo quanto diversamente previsto nel relativo contratto individuale di lavoro.
Il trattamento economico annuo del Direttore è fissato dall’Ufficio di Presidenza, secondo i parametri relativi al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste nei contratti collettivi e dalla legge per i Dirigenti regionali assegnati alle Strutture ordinarie.
Il trattamento economico fissato nel contratto individuale di lavoro è omnicomprensivo, remunerando tutte le funzioni e i compiti affidati e comprendendo qualsiasi altro compenso di natura retributiva prevista dal CNLG.
In caso di trasferte si applica la disciplina prevista per i dirigenti regionali.
Sezione 3 - Personale del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa
Articolo 6. Acquisizione del personale
Il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale opera con il personale assegnatogli secondo le modalità previste per il personale delle strutture speciali dell’Assemblea legislativa, ai sensi degli articoli 3 (Individuazione del personale) e 4 (Procedura di assegnazione del personale) dell’allegato A della delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 54 del 16 giugno 2010, ss.mm.ii.
Il personale è costituito, oltre che da unità con funzioni giornalistiche, da unità con compiti amministrativi.
Al personale con funzioni giornalistiche si applica, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 17/04, lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal CNLG per quanto compatibile con le disposizioni in materia di pubblico impiego alle dipendenze della Regione Emilia-Romagna. Al restante personale assegnato al Servizio si applica il CCNL del comparto “Regioni-Autonomie Locali”, per quanto compatibile con la natura speciale della struttura.
Il personale, sia giornalistico che amministrativo, oltre che appartenere agli organici regionali o provenire in comando da altra amministrazione, può essere assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale, in possesso almeno dei requisiti elencati al comma 2 dell’art. 5 dell’Allegato A della delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 54 del 16 giugno 2010, ss.mm.ii.
Non si applica pertanto quanto previsto all’art. 3 del CNLG in materia di contratto a termine.
Al personale giornalistico, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, all’atto della assegnazione al Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, e per tutta la durata della assegnazione stessa, viene applicato l’ordinamento professionale previsto dal CNLG, con l’inquadramento indicato nella richiesta di assegnazione.
L’assegnazione al Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale del personale con funzioni giornalistiche comporta la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, secondo lo schema inserito alla sezione 6 del presente atto.
Il trattamento dei dipendenti iscritti nell'albo dei pubblicisti avrà a riferimento quello riservato ai giornalisti professionisti, con le specifiche previste dall'art. 36 del CNLG.
Articolo 7. Tabella di equiparazione
A fini di valutazione dei titoli nell’ambito di progressioni di carriera o di concorsi pubblici o per l’indizione di procedure concorsuali, si individua la seguente Tabella di equiparazione degli ordinamenti professionali:
Qualifica CCNLG |
Categoria/Qualifica CCNL Regioni-Autonomie Locali |
Redattore di prima nomina |
Categoria D, posizione economica iniziale D1 |
Redattore ordinario (oltre 30 mesi di anzianità- ordinamento CCNLG) Vice-Caposervizio/ Redattore esperto |
Categoria D, posizione economica iniziale D3 |
Caposervizio/ Redattore senior Vice-Caporedattore |
Categoria D, Titolare di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità |
Caporedattore |
Dirigente |
Articolo 8. Dotazione di lavoro
Per l’ottimale svolgimento della propria attività, a ogni dipendente con funzioni giornalistiche devono essere forniti i seguenti strumenti di lavoro:
- computer portatile con collegamento ADSL;
- telefono cellulare, abilitato alla trasmissione dati.
Modifiche o innovazioni tecnologiche degli strumenti potranno comportare una ridefinizione della dotazione sopra descritta da parte del datore di lavoro.
Articolo 9. Trattamento economico del personale
Il trattamento economico dei dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, con funzioni giornalistiche, in sede di prima propria assegnazione al Servizio Informazione e comunicazione istituzionale, è pari al trattamento economico iniziale della qualifica di inserimento.
