n.197 del 17.07.2013 periodico (Parte Seconda)

Programma per la valorizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, della maricoltura e delle attività connesse, ai sensi dell'art. 79 della L.R. n. 3/1999. Annualità 2013.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 14 febbraio 1979, n. 3 e successive modifiche che detta norme per finanziamenti in conto capitale ed in conto interessi a favore di iniziative volte allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività ittiche;

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”, ed in particolare:

  • l'art. 79 che riserva alla Regione le funzioni di programmazione degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse, prevedendo che la Giunta regionale approvi a tal fine un programma annuale nel quale siano altresì definiti modalità, criteri e priorità di attuazione degli interventi delegati;
  • l'art. 80 che delega alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini le funzioni amministrative di concessione e liquidazione dei contributi nonché di controllo sulla destinazione dei medesimi, con esclusione di quelle relative ai contributi di cui alla lett. f) del primo comma dell’art. 2 della citata L.R. 3/1979 che restano in capo alla Regione;
  • l’art. 81 che attribuisce alla Giunta regionale la definizione del riparto fra le predette Province costiere delle risorse regionali destinate all’attuazione degli interventi previsti nonché la determinazione delle relative modalità di trasferimento;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 2436 del 14 dicembre 1999 recante "Piano regionale della pesca marittima, della maricoltura e delle attività connesse. Programma annuale delle modalità, dei criteri e delle priorità di attuazione degli interventi per l’anno 2000, redatto ai sensi dell’art. 79 della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3" e n. 2456 del 29 dicembre 2000 con la quale sono stati in parte modificati i criteri approvati con la suddetta deliberazione n. 2436/1999;

Dato atto che i predetti criteri prevedono tra l’altro con riferimento alle funzioni amministrative delegate alle Amministrazioni provinciali:

- che le Province - sulla base dell’istruttoria effettuata sulle domande di contributo pervenute - provvedono alla predisposizione del Piano provinciale degli interventi, da trasmettere alla Regione, contenente l’esito dell’istruttoria compiuta e la definizione delle percentuali di contribuzione in relazione ai massimali di cui all’art. 6 della L.R. 3/1979;

- che la Giunta regionale – in base ai fabbisogni esposti dalle Province ed in considerazione dei fondi disponibili nel bilancio regionale - procede all’approvazione dei Piani medesimi ed alla contestuale ripartizione delle risorse fra le singole Province;

- che, qualora i fondi regionali disponibili siano insufficienti rispetto al fabbisogno esposto nei Piani, il riparto delle risorse viene disposto applicando una riduzione proporzionale commisurata all’entità dei singoli Piani;

- che i Piani provinciali approvati dalla Regione costituiscono atto di concessione per le domande ivi ammesse nei limiti massimi risultanti dalla delibera regionale di approvazione e riparto;

- che, in presenza di riparto ridotto in via proporzionale per insufficienza di risorse, le Province possono integrare, con appositi atti, i contributi previsti fino alla percentuale massima definita nei Piani, dandone comunicazione alla Regione;

Vista la L.R. 27 luglio 2005, n. 14, ed in particolare l'art. 25 che prevede che i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale di cui alla predetta L.R. 3/1979 a valere sulle risorse erogate dalla Regione alle richiamate Province costiere possono essere utilizzati dalle Province stesse, previa autorizzazione della Giunta regionale, per il finanziamento di programmi provinciali relativi ad anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia;

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 e successive modifiche, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

- il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 e successive modifiche, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

- il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;

- il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 e successive modifiche, relativo al Fondo Europeo per la Pesca;

- il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1198/2006;

- il Vademecum FEP n. C (2007) 3812 adottato dalla Commissione Europea il 29 agosto 2007;

- gli Orientamenti per l'esame degli Aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2008/C 84/06);

- il Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e 27 marzo 1972, n. 4”;

- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015”;

- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 20 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013- 2015;

Dato atto che il Bilancio regionale per l’esercizio 2013 non reca alcuno stanziamento destinato al finanziamento degli interventi di che trattasi, né per le azioni di competenza provinciale né per le azioni di competenza regionale;

Preso atto:

- della nota del 28 marzo 2013, acquisita gli atti del competente Servizio regionale Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali in data 3 aprile 2013 al prot. n. PG.2013.0083315, con la quale la Provincia di Rimini ha reso noto l’esistenza di consistenti risorse derivanti da economie di anni precedenti per un importo complessivo di Euro 184.455,08;

- della nota del 5 aprile 2013, acquisita gli atti del predetto Servizio in data 11 aprile 2013 al prot. n. PG.2013.0091510, con la quale la Provincia di Forlì-Cesena ha comunicato la disponibilità in bilancio di circa Euro 275.000,00 relativi ad economie provenienti da anni precedenti;

- delle mail del 15 maggio 2013 e del 16 maggio 2013, con le quali rispettivamente la Provincia di Ravenna e la Provincia di Ferrara hanno comunicato l’inesistenza di risorse residue derivanti da economie pregresse;

Atteso:

- che al 31 dicembre 2013 scadono le previsioni in materia di Aiuti di Stato, ivi compresi gli aiuti de minimis, e che sono in fase di definizione i regolamenti europei che guideranno gli interventi comunitari nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020 nonché i nuovi orientamenti che fisseranno le regole applicabili agli Aiuti di Stato per il medesimo periodo 2014-2020;

- che, conseguentemente, tutti gli interventi posti in essere dalle Autorità nazionali dovranno essere conformati alle regole ed ai vincoli stabiliti dalla nuova complessiva disciplina europea;

Considerato opportuno stabilire modalità e criteri che consentano l’attuazione dell’intervento contributivo 2013 da parte delle Province di Rimini e di Forlì-Cesena a valere sulle rispettive disponibilità residuanti nonché definire disposizioni in ordine alla sospensione di nuovi interventi fino all’entrata in vigore del nuovo quadro di regolamentazione comunitaria per il periodo 2014-2020 ed al conseguente adeguamento della normativa regionale;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:

- ad apportare - al fine di consentire l’attivazione di interventi 2013 da parte delle Province di Rimini e di Forlì-Cesena, uniche Province con disponibilità - alcune modificazioni ai criteri contenuti nella richiamata deliberazione n. 2436/1999 per gli aspetti riferiti agli interventi di competenza provinciale compatibili con le normative comunitarie attualmente vigenti;

- a stabilire relativamente alle azioni di competenza provinciale – stante l’attuale indisponibilità di risorse nel bilancio regionale per azioni sia regionali sia provinciali – ed in deroga a quanto fissato nella deliberazione n. 2436/1999 e successive modifiche:

- che le Province di Rimini e di Forