n.266 del 22.10.2025 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Ampliamento e la ristrutturazione dell'attività di produzione di conglomerati bituminosi e potenziamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi", localizzato nei comuni di Forlimpopoli e Bertinoro (FC) proposto da Romagnola Conglomerati S.r.l.
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “ampliamento e la ristrutturazione dell'attività di produzione di conglomerati bituminosi e potenziamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi”, localizzato nei comuni di Forlimpopoli e Bertinoro (FC) proposto da Romagnola Conglomerati S.r.l. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. prima di attivare l’esercizio dell’attività, al fine di limitare la diffusione di polveri diffuse in atmosfera e il trasporto di materiale polverulento dall’impianto verso la viabilità pubblica, si dovrà installare in uscita all’impianto specifica vasca per il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti; entro 30 giorni dall’attivazione dell’esercizio dell’attività, si dovrà inviare all’autorità competente specifica relazione comprovante l’avvenuta realizzazione del progetto;
2. nel primo anno successivo all’avvio dell’attività nell’assetto modificato, dovrà essere eseguito un monitoraggio delle polveri PM10, secondo i criteri previsti dal d.lgs. 155/2010, per una durata complessiva di 8 settimane distribuite uniformemente nelle diverse stagioni; entro 60 giorni dal termine di tale monitoraggio, la Ditta dovrà inviare ad Arpae-SAC di Forlì-Cesena specifica relazione contenente gli esiti dell’attività svolta, la valutazione degli impatti e, qualora emergessero criticità o scostamenti rispetto a quanto già valutato nello screening, eventuali misure mitigative supplementari. Tale relazione dovrà essere presentata mediante istanza di modifica dell’autorizzazione ambientale rilasciata a seguito della presente procedura, al fine di consentire ad Arpae-SAC di Forlì-Cesena la validazione dei risultati e, se necessario, l’adozione di ulteriori mitigazioni;
3. il periodo triennale relativo alla realizzazione e manutenzione del verde, così come da progetto presentato dal proponente, decorrerà dalla data di efficacia della determina del presente provvedimento. Entro 30 giorni dal termine di tale triennio, dovrà essere trasmessa ad Arpae-SAC di Forlì-Cesena una relazione tecnico-descrittiva, comprensiva di documentazione fotografica attestante lo stato di attecchimento e di buono stato di salute delle essenze vegetali dell’impianto, con particolare riferimento agli interventi effettuati per il ripristino delle fallanze, al fine comprovare la mitigazione di polveri, rumore e impatto visivo;
4. comunicare entro 10 giorni dall’attivazione dell’esercizio dell’attività la data dell’attivazione della stessa;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), dovrà essere effettuata da Arpae-SAC di Forlì-Cesena;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Forlì-Cesena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Forlì-Cesena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’esito del procedimento unico di approvazione del progetto; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
a) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Romagnola Conglomerati S.r.l. al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Bertinoro, alla Provincia di Forlì-Cesena e all'ARPAE di Forlì-Cesena;
b) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
c) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
d) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.