n.344 del 01.12.2014 (Parte Seconda)

L.R. 21/2011, art.5, L.R. 28/2013, art. 6 e deliberazione n. 1134/2014. Aiuti de minimis in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. Approvazione della graduatoria, concessione dei contributi e contestuale impegno di spesa

IL RESPONSABILE

Visto l’art. 5 “Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico” della L.R. 22 dicembre 2011, n. 21 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014” che, al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone:

  • al comma 1, autorizza la Regione a concedere ad imprese agricole contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;
  • al comma 2, rinvia ad atto della Giunta regionale la definizione dell’ammontare degli aiuti, delle razze da sostenere, dei criteri e delle modalità di erogazione, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis nel settore agricolo;

Visto, altresì, l’art. 6 “Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico” della L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016” il quale - per il finanziamento degli interventi di sviluppo del patrimonio zootecnico a norma del citato art. 5, commi 1 e 2, della L.R. 21/2011 - dispone una autorizzazione di spesa di Euro 30.000,00 a valere sul capitolo 10596 “Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 “Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del bilancio per l’esercizio finanziario 2014;

Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 1134 del 14 luglio 2014 con la quale, in attuazione delle predette leggi, è stato approvato il Programma Operativo regionale - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1408/2013 - nel quale sono definiti l’ammontare degli aiuti, nonché i criteri e le modalità applicative, costituente al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti;

Richiamati, in particolare, i seguenti punti del predetto Programma Operativo:

  • il punto 2. il quale prevede che l’aiuto è concesso una tantum per riproduttore bovino maschio di razza pura Romagnola o Marchigiana, iscritto al libro genealogico o registro anagrafico, proveniente da centri genetici riconosciuti, acquistato in aste-mercati ufficiali, con requisiti genealogici e sanitari minimi per la fecondazione naturale e di età compresa tra i 12 ed i 24 mesi;
  • il punto 3. che prevede, tra l’altro, che l’impresa beneficiaria - pena la decadenza dell’aiuto - concluda l’acquisto del capo ammesso entro i 18 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
  • il punto 4. che dispone, fra l’altro:
    • di destinare all’attuazione del Programma la somma di Euro 30.000,00 stanziata con la citata L.R. 28/2013;
    • di fissare la spesa massima ammissibile in Euro 3.000,00 a capo, al netto dell’importo dell’I.V.A.;
    • di fissare l’intensità dell’aiuto nella misura massima del 40%, calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta e documentata, fino al limite di Euro 1.200,00 a capo;
    • di stabilire che l’importo dell’aiuto concedibile non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di aiuto per singola impresa, pari ad Euro 15.000,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concessi in regime de minimis ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007 e del Reg. (UE) n. 1408/2013 ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, a prescindere dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo da essi perseguito;
    • di considerare eleggibili all’aiuto le spese sostenute dal richiedente successivamente alla presentazione della domanda;
  • il punto 5. il quale prevede la presentazione delle istanze, riferite all'acquisto di non più di un riproduttore per azienda, a mano o per mezzo raccomandata AR o mediante posta certificata entro e non oltre il 15 settembre 2014;
  • il punto 6 il quale stabilisce tra l'altro:
    • che l'istruttoria delle istanze pervenute sia effettuata dal Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali;
    • che le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso siano ordinate in specifica graduatoria secondo le classi di priorità definite al medesimo punto 6;
    • che, entro il 31 dicembre 2014, il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali provveda con proprio atto:
  • ad approvare la graduatoria delle domande ammesse, contenente le priorità a ciascuna attribuite, ed a concedere contestualmente gli aiuti in favore delle imprese risultate in posizione utile in relazione alla disponibilità finanziaria destinata all’attuazione del Programma;
  • ad indicare, nel medesimo atto, le domande ritenute non ammissibili, per le quali avrà espletato gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento della domanda;
  • ad acquisire, in sede di concessione dell’aiuto, il Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
  • ad adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, nonché a notificare alle imprese agricole l’ammissibilità all’aiuto nonché a fornire la modulistica utile alla richiesta di liquidazione dell'aiuto;
  • il punto 7. il quale dispone, tra l'altro, che - entro 60 giorni dalla data di entrata in stalla ovvero, per gli acquisti effettuati prima dell'approvazione della graduatoria, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta concessione dell’aiuto, pena la decadenza dall’aiuto concesso - l’impresa beneficiaria dovrà trasmettere alla Regione la domanda di liquidazione dell’aiuto corredata della prescritta documentazione;

Atteso che è stata compiuta da parte dei collaboratori del Servizio l’istruttoria tecnico-amministrativa sulle domande pervenute, nonché la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal Programma operativo, sintetizzate in apposito verbale trattenuto agli atti di questo Servizio ed al quale è stato assegnato il protocollo n. NP/2014/0013518 in data 6 novembre 2014;