Il trattamento economico del personale giornalistico è così articolato:
- trattamento minimo tabellare (maggiorato del 18% ex art. 10 indennità di agenzia) (art. 11 e allegato A CCNLG);
- indennità di contingenza (art. 11 e allegato A CNLG);
- aumenti periodici di anzianità (a partire da redattore con oltre 30 mesi di anzianità) fino a un massimo di 15 scatti (art. 13 CNLG);
- tredicesima mensilità (art.15 CNLG);
- indennità redazionale (art. 16 CNLG);
- eventuale assegno personale ai sensi del presente articolo;
- eventuale risultato/produttività (secondo i parametri della contrattazione aziendale ex art. 46 CNLG);
- eventuale indennità mensile compensativa dello straordinario, non inferiore al 15% della retribuzione mensile (solo per caporedattori, ai sensi dell’art. 7 CNLG);
- eventuale superminimo individuale.
Nel caso in cui, per il personale a tempo indeterminato proveniente dagli organici regionali o in mobilità da altre amministrazioni, il trattamento così calcolato risulti inferiore alla retribuzione in essere al momento del passaggio, così come definita dall'art. 10, comma 2 lett. c) del CCNL Regioni - Autonomie Locali stipulato del 9/5/2006, è previsto, al fine di compensare la differenza retributiva, il riconoscimento di un assegno ad personam, riassorbibile da futuri miglioramenti retributivi, compresi gli scatti di anzianità e gli aumenti derivanti da progressioni di carriera.
Per l’erogazione dei buoni pasto ai giornalisti si applica la regolamentazione prevista per i lavoratori regionali.
Laddove sia prevista la copertura del servizio da parte dei giornalisti per la durata dell’intera giornata (dalle 8 alle 19.30), poiché non è possibile – sulla base di quanto previsto dall’art 7 del CNLG – identificare un vero e proprio orario turnista, in deroga alla formale definizione rigida di turni di lavoro, ai giornalisti chiamati a tale servizio viene accordata la corresponsione del buono pasto secondo le regole previste per i lavoratori turnisti in Regione.
Articolo 10. Superminimo individuale
Ai giornalisti del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, può essere attribuito nell’ambito del budget assegnato un compenso economico aggiuntivo annuale, a titolo di superminimo individuale, differenziato per qualifica di appartenenza, secondo l’articolazione di seguito riportata:
Qualifica di inquadramento CNLG |
Superminimo individuale annuo lordo |
Redattore ordinario |
fino ad un max di € 3.000 |
Vice-Caposervizio |
fino ad un max di € 4.000 |
Caposervizio/ Redattore senior |
fino ad un max di € 5.000 |
Vice-Caporedattore |
fino ad un max di € 15.000 |
Capo Redattore |
fino ad un max di € 20.000 |
Il compenso annuale aggiuntivo, di cui sopra, viene attribuito a seguito dell’assegnazione con atto formale da parte del Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, di compiti di particolare responsabilità quali:
- Attività di coordinamento di attività tecniche (giornalistiche) ed organizzative;
- Responsabilità specifiche in ordine alla gestione complessiva delle attività di uffici stampa anche in relazione alla collaborazione con gli organi istituzionali dell’Ente.
Il compenso è riconosciuto previa attestazione da parte del Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, a conclusione di ciascun anno solare, dell’effettivo svolgimento delle attività per le quali il compenso è stato previsto, eventualmente pro-quota in relazione al numero di mesi di effettivo svolgimento.
Nel caso di passaggio a qualifica superiore di inquadramento, il superminimo individuale, relativo a compiti di responsabilità individuati nell’ambito della qualifica di precedente appartenenza, cessa di diritto; è fatta salva la possibilità di ottenere il superminimo individuale relativo alla qualifica superiore, ove ne sussistano tutti i presupposti.
Articolo 11. Incarichi e progressioni di carriera
Il conferimento di aumenti individuali o di indennità legate a particolari incarichi o risultati, spetta al Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale. Le decisioni relative a eventuale conferimento al giornalista di un incarico afferente qualifica superiore del CCNLG, spettano invece, su proposta del Direttore all’Ufficio di Presidenza, quale editore e titolare dell’organo politico di riferimento della struttura speciale.
Il conferimento di incarichi o l'assegnazione di compiti afferenti a qualifica superiore, ai sensi di cui sopra, comportanti il temporaneo riconoscimento di una retribuzione superiore, non può comportare definitive modifiche di inquadramento considerabili in sede di rientro nella struttura ordinaria della Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio previsto all'art. 52 del DLgs. 30/3/2001, n. 165 e in deroga a quanto previsto all’art. 2103 c.c.
Il passaggio dalla qualifica di redattore di prima nomina a quella di redattore ordinario avviene automaticamente decorsi i 30 mesi di anzianità.
