n.330 del 24.11.2021 periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio privato Ravenna 33 - Ravenna - Accreditamento per modificazioni strutturali della sede erogativa delle prestazioni e per ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 4976 del 20/03/2019
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:
- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 53/2013, n. 865/2014, n. 973/2019, relativamente alle indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e, in particolare, il punto 3.1 della DGR 53/2013, che stabilisce che la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;
- n. 466/2021 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 823/2020 e n. 72/2021, relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;
- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
Richiamata inoltre la propria determinazione n. 20202/2020 ad oggetto “Conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare”;
Vista la propria determinazione n. 2557 del 22/2/2016 (scadenza 21/02/2020) con cui è stato concesso l'accreditamento istituzionale al Poliambulatorio privato Ravenna 33, sito in Via Secondo Bini n. 1, Ravenna, e la propria determinazione n. 4976 del 20/03/2019, con cui è stato concesso, da ultimo, un ampliamento dell’accreditamento;
Vista la domanda di rinnovo dell’accreditamento pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 10/5/2019 ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante della Società Ravenna 33 S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Ravenna, per lo stesso Poliambulatorio, e la successiva integrazione pervenuta il 5/2/2021, per:
- modificazioni strutturali della sede erogativa delle prestazioni (apertura e attivazione del secondo piano, precedentemente non utilizzato, in cui è stata spostata l’attività di Cardiologia e sono stati resi operativi 3 ambulatori medici);
- ampliamento dell’accreditamento per le seguenti attività:
- Mammografia all’interno della Diagnostica per immagini;
- Chirurgia plastica e ricostruttiva svolta in ambulatorio medico e chirurgico;
Vista la nota PG/2019/0587322 del 9/7/2019 del Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione di comunicazione della validità formale della domanda di rinnovo dell’accreditamento presentata, che permette allo stesso Poliambulatorio, ai sensi della DGR 1943/2017, di continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate, nelle more dell’adozione dell’atto di rinnovo, il cui procedimento è ancora in corso;
Dato atto che il Servizio regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
Vista la relazione motivata su base documentale, redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale e trasmessa con nota Prot. 29/06/2021.0624160.I, in ordine alla accreditabilità della suddetta struttura per modificazioni strutturali della sede erogativa delle prestazioni e ampliamento per le seguenti attività:
- Mammografia all’interno della Diagnostica per immagini;
- Chirurgia plastica e ricostruttiva svolta in ambulatorio medico e chirurgico;
Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante le attività sopraindicate, applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili alle attività richieste in ampliamento, è stata espressa una valutazione favorevole all'accreditamento delle attività di cui trattasi, con esclusione delle prestazioni chirurgiche contrassegnate con nota “H” nel Nomenclatore Tariffario Regionale in vigore, in quanto, non essendo la struttura collocata presso istituti di ricovero accreditati, non possiede caratteristiche tali da poter essere definita, ai fini dell’accreditamento, ambulatorio protetto, e con riserva, da parte dell’OTA, di effettuare la verifica sul campo dei requisiti applicati, a completamento del procedimento, da svolgersi in ottemperanza ai termini indicati nelle disposizioni transitorie in materia di accreditamento, derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid 19;
Valutato quindi di poter procedere nell’immediato, alla luce della verifica su base documentale effettuata, all’ampliamento dell’accreditamento del Poliambulatorio privato Ravenna 33, Via Secondo Bini n. 1, Ravenna, per le attività sopraindicate, con le specifiche rappresentate, riservandosi di procedere, in un secondo momento e a seguito di successiva verifica, al rinnovo con variazioni dell’accreditamento del Poliambulatorio;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- l’art. 23, comma 4, della l.r. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;
- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Ravenna 33, sito in Via Secondo Bini n. 1, Ravenna, già accreditato, da ultimo, con proprio atto n. 4976 del 20/3/2019, l’accreditamento per modificazioni strutturali della sede erogativa delle prestazioni e ampliamento per le attività di:
- Mammografia all’interno della Diagnostica per immagini;
- Chirurgia plastica e ricostruttiva svolta in ambulatorio medico e chirurgico;
con esclusione delle prestazioni chirurgiche contrassegnate con nota “H” nel Nomenclatore Tariffario Regionale in vigore, in quanto, non essendo la struttura collocata presso istituti di ricovero accreditati, non possiede caratteristiche tali da poter essere definita, ai fini dell’accreditamento, ambulatorio protetto; l’ampliamento decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
2. di riepilogare in allegato tutte le attività accreditate alla struttura di cui trattasi, comprensive delle variazioni di cui al presente atto, precisando che l’accreditamento ha validità fino alla prossima determinazione di rinnovo e variazioni dell’accreditamento (procedimento in corso), così come comunicato nella nota PG/2019/0587322 del 9/7/2019 del Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione; pertanto, ai sensi della DGR 1943/2017, nelle more dell’adozione di tale provvedimento, il Poliambulatorio privato Ravenna 33 di Ravenna può svolgere, in regime di accreditamento, le attività ivi elencate;
3. che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
4. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta, ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
5. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore Generale
Kyriakoula Petropulacos