n. 234 del 09.08.2017 - periodico (Parte Seconda)
Struttura sanitaria privata Laboratorio di Analisi e Poliambulatorio Nuovo S. Orsola di Parma - Accreditamento di ulteriore attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con determinazione n. 645 del 21.01.2016
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la legge regionale n. 34/1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;
il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
Viste:
- la propria determinazione n. 645 del 21.01.2016, con cui il Laboratorio di Analisi e Poliambulatorio Nuovo S. Orsola, via Sidoli n. 9/A, Parma, è stato accreditato con prescrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, commi 1 e 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, quale Poliambulatorio per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico che non prevedano l'applicazione di ulteriori requisiti specifici):
- Cardiologia;
- Dermatologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione;
- Diagnostica per immagini (solo ecografia);
- Punto prelievi;
- Laboratorio analisi (chimica-clinica; immunoematologia; microbiologia) reso a strutture accreditate come servizio complementare al processo assistenziale diagnostico (service);
- la propria determinazione n. 3663 del 10/3/2017 di superamento delle prescrizioni stabilite nel citato atto n. 645 del 21/1/2016, a seguito delle azioni intraprese dalla struttura per la risoluzione delle problematiche evidenziate;
Vista la domanda di variazione dell'accreditamento presentata dal Laboratorio di Analisi e Poliambulatorio Nuovo S. Orsola, via Sidoli n. 9/A, Parma, pervenuta il 17/2/2017 e conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, di ampliamento dell’attività di Allergologia;
Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;
Vista la relazione motivata con verifica documentale in ordine alla accreditabilità del Laboratorio di Analisi e Poliambulatorio Nuovo S. Orsola di Parma per ampliamento dell'accreditamento, redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota prot. NP/2017/8019 del 13/4/2017 e conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale;
Preso atto che con la relazione motivata sopracitata:
- sono stati verificati con analisi documentale la scheda sintetica di presentazione della Struttura e la documentazione relativa alle clinical competence disponibili per lo svolgimento delle attività di Allergologia;
- si è precisato che per la disciplina citata non sono disponibili ulteriori requisiti rispetto a quelli già verificati in precedenza alla stessa struttura per Ambulatorio medico (DGR 419/2012), requisiti validi per tutte le specialità mediche ove non siano disponibili requisiti specifici;
- è stata espressa una valutazione favorevole all’ampliamento dell'accreditamento della struttura sanitaria di cui si tratta, per l’attività di Allergologia, con riserva di effettuare una verifica sul campo in occasione di una prossima visita;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 89/2017;
- la DGR n. 486/2017;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;
Determina
1) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, al Laboratorio di Analisi e Poliambulatorio Nuovo S. Orsola, sito a Parma, in via Sidoli n. 9/A, già accreditato con propri atti n. 645 del 21/1/2016 e n. 3663 del 10/3/2017, l'ampliamento dell’accreditamento per l’attività di Allergologia, compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso su base documentale;
2) l’ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
3) di dare atto che l’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettuerà l’accertamento sul campo del possesso dei requisiti di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per l’attività di cui sopra, in occasione di una prossima visita di verifica;
4) di prendere atto che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico che non prevedano l'applicazione di ulteriori requisiti specifici):
- Allergologia;
- Cardiologia;
- Dermatologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione;
- Diagnostica per immagini (solo ecografia);
- Punto prelievi;
- Laboratorio analisi (chimica-clinica; immunoematologia; microbiologia) reso a strutture accreditate come servizio complementare al processo assistenziale diagnostico (service);
ha validità quadriennale a far data dal citato atto di accreditamento n. 645 del 21/1/2016 (scadenza 20/1/2020), ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6) di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
7) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
8) di stabilire che eventuali ulteriori prestazioni, afferenti alle discipline già accreditate, per le quali siano stati applicati e valutati tutti i requisiti disponibili alla data del presente atto, potranno essere erogate in regime di accreditamento, senza la necessità di presentare domanda di variazione dell’attività;
9) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.