Il superamento dell'esame professionale da parte del dipendente iscritto nell'elenco dei pubblicisti comporta, ai sensi dell'art. 36 del CNLG, il mantenimento della qualifica e del trattamento precedentemente riconosciutogli.
Articolo 12. Trattamento giuridico
Le funzioni relative all'organizzazione del lavoro sono demandate al Direttore del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale.
Il rapporto di lavoro è regolato secondo il CNLG, salvo quanto diversamente previsto oppure meglio dettagliato nel presente atto, con riferimento ai seguenti istituti giuridici:
a) Orario di lavoro
L'orario ordinario di lavoro del personale con funzioni giornalistiche – di qualifica inferiore a quella di Caporedattore- è di 36 ore settimanali. I giornalisti con funzioni di Caporedattore – equiparati ai dirigenti della Regione- assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura ed all’ espletamento dell’incarico affidato alla propria responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, con obbligo di utilizzo dei mezzi di rilevazione in uso per il restante personale dirigenziale regionale.
b) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è regolato secondo quanto previsto dall’art. 7 del CNLG: il giornalista, di norma, non può superare le 22 ore mensili o, complessivamente, le 264 ore annuali di lavoro straordinario.
Le ore di straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore che stabilisce anche, su proposta del giornalista interessato, l'opzione fra liquidazione o recupero.
Le ore straordinarie sono recuperabili – previa autorizzazione - a giornata intera qualora venga maturato un numero di ore pari ad almeno 7.12; tali giornate devono essere utilizzate entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla maturazione.
In relazione ai principi di limitazione della spesa per il personale vigenti nell’Ente Regione, è introdotta una limitazione economica al lavoro straordinario equiparata a quella dei dipendenti regionali di comparto. Le ore di lavoro straordinario autorizzabili a liquidazione al personale giornalista non possono superare le 48 ore annuali di media pro capite. Ad esse potranno sommarsi ulteriori 36 ore in media pro capite autorizzabili esclusivamente a recupero.
A decorrere dal 1/1/2011 l’indennità compensativa di cui all’art. 7 del CNLG corrisposta al personale inquadrato nella qualifica di capo redattore assorbe il compenso per la prestazione di lavoro straordinario.
c) Lavoro notturno, domenicale e festivo infrasettimanale
- Lavoro notturno
In considerazione della peculiarità del lavoro giornalistico in Regione, si considera lavoro notturno quello che termina dopo le ore 21.
Ne consegue che la prestazione lavorativa notturna effettuata nella fascia 21 – 6, all’interno di una giornata o a cavallo di due giornate di durata pari almeno a 1 ora comporta il riconoscimento di una maggiorazione del 16% calcolata su un 1/26 del minimo dello stipendio mensile della categoria di appartenenza aumentato dell’indennità di contingenza.
- Lavoro domenicale
La prestazione lavorativa effettuata nella giornata di domenica dà luogo, in alternativa a:
1. pagamento di un ulteriore 1/26 della retribuzione mensile maggiorato del 55%, in aggiunta alla paga base (cioè un ventiseiesimo della retribuzione mensile);
oppure
2. maggiorazione del 55% e riposo compensativo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta).
- Lavoro in giornata festiva infrasettimanale
In caso di prestazione lavorativa in giornata festiva si applica il compenso previsto all'art. 19 del CCNLG. Nelle giornate festive del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre , può essere chiamato a prestare servizio, con adeguata motivazione, solo il Direttore del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale.
Resta esclusa la possibilità di recupero delle ore lavorate.
d) Lavoro fuori sede
Considerata la dotazione tecnica fornita a ciascun giornalista in organico, si estendono le possibilità lavorative anche a situazioni ed orari non documentabili attraverso il cartellino marcatempo.
Tale tipo di attività, debitamente motivata, sarà considerata lavoro fuori-sede e dovrà essere autorizzata dal Direttore.
e) Trasferte
Per le trasferte in territorio nazionale ed estero si applicano le norme previste per il personale del comparto e dirigente dell’ente Regione.
Il giornalista in trasferta di domenica o in una giornata festiva per l’intera giornata senza svolgimento di attività lavorativa ha diritto ad una giornata di riposo compensativo.