Preso atto che tale istruttoria evidenzia che:

  • entro il termine ultimo per la trasmissione delle domande di aiuto, scaduto il 15 settembre 2014, sono pervenute complessivamente n. 45 domande;
  • la verifica sul possesso dei requisiti di ammissibilità ha dato esito positivo per n. 41 domande e n. 4 domande vengono ritenute non ammissibili, come da documentazione agli atti del Servizio;
  • per quanto riguarda le domande ritenute non ammissibili, di cui all’elenco dell'Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stati espletati - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con gli interessati circa i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, confermando le ragioni di esclusione già riscontrate in fase di esame istruttorio e notificate alle imprese interessate;
  • è stata, pertanto, formulata la proposta di graduatoria delle n. 41 domande ammissibili nell’ordine determinato dall’applicazione dei criteri indicati dal Programma Operativo che evidenzia un fabbisogno di complessivi Euro 49.200,00 con riferimento alla previsione di acquisto di complessivi 41 riproduttori;

Atteso che, in relazione al contributo massimo ammissibile complessivo di Euro 49.200,00, la dotazione finanziaria destinata all’intervento, pari ad Euro 30.000,00, secondo quanto disposto dalla citata Legge regionale n. 28/2013, consente il completo soddisfacimento degli aiuti richiesti fino alla posizione n. 25 della predetta graduatoria, così come evidenziato nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che tutta la documentazione a supporto del presente provvedimento è trattenuta agli atti presso questo Servizio;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 83, 3° comma, lett. e);

Richiamate:

  • la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
  • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della predetta Legge 13 agosto 2010, n. 136 successive modifiche;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione”, ed in particolare l'articolo 11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Richiamati, altresì;

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;
  • le deliberazioni della Giunta regionale:
    • n. 1621 dell’11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
    • n. 68 del 27 gennaio 2014 recante “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

Visti, inoltre:

  • il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare l’art. 31;
  • la circolare di cui alla nota del Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 riguardante l’”Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “ Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
  • la nota del medesimo Responsabile prot. PG/2013/208039 del 27 agosto 2013 concernente “Adempimenti amministrativi in attuazione dell’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/6/2013”;

Dato atto che sono acquisiti agli atti del Servizio i Documenti Unici di Regolarità Contributiva, attualmente in corso di validità, richiesti dal Programma Operativo ai fini dell'ammissibilità ai contributi di che trattasi, dai quali risulta la regolarità della posizione contributiva dei n. 41 soggetti richiedenti ritenuti ammissibili agli aiuti;

Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:

  • di approvare, in via di recepimento delle risultanze dell’istruttoria svolta e in adempimento alle procedure previste dal Programma Operativo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1134/2014:
    • la graduatoria delle domande ammesse, per l’acquisto di riproduttori bovini maschi iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici, ordinate sulla base delle priorità a ciascuna attribuite e dei criteri definiti nel Programma Operativo, secondo quanto riprodotto nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
    • l'elenco delle domande ritenute non ammissibili riportate nell'allegato 2), ugualmente parte integrante e sostanziale della presente determinazione per le motivazioni sopraesposte;
  • di concedere, nel limite delle risorse disponibili, a ciascuno dei soggetti finanziabili indicati nell'Allegato 3), anch'esso parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il contributo massimo di Euro 1.200,00 per riproduttore acquistato, calcolato sulla spesa massima ammissibile pari ad Euro 3.000,00 a capo, dando atto che nel suddetto allegato è altresì riportato il CUP attribuito ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003;

Viste:

  • la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, ed in particolare gli artt. 47 e 49;
  • la L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 “Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014 - 2016”;
  • la L.R. 20 dicembre 2013, n. 29 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016”;
  • la L.R. 18 luglio 2014, n. 17 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio di previsione 2014 - 2016. Primo provvedimento generale di variazione”;
  • la L.R. 18 luglio 2014, n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”;

Ritenuto, inoltre, di provvedere con il presente atto - ricorrendo le condizioni di cui all'art. 47 della L.R. 40/2001 - all’impegno della somma di Euro 30.000,00 - pari all’importo complessivo concesso in favore dei beneficiari indicati nella graduatoria in Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modifiche;
  • le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006 e successive modifiche, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto di alcune Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
  • le deliberazioni della Giunta regionale n. 1222 del 4 agosto 2011 e n. 913 del 23 giugno 2014 di approvazione di atti di conferimento di incarichi di livello dirigenziale;

Dato atto dei pareri allegati;

determina

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono, pertanto, parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare, in via di recepimento delle risultanze dell'istruttoria svolta in adempimento alle procedure previste dall'Avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 1134/2014, concernente il Programma Operativo regionale, da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1408/2013, i seguenti allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

