n. 159 del 24.11.2010 periodico (Parte Seconda)
Modifica Statuto Comunità Montana. Principio della rotazione
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della L.R. 30/6/2008, n. 10, i Comuni aderenti alla Comunità Montana hanno approvato con le rispettive deliberazioni comunali le modifiche alla Statuto comunitario, introducendo il principio della rotazione:
Casteldelci C.C. n. 40 del 27/9/2010 - Maiolo C.C. n. 24 del 27/9/2010 - Novafeltria C.C. n. 99 del 14/9/2010 - Pennabilli C.C. n. 68 del 22/9/2010 - San Leo C.C. n. 54 del 29/9/2010 - Sant’Agata Feltria C.C. n. 36 del 28/9/2010 - Talamello C.C. n. 30 del 28/9/2010.
Articolo 5, comma 2, lettera m).
Elegge il Presidente della Comunità Montana ad ogni rinnovo integrale del Consiglio generale, che farà seguito alle ordinarie consultazioni elettorali. Il Presidente resterà in carica per otto mesi, in virtù al principio della rotazione, di cui all’articolo 26 di questo statuto.
Articolo 26, comma 3, ultimo periodo
Ad ogni rinnovo integrale del Consiglio generale, susseguente a ciascuna ordinaria tornata elettorale amministrativa, si procederà alla elezione del Presidente della Comunità Montana che resterà in carica per la durata del proprio mandato elettivo, fissato in otto mesi. Al Presidente, in virtù del principio della rotazione, senza dover procedere ad altra elezione, subentrerà altro Sindaco, per l’ulteriore mandato amministrativo, rispettando il seguente ordine di successione nei Comuni: Novafeltria – Sant’Agata Feltria – Casteldelci – Maiolo – San Leo – Talamello - Pennabilli.
Articolo 26, comma 4
Il Presidente cessa dalla carica per scadenza al proprio mandato elettivo, con successione a questo, nell’esercizio della carica e connesse funzioni, in base al predetto principio di rotazione, senza dovere procedere ad altra elezione, fermo restando la durata del Consiglio generale in cinque anni.
Il Presidente cesserà, inoltre, dalla carica per: dimissioni, decadenza, rimozione, mozione di sfiducia e altre cause previste dalla legge. Verificandosi una delle fattispecie sopra elencate, si procederà a nuova elezione del Presidente, con applicazione, ad elezione avvenuta, del principio della rotazione, secondo l’ordine di successione previsto al comma precedente, per la durata del mandato elettivo e del Consiglio generale.