Al giornalista che trascorra la giornata di domenica o festiva in viaggio per recarsi nella località di trasferta o per rientrare dalla stessa, è riconosciuto un riposo compensativo equivalente alle ore di viaggio effettuate, nel limite massimo pari alla giornata lavorativa standard (7 ore e 12 minuti per giornalisti a tempo pieno).
f) Assenze temporanee (Ferie-congedi-permessi e aspettative)
In materia di assenze temporanee (permessi, aspettative) dal servizio del personale giornalista si applicano le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 del CNLG, fatto salvo quanto qui di seguito diversamente precisato.
- Ferie
L'anzianità da computare per il calcolo delle ferie di cui il giornalista ha diritto è l'anzianità complessiva, a tempo determinato o indeterminato senza soluzione di continuità, presso la Regione Emilia-Romagna.
Le ferie sono fruite di norma entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione. Possono essere prorogate al mese di aprile o di giugno dell'anno successivo a quello di maturazione a fronte, rispettivamente, di motivate esigenze di carattere personale o di indifferibili esigenze di servizio.
Il pagamento di ferie non godute può avvenire unicamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
- Congedi parentali
Si applicano, su questo tema, le norme previste per i collaboratori della Regione Emilia-Romagna.
- Congedi per gravi motivi familiari
Si applica anche ai giornalisti la disciplina prevista per i collaboratori regionali in tema di congedi per gravi e documentati motivi familiari, secondo quanto stabilito dalla Legge 53/2000.
g) Malattia
A integrazione di quanto previsto dall’art. 25 CNLG, si applica anche ai giornalisti la disciplina prevista per i collaboratori regionali in tema di assenza per malattia di una giornata.
Si applica altresì anche ai giornalisti la disciplina prevista per i collaboratori regionali in tema di assenza per gravi malattie (assenze dovute a giorni di ricovero ospedaliero o in day hospital o per effettuare terapie nel caso in cui il collaboratore sia affetto da patologie gravi che richiedano terapie salvavita).
Ai giornalisti si applicano inoltre le disposizioni in materia di assenze per malattia e obbligo di invio di visita fiscale, di cui all’art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, e ss.mm.ii.
h) Aggiornamento e formazione
All’interno della delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa che definisce il budget di spesa annuale per il personale del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale viene definito uno specifico budget per l’attività di formazione.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Direttore del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale programma, per l’anno successivo, con il coinvolgimento dei redattori, la partecipazione dei giornalisti a corsi di aggiornamento professionale presso istituti di formazione, università pubbliche e private, scuole di specializzazione, redazioni giornalistiche.
La partecipazione individuale a percorsi formativi gestiti da soggetti terzi o l'acquisto di materiale didattico può essere autorizzata dai rispettivi Direttori nell'ambito del budget di cui sopra.
Il materiale didattico acquistato resta a disposizione di tutto il personale giornalista.
Per quanto riguarda il diritto allo studio, per i giornalisti valgono le norme relative al personale regionale, fatto salvo il soddisfacimento delle domande del personale del comparto.
i) Mobilità aziendale
Ai giornalisti si applica la regolamentazione prevista per i dipendenti regionali per l’accesso agli interventi diretti a favorire l’accessibilità delle sedi regionali attraverso modalità di trasporto meno inquinanti (contributo aziendale per la riduzione del costo degli abbonamenti al trasporto pubblico; assegnazione posti auto aziendali).
l) Flessibilità (Telelavoro e Part time)
Ai giornalisti si applica la normativa regionale in materia di telelavoro.
Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal DLgs 61/00 e dall'art. 3 del CNLG a cui si rinvia.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere ammesso per articolazioni orarie non inferiori al 50% della prestazione lavorativa.
Le articolazioni orarie ammissibili sono le medesime stabilite per il personale del comparto, ferma restando una prestazione minima pari al 50% della prestazione lavorativa a tempo pieno.
La distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno può essere soggetta a revisione da parte del Direttore, in accordo con il giornalista interessato, qualora si determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative.
