n.406 del 25.11.2020 periodico (Parte Seconda)

Modifiche allo Statuto Comunale

Si comunica che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/9/2020, pubblicata all’Albo Pretorio l’8/10/2020, sono stati modificati i seguenti articoli dello Statuto Comunale:

- Art. 7 (Libere forme associative – Consulte) commi 2, 4 e 9;

Il testo riformulato dell’art. 7 commi 2, 4 e 9 è il seguente:

c.2 – È istituito presso il comune, l'albo delle libere forme associative, conservato ed aggiornato dal responsabile del servizio competente. L'albo è pubblico; copie di esso sono poste a disposizione dei cittadini presso la casa comunale, per la consultazione.

c.4 – Nella domanda d'iscrizione deve essere allegato lo statuto o l'atto costitutivo o, qualora non esistano uno statuto o un atto costitutivo redatto in forma scritta, una dichiarazione resa da uno dei promotori con firma autenticata in forma amministrativa, da cui risultino sinteticamente la struttura, i fini, le responsabilità, l'eventuale conferimento di poteri di rappresentanza verso i terzi. Nella domanda devono essere indicate le materie di interesse della forma associativa.

c.9 – L'organizzazione e le modalità di funzionamento delle singole consulte, gli obiettivi, gli obblighi e i diritti dei partecipanti sono determinati dalle forme associative che vi partecipano con un regolamento approvato dai rappresentanti delle stesse di cui il consiglio comunale prende atto, formulando eventuali suggerimenti non vincolanti.

- Art. 23 (Segretario Generale) il comma 3 è abrogato e il comma 4 diventa, per slittamento della numerazione, comma 3. Il nuovo comma 3 è riformulato nel modo seguente:

c.3 – Competono al segretario le funzioni dell'ufficio per i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari, nonché la risoluzione di conflitti di competenza tra i responsabili d'ufficio.

- Art. 24 (Direttore Generale) è abrogato con conseguente slittamento della numerazione di tutti gli articoli successivi:

l’Art. 25 (Copertura di posti di responsabile degli uffici o di alta specializzazione) diventa art. 24. Il testo dell’articolo è invariato;

l’Art. 26 (Conferenza dei responsabili degli uffici) diventa art. 25. Il testo è invariato;

l’Art. 27 (Assunzione di pubblici servizi) diventa art. 26. Il testo dell’articolo è invariato;

l’Art. 28 (Istituzioni) diventa art. 27. Il testo è invariato;

l’Art. 29 (Consorzi ed aziende speciali) diventa art. 28. Il testo dell’articolo è invariato;

l’Art. 30 (Organo di revisione contabile) diventa art. 29. Il testo è invariato;

l’Art. 31 (Disposizioni finali) diventa art. 30. Il comma 1 del nuovo art. 30 è riformulato come segue:

c.1 – Lo statuto è approvato secondo le norme vigenti ed entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

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