n.252 del 20.09.2017 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di screening relativo al progetto di "Modifica gestionale dell'impianto, modifica del capannone e installazione di un trituratore", da realizzarsi presso lo stabilimento per la gestione dei rifiuti posto in comune di Brescello (RE), Via Finghè n. 1/A. Proponente: Gheo Suolo e Ambiente Srl. (Titolo II LR 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di fare proprio il parere contenuto nella relazione istruttoria redatta da ARPAE, inviata alla Regione Emilia-Romagna con nota prot. PGRE 8224/2017 del 11/7/2017, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG/2017/516671 del 11/7/2017 e allegato alla presente delibera; tale relazione costituisce l’Allegato 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale;

b. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 9 del 1999, dalla procedura di V.I.A., l'intervento proposto dalla ditta Gheo Suolo e Ambiente Srl, relativo al progetto di “Modifica gestionale dell’impianto, modifica del capannone e installazione di un trituratore”, in quanto non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento di modifica dell’impianto esistente dovrà essere realizzato e gestito secondo quanto previsto nel progetto e negli elaborati presentati ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (screening); 

2. in attesa di specifici approfondimenti finalizzati all’eventuale riperimetrazione del vincolo archeologico di cui all’art. 47, comma 2, lett. d) delle NA del PTCP, da condursi in sede di variante allo strumento urbanistico comunale, trova applicazione un’area di rispetto archeologico di ampiezza pari a 15 metri per lato dall’asse stradale romano che attraversa l’impianto; in tale fascia ogni intervento comportante modifiche al sottosuolo è subordinato al nulla osta della Soprintendenza ai Beni Archeologici; 

3. ai fini della tutela ambientale, della salute pubblica e della sicurezza sui luoghi di lavoro:

  • dovrà essere mantenuta in depressione la tramoggia di carico dei rifiuti fangosi mediante un sistema di aspirazione collegato all'impianto di abbattimento, in quanto in presenza di fanghi particolarmente secchi si possono, in fase di scarico, sviluppare polveri nell'ambiente circostante;
  • dovrà essere adottata un'ulteriore captazione/ aspirazione, collegata ad un impianto di abbattimento, che deve essere prevista nel “cassoncino di miscelazione”, al cui interno deve essere presente un sistema meccanico per l'attuazione della miscelazione dei rifiuti;
  • le operazioni di miscelazione dei rifiuti polverulenti potranno avvenire utilizzando esclusivamente l’attrezzatura idonea preposta alla miscelazione degli stessi; una volta terminate tali operazioni, qualora la miscela di rifiuti ottenuti debba essere sottoposta ad ulteriori fasi di miscelazione, le stesse potranno essere effettuate esclusivamente avvalendosi del sistema di miscelazione dedicato ai rifiuti polverulenti comprensivo del “cassoncino di miscelazione”;
  • le operazioni di svuotamento dei rifiuti dal “cassoncino di miscelazione” ai contenitori utilizzati per il conferimento presso altri centri di recupero/smaltimento dovranno essere effettuate esclusivamente in assenza di rifiuti polverulenti all’interno del cassoncino stesso al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse;

4. nell’ambito dell’AIA dovranno essere puntualmente definiti alcuni aspetti gestionali relativi all’attività di miscelazione rifiuti (operazioni D13 ed R12) tra cui:

  • la necessità di effettuare procedure di compatibilità completa dei rifiuti soggetti a miscelazione anche per quelli appartenenti alla famiglia di rifiuti definiti come “assimilati ai noti”;
  • le condizioni e modalità operative relative alla miscelazione nel caso in cui siano previste fasi successive di miscelazione;
  • l’eventuale report delle miscelazioni svolte nel primo biennio di attività;

5. per quanto riguarda la modifica in progetto ed in particolare l’introduzione di nuove tipologie di rifiuti aventi caratteristiche di infiammabilità, gli stessi dovranno essere assoggettati alle prescrizioni/limitazioni dettati dal Certificato Prevenzione Incendi;

6. l’azienda dovrà provvedere all’aggiornamento della valutazione dei rischi entro 30 giorni dall’entrata in funzione dell’attività correlata alla modifica in progetto, così come previsto dal D.Lgs 81/08 art.29, comma 3;

7. con riferimento all’impatto acustico atteso, preso atto degli esiti della valutazione previsionale di impatto acustico che indica il rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, dovrà essere previsto un collaudo acustico dopo la realizzazione dell’impianto;

8. resta fermo che prima della realizzazione dell'intervento in progetto dovranno essere acquisiti e/o adeguati presso le Autorità competenti tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

c. di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 9 del 1999 e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato alla Struttura ARPAE all'avvio del procedimento;

d. di trasmettere la presente delibera al proponente Gheo Suolo e Ambiente Srl, all’ARPAE SAC di Reggio Emilia, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Brescello e all'AUSL;

e. di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

f. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente provvedimento di verifica (screening).

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