Articolo 13. Trattamento di quiescenza e previdenza
Per quanto riguarda i trattamenti di previdenza, di assistenza anche di natura sanitaria e il trattamento assicurativo per infortunio si fa rinvio alla normativa del CNLG e alla legislazione vigente. Per quanto riguarda il trattamento di fine servizio o di fine rapporto, trovano applicazione le direttive impartite da INPDAP ed INPGI con circolare congiunta n. 9 del 9 febbraio 2004. In base alle indicazioni dell’art. 1, comma 6 del DPCM 20 dicembre 1999, che rinvia all’art. 4 dell’ “Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici” del 29 luglio 1999, per i soli giornalisti iscritti al “Trattamento di fine rapporto gestito da INPS - Gestione ex INPDAP”, sugli importi delle ulteriori voci retributive riconosciute utili ai fini del “Trattamento di fine rapporto” dal CNLG, rispetto a quanto previsto dall’art. 11 della L. 8 marzo 1968, n. 152, la Regione Emilia-Romagna versa ad INPS – Gestione ex INPDAP il contributo pari al 6,91%.
In base alla Nota operativa 11 marzo 2004, n. 7, emanata da INPDAP ad integrazione della circolare n. 9 del 9 febbraio 2004, per i giornalisti dipendenti da amministrazioni pubbliche continua a sussistere l’obbligo di iscrizione alla “Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali”.
L’iscrizione alla previdenza complementare, disciplinata dal punto 6 dell’accordo 4 giugno 1998 (allegato I del CNLG) e dalle norme statutarie del “Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani”, è consentita soltanto ai giornalisti iscritti al “Trattamento di fine rapporto INPS - Gestione ex INPDAP”. Il conferimento del “Trattamento di fine rapporto” al Fondo pensione complementare previsto nell’allegato I del CNLG, nella misura stabilita dall’art. 49 del medesimo contratto e dallo Statuto del Fondo pensione, è effettuato a cura di INPS - Gestione ex INPDAP, in base alle modalità operative e procedurali riguardanti entrambi gli Istituti previdenziali.
è fatta salva ogni futura norma statuale in materia.
Art. 14. Incompatibilità
A tutti i dipendenti assegnati al Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, compresi quelli con funzione giornalistica, si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi di cui all’art. 19 della L.R. 26/11/2001, n. 43, e relativi atti applicativi (Delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa n. 11/2002 “Direttiva in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti in attuazione dell’art. 19 L.R. n. 43/2001”, ss.mm.ii.), salvo quanto sotto precisato.
I dipendenti con funzioni giornalistiche possono svolgere anche singole attività riconducibili all’esercizio della libera professione di giornalista, previa autorizzazione del Direttore del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale, secondo le modalità, i criteri e la procedura di cui alla citata deliberazione 11/02, derogando per questa sola attività al divieto di esercizio di attività professionale.
Articolo 15. Assegnazione ad altra funzione non giornalistica
Come stabilito al comma 4 dell'art. 26 della L.R. 17/04, nel caso di assegnazione ad altra funzione non giornalistica, il rapporto di lavoro del personale interessato sarà disciplinato dal CCNL Regioni - Autonomie locali. L'Ente riallocherà tali dipendenti nella propria struttura seguendo i principi della efficienza organizzativa valorizzando nel nuovo contesto la professionalità acquisita dal collaboratore tramite l’esperienza lavorativa e i percorsi formativi. Il personale assunto a tempo indeterminato sarà inserito nella categoria e posizione economica di riferimento mantenuta indisponibile all'atto del passaggio al CNLG o, per i nuovi assunti, al momento dell'assunzione. Alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo si provvederà attraverso assegno personale. L'importo di tale assegno sarà ridotto dai futuri aumenti derivanti da modifiche del trattamento economico previsto per la posizione economica di inserimento del dipendente dal CCNL Regione-Autonomie Locali o da futuri miglioramenti economici a qualunque titolo conseguiti. Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo della Regione disciplinerà criteri e modalità di assorbimento, nell'importo di tale assegno, degli importi relativi ai diversi istituti demandati alla contrattazione decentrata.
Articolo 16. Responsabilità disciplinare
Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla Legge 3 febbraio 1963, n. 69 e ss.mm.ii., che regolamenta la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli dell'Ordine, il giornalista inserito nel contesto organizzativo della Regione Emilia-Romagna come lavoratore subordinato, è tenuto al rispetto:
a) degli obblighi inerenti il proprio rapporto di lavoro giornalistico, secondo quanto disciplinato dalla contrattazione nazionale e aziendale, dal presente atto e dalle norme di legge che comportano obblighi per tutti i dipendenti regionali (in particolare: artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.; disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dell’ambiente di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.; disposizioni in ordine alle assenze dal servizio e visite fiscali);
b) dei codici deontologici che regolano la professione giornalistica, con particolare riferimento alla “carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa” approvata dal Consiglio nazionale Odg nel novembre 2011;
c) del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (DM 28/11/2000) e del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna.
