n.271 del 01.09.2021 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto di ammodernamento dell'insediamento produttivo di Via Bosco di Sopra n. 102, loc. Paroletta comune di Fontanellato (PR) finalizzato alla realizzazione di un allevamento per bovine da latte con annesso sistema a biogas proposto da Soc. Agr. Tellina

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato“ammodernamento dell’insediamento produttivo di via Bosco di Sopra n. 102, Loc. Paroletta, finalizzato alla realizzazione di un allevamento per bovine da latte con annesso sistema a biogas”, localizzato in Fontanellato (PR) proposto dalla Società Agricola Tellina, per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. nella successiva fase autorizzatoria di AUA:

- occorre che l’azienda proponga azioni di risparmio idrico, in particolare per la frazione idrica prelevata per la pulizia dei locali mungitura e sue attrezzature d’uso;

- dovrà essere svolta una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene in conformità a quanto previsto nella DGR 1495/2011;

- in merito al punto emissivo E1 del cogeneratore, dovrà essere indicato anche il limite per l’inquinante “materiale particellare” (pari a 4 mg/Nm3), ed i limiti (indicati per HCl e NH3) dovranno attenersi ai limiti derivanti dal Dlgs 152/06, che risultano più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla DGR 1496/2011. Tutti limiti dovranno essere espressi rispetto al 15% di O2;

- le acque reflue derivate dai servizi igienici e spogliatoi per le maestranze operanti in azienda dovranno essere recapitate in acque superficiali o su suolo a seconda della tipologia del sistema di trattamento prescelto e non alle vasche di stoccaggio del digestato;

2. è vietato eliminare la vegetazione arborea presente nell’area di intervento come richiesto, con prot. ARPAE PG.2021.119777 del 30 luglio 2021, dal Servizio Aree protette foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna in merito alla valutazione di incidenza;

3. in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nella realizzazione dell’opera, prima delle attività di escavazione si dovranno svolgere le attività previste dal D.P.R. 120/2017 inviando agli organi territorialmente competenti quanto previsto dall’art. 21 (allegato 6) del D.P.R. n. 120/2017. Durante le diverse fasi di cantiere si raccomanda di attenersi alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil” reperibili al seguente indirizzo web della Regione Emilia-Romagna: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/linee-guida-topsoil

4. relativamente alle terre e rocce da scavo, inoltre, in sede di comunicazione fine lavori, dovrà essere fornita relazione circa le modalità di gestione dei materiali derivati dalla predisposizione del cantiere edile comprese anche quelle messe in campo per quei materiali provenienti dalle aree di predisposizione della vasca di laminazione, della demolizione dei fabbricati esistenti, della laguna in terra stoccaggio reflui ex caseificio;

5. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da:

a. ARPAE per le condizioni di cui ai punti: “1, 3, 4 e 5”;

b. Comune di Fontanellato per la condizione di cui al punto 2;

c) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Società Agricola Tellina, al Comune di Fontanellato (PR), alla Provincia di Parma,all'AUSL del Distretto di Fidenza, all'ARPAE di Parma, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, al Consorzio della Bonifica Parmense;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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