  • Allegato 1): graduatoria delle domande ammesse per l’acquisto di riproduttori bovini maschi delle razze Romagnola e Marchigiana, iscritti nei Libri Genealogici o nei registri anagrafici, ordinate sulla base delle priorità a ciascuna attribuite e dei criteri definiti nel Programma operativo;
  • Allegato 2): elenco domande non ammissibili;
  • Allegato 3): graduatoria delle domande finanziabili;

3. di concedere in favore di ciascun beneficiario indicato nell'Allegato 3) la somma di Euro 1.200,00, pari al 40% della spesa massima ammissibile di Euro 3.000,00 a capo, quale contributo per l’acquisto di un riproduttore di razza bovina autoctona da carne iscritto ai Libri genealogici o Registri anagrafici, dando atto che in tale allegato è altresì riportato il CUP attribuito ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003;

4. di impegnare la somma complessiva di Euro 30.000,00 registrandola al n. 4756 di impegno sul capitolo 10596 “Contributi a favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 “Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità;

5. di dare atto che - secondo quando previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 e n. 68/2014 – il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6. di richiamare in particolare le seguenti disposizioni del predetto Programma operativo:

  • l’aiuto è concesso una tantum per riproduttore maschio di razza pura Romagnola o Marchigiana, iscritto al libro genealogico o registro anagrafico, proveniente da centri genetici riconosciuti, acquistato in aste-mercati ufficiali, con requisiti genealogici e sanitari minimi per la fecondazione naturale e di età compresa tra i 12 ed i 24 mesi;
  • l'impresa beneficiaria, pena la decadenza dall’aiuto, deve concludere l'acquisto del capo ammesso entro i diciotto mesi successivi alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, e saranno considerate eleggibili all’aiuto le spese sostenute dal richiedente successivamente alla presentazione della domanda e supportate da titoli regolarmente quietanzati secondo le modalità fissate al punto 7. del Programma;
  • il capo acquistato deve essere destinato a centri aziendali situati sul territorio dell’Emilia-Romagna;
  • l'impresa beneficiaria deve trasmettere alla Regione Emilia-Romagna domanda di liquidazione dell’aiuto nei modi e nei termini previsti al punto 7. del Programma Operativo;
  • l’impresa beneficiaria, pena la revoca dell’aiuto, anche se già erogato, e fatto salvo quanto disposto al punto 9.1 del Programma Operativo con riferimento al mancato rispetto del periodo vincolativo per cause di forza maggiore, deve:
  • non alienare, né cedere, impiegare alla monta privata della propria azienda, mantenere in selezione ed in buone condizioni di allevamento il capo oggetto dell’aiuto, per un periodo vincolativo di almeno tre anni decorrenti dalla data di ingresso in stalla;
  • comunicare tempestivamente alla Regione ogni circostanza che determini modifiche allo stato di salute o alla presenza nel centro aziendale del capo oggetto dell’aiuto;
  • rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Programma nonché ogni disposizione comunitaria, nazionale e regionale in materia;

7. di dare atto che alla liquidazione dei contributi qui concessi si provvederà con successivi atti - ai sensi dell'art. 51, comma 3, della L.R. 40/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss. mm. - in unica soluzione a saldo a presentazione entro 60 giorni dalla data di entrata in stalla del capo ovvero, per gli acquisti effettuati prima dell'approvazione della graduatoria di cui al presente atto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta concessione dell’aiuto, pena la decadenza dall’aiuto, della documentazione richiesta al punto 7. del Programma Operativo e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

8. di dare atto inoltre:

  • che, secondo quanto previsto al punto 4. del Programma, l'aiuto sarò liquidato nella misura del 40% della spesa effettivamente sostenuta e documentata fino al limite dell'importo qui concesso;
  • che, secondo quanto previsto al più volte citato punto 7. del Programma ed a norma di quanto previsto dall’art. 6 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1408/2013, l'aiuto spettante potrà essere erogato solo nel caso in cui non faccia salire l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi all’impresa ad un livello superiore al limite di Euro 15.000,00 nel triennio;

9. di rinviare, per quanto non espressamente previsto nella presente determinazione, alle disposizioni contenute nel Programma Operativo approvato con la più volte citata deliberazione della Giunta regionale n. 1134/2014;

10. di notificare mediante raccomandata A/R il presente atto agli interessati e le comunicazioni previste dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 dando atto che sarà altresì fornita la modulistica utile alla richiesta di liquidazione dell'aiuto;

11. di dare atto, altresì che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso in via amministrativa al Presidente della Repubblica o in sede giurisdizionale amministrativa nelle forme e nei termini previsti dalla legislazione vigente;

12. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Davide Barchi

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