In presenza di violazioni dei predetti obblighi la Regione Emilia-Romagna avvia il procedimento disciplinare, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure previste per il restante personale dipendente, con le seguenti precisazioni:
- le sanzioni disciplinari conservative al personale giornalistico di qualifica inferiore a quella di Caporedattore sono applicate dal Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale;
- la sanzione disciplinare espulsiva (licenziamento) relativa a tutto il personale giornalistico e quelle conservative per il personale con qualifica almeno pari a quella di Caporedattore sono applicate dal Responsabile dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, sentito il direttore giornalista.
Le sanzioni applicate sono quelle individuate dal CNLG (Rimprovero verbale; Rimprovero scritto; Multa; Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni, Licenziamento), per le infrazioni disciplinari correlate ivi previste.
Il licenziamento, che può avvenire, ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, per giustificato motivo, con preavviso oppure per giusta causa, senza preavviso, è disposto dall’UPD a fronte dei medesimi comportamenti o fatti che lo determinano per il restante personale regionale (CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali per il personale con qualifica inferiore a quella di Caporedattore; CCNL della relativa area della dirigenza, DLgs 165/01 e ss.mm.ii. per il personale con qualifica pari o superiore a quella di Caporedattore) e per violazione dell’art. 8 del CNLG, come applicato nell’Amministrazione regionale.
Ai fini della determinazione delle infrazioni che determinano la sanzione espulsiva, per il personale a tempo indeterminato, si tiene conto - se non corrispondente - dell’effettivo inquadramento negli organici regionali o in quelli di altre pubbliche Amministrazioni.
Il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale è disciplinato ai sensi dell’art. 55-ter del DLgs 165/01; la sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale è disposta, al verificarsi dei presupposti di legge, dal direttore generale dell’Assemblea Legislativa.
Al personale non giornalista assegnato al Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale si applicano le disposizioni del Codice disciplinare del Contratto collettivo di lavoro del comparto “Regioni e Autonomie locali”.
Sezione 4 - Relazioni sindacali
Articolo 17. Fiduciario
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 34 CNLG, per il Servizio Informazione e comunicazione istituzionale, che ha un numero di redattori inferiore a dieci, è eletto un “Fiduciario di redazione”.
Il “Fiduciario di redazione” è eletto dall'assemblea di redazione.
La nomina del “Fiduciario di redazione”, deve essere notificata all'editore dall'Associazione regionale di stampa. Il “Fiduciario di redazione” dura in carica due anni e può essere rieletto.
I compiti specifici del “Fiduciario di redazione” sono identici a quelli del “Comitato di redazione” così come elencati all’art. 34 del CNLG; nei casi in cui devono essere richiesti pareri preventivi oppure essere formulate proposte, il direttore Servizio Informazione e comunicazione istituzionale è tenuto, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, a fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare; il “Fiduciario di redazione” ha 72 ore dal ricevimento dell'informativa per esprimere il proprio parere.
Il direttore dell’ Servizio Informazione e comunicazione istituzionale provvede anche ad attivare gli incontri, quindicinali e bimestrali, previsti dal precitato articolo.
Articolo 18. Garanzie sindacali
Il “Fiduciario di redazione”, fino ad un anno dopo la cessazione dell’incarico, non può essere licenziato o trasferito, in difetto del proprio consenso, senza il nulla osta dell'Associazione regionale di stampa.
La Regione, in quanto espressamente delegata per iscritto dai singoli giornalisti, tratterrà sulla retribuzione mensile dei medesimi le quote sindacali destinate alle Associazioni regionali di stampa, nell'importo dalle stesse notificato. La Regione verserà alle Associazioni destinatarie alla fine di ciascun mese le quote trattenute.
La Regione inoltre, in quanto espressamente delegata per iscritto dai singoli giornalisti, tratterrà sulla retribuzione mensile dei medesimi l'aliquota dello 0,30% a titolo di quota di servizio per assistenza contrattuale a favore delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti e cioè la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e le Associazioni regionali di stampa; questa trattenuta sarà versata dalla Regione alla CASAGIT.
Articolo 19. Contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale per il personale giornalistico è unica per l’Ente Regione, non è sovrapponibile nelle materie, per il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, con quella di livello nazionale.
