n. 86 del 07.07.2010 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato Centro medico specialistico Roncati di Sasso Marconi (BO)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Poliambulatorio privato Centro medico specialistico Roncati, Via Stazione 51, Sasso Marconi (Bo), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Cardiologia;
- Dermosifilopatia (Dermatologia);
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Oculistica;
- Oncologia;
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia) con prestazione terapeutica;
- Ostetricia e ginecologia;
- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Urologia;
e per altre attività di cardiologia;
b) Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia.
c) Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione.
Relativamente all’attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda, ove incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA);
2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4) l’accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale dalla data del presente provvedimento;
5) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.