n.108 del 26.04.2023 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Modifica dell'attuale allevamento di tacchini in ciclo misto maschi femmine con l'inserimento della possibilità di svolgere cicli di allevamento di soli tacchini maschi o sole femmine, senza incremento del numero di capi allevati", localizzato nei comuni di Bertinoro (FC) e Forlimpopoli (FC), proposto da Società Agricola Santamaria S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “modifica dell’attuale allevamento di tacchini in ciclo misto maschi femmine con l’inserimento della possibilità di svolgere cicli di allevamento di soli tacchini maschi o sole femmine, senza incremento del numero di capi allevati”, localizzato nei Comuni di Bertinoro (FC) e Forlimpopoli (FC), proposto da Società Agricola Santamaria S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa;

b) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

c) di stabilire l’efficacia temporale per l’attuazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato attuato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

d) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Società Agricola Santamaria S.r.l., al Comune di Bertinoro, Comune di Forlimpopoli, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'AUSL Romagna, all'ARPAE di Forlì-Cesena;

e) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

f) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

g) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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