La contrattazione aziendale per il personale giornalistico avviene nelle materie riservate a tale livello di contrattazione dal CNLG, compatibili con l’esercizio delle funzioni presso una pubblica amministrazione, e precisamente:
a) le erogazioni economiche, non ripetitive di quelle previste dal livello nazionale, correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali finalizzati a incrementi di produttività, di qualità, di sviluppo delle professionalità (art. 46 CNLG);
b) la regolamentazione di dettaglio dei piani di formazione e aggiornamento del personale giornalistico (art. 45 CNLG);
La delegazione trattante di parte pubblica, che è unica per l’Ente Regione, è formata da:
- Direttore generale “Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica”, che la presiede;
- Direttore generale “Assemblea Legislativa”;
- Direttori: di Agenzia di informazione e comunicazione di Giunta e Servizio informazione e comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa.
La delegazione trattante di cui sopra può avvalersi, per gli aspetti tecnici, di dirigenti e funzionari della Regione con competenze in materia di gestione degli istituti giuridici ed economici del personale.
I contratti collettivi aziendali hanno di norma durata quadriennale. La negoziazione è avviata entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.L’ipotesi di accordo deve essere approvata con delibera dell’Ufficio di Presidenza, previo controllo del rispetto dei vincoli di budget di cui all’art. 22. L’accordo definitivo è sottoscritto solo a seguito di intervenuta autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza.
Il Direttore del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale adempie agli obblighi informativi e di consultazione previsti dall’art. 34 del CNLG.
All’adeguamento di istituti giuridici o economici, contemplati ed espressamente disciplinati dal CNLG per esigenze di contestualizzazione alla realtà organizzativa della Regione Emilia-Romagna, si provvede con delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa, previa concertazione con il Fiduciario di Redazione.
La procedura può essere avviata dietro richiesta scritta dei rappresentanti dei giornalisti oppure su proposta scritta della delegazione trattante come sopra costituita. Nella procedura di concertazione, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica può delegare, in rappresentanza della Regione, i dirigenti responsabili del personale dei due organici.
Il primo incontro deve essere fissato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte dei rappresentanti dei giornalisti oppure dalla data di deposito della proposta di parte datoriale.
La concertazione si svolge in appositi incontri e si conclude entro il termine massimo di trenta giorni, a decorrere dalla data del primo incontro; del suo esito è redatto verbale.
Articolo 20. Rappresentante per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 47 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 50 dell'indicato decreto legislativo, rappresenta i giornalisti dipendenti per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato, nel loro ambito, dai rappresentanti sindacali, concordemente tra “Comitato di redazione” dell’Agenzia e “Fiduciario di redazione” dell’Assemblea legislativa.
In caso di dimissioni del “Comitato di redazione” e/o del Fiduciario di redazione dell’Assemblea, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino al rinnovo dei rappresentanti sindacali.
In caso di dimissioni dall'incarico di rappresentante per la sicurezza subentra nell'incarico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale.
Il verbale contenente il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere trasmesso a cura del “Fiduciario di Redazione” al datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 della Regione Emilia-Romagna (direttore generale “Organizzazione. Personale. Sistemi informativi e Telematica”.
Al rappresentante per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.lgs n. 81/2008, 40 ore annue di permessi retribuiti; per l'espletamento degli adempimenti previsti dalle lettere a), b), c), d), i) ed l) dell'art. 50 del Dlgs n. 81/2008, non viene utilizzato il predetto monte ore.
Articolo 21 – Personale amministrativo
Al personale amministrativo si applicano, per quanto compatibile con l’inserimento in una struttura speciale, i contratti collettivi e le relazioni sindacali del comparto “Regioni e Autonomie locali”.
Sezione 5 - Spesa per il funzionamento del servizio informazione e comunicazione istituzionale
Articolo 22 – Budget per il personale
L’Ufficio di Presidenza, in attuazione del programma annuale di attività, predisposto dal Direttore del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale in esecuzione del piano editoriale, approva il budget annuale onnicomprensivo per la gestione delle unità di personale sia con professionalità di tipo giornalistico, che amministrativo.
Nel budget sono incluse le risorse necessarie per le assunzioni con contratto a tempo determinato, da effettuarsi, anche da graduatorie, per una durata non eccedente quella della legislatura. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate previa verifica dell’indisponibilità di adeguate risorse professionali interne.
Al personale con funzioni giornalistiche si applicano le disposizioni previste dal vigente CNLG, così come previsto dall’art. 26 della L.R. n. 17/2004, mentre al restante personale si applica il CCNL Regioni-Autonomie Locali (fatto salvo l’emolumento unico di cui al comma 7, art. 9 citato).
Articolo 23. Servizi e forniture
Il Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale affida, nel rispetto della programmazione dell’Assemblea Legislativa, i contratti di servizi e fornitura, secondo le disposizioni di legge e regolamento.
Il Direttore sottoscrive i relativi contratti e adempie a tutti gli obblighi, anche derivanti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali.
Sezione 6. - Schema contratto individuale di lavoro giornalistico
Schema 1 - Personale a tempo indeterminato
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività giornalistiche di cui all'art. 26 della L.R. 28/7/2004, n. 17
Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, in persona di ________________________ a ciò autorizzato da ____________ del ______ n. ____;
Il/La Sig./ra ____________, nato/a a _________ il ___________
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Il presente contratto a tempo indeterminato, in attuazione dell'art. 26 della L.R. 17/2004, decorre dal _________, e fino a diversa disciplina contrattuale.
2) Qualifica e attività attribuite
Al/la Sig./ra ______________ è attribuita la qualifica di _________________, e quindi è tenuto allo svolgimento delle relative attività.
3) Incompatibilità
Al/la Sig./ra _______________, in quanto in regime di esclusiva con la Regione Emilia-Romagna, si applica il regime di incompatibilità previsto dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11/2002 con le precisazioni definite nella deliberazione _____________ n. _________/_______.
4) Assegnazione e sede di lavoro
Il/La Sig./ra ___________ è assegnato/a al Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa - Servizio informazione e comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa. La sede di lavoro è Bologna.
5) Trattamento economico
Il trattamento economico annuo, secondo quanto previsto dal CCNLG vigente per la qualifica di _______________ è il seguente:
- Minimo tabellare € _________
- Indennità di contingenza € _________
- Indennità di agenzia € _________
- Tredicesima mensilità € _________
- Indennità redazionale e relativa aggiunta € __________
6) orario di lavoro
L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
7) Clausola finale
Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto e nella deliberazione ______n./______, si rinvia a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico.
8) Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (DPR N. 642/72 Tabella art 25) e da registrazione (DPR n. 131/86 Tabella art. 10).
Letto, confermato, sottoscritto il _____________
Regione Emilia-Romagna in persona di_______________ Il/la Lavoratore/trice_________________
Schema 2 - Personale a tempo determinato
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello statuto per lo svolgimento di attività giornalistiche di cui all'art. 26 della L.R. 28/7/2004, n. 17
Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, in persona di _____________ a ciò autorizzato da ______________ n. ____ del _____.
Il/La Sig./ra _____________, nato/a a ___________ il __________ si conviene e si stipula quanto segue:
1) Il presente contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, in attuazione dell'art. 26 della L.R. 17/2004, decorre dal _____________ e scadrà al _______________;
2) Qualifica e attività attribuite
Al/la Sig./ra ________________ è attribuita la qualifica di _________________, e quindi è tenuta allo svolgimento delle relative attività;
3) Incompatibilità
Al/la Sig./ra _________________, in quanto in regime di esclusiva con la Regione Emilia-Romagna, si applica il regime di incompatibilità previsto dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11/2002 con le precisazioni definite nella deliberazione di ______________ n. _____/_____;
4) Assegnazione e sede di lavoro
Il/La Sig./ra ____________ è assegnata al Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa - Servizio informazione e comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa. La sede di lavoro è Bologna.
5) Trattamento economico
Il trattamento economico annuo, secondo quanto previsto dal CCNLG vigente per la qualifica ____________ è il seguente:
- Minimo tabellare € _________
- Indennità di contingenza € _________
- Indennità di agenzia € _________
- Tredicesima mensilità € _________
- Indennità redazionale e relativa aggiunta € _________
6) Orario di lavoro
L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
7) Clausola finale
Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto e nella deliberazione di _______n.____/____, si rinvia a quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.
8) Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (DPR 642/72 Tabella art 25) e da registrazione (DPR n. 131/86 Tabella art. 10).
Letto, confermato, sottoscritto il _________
Regione Emilia-Romagna in persona di_______________Il/La Lavoratore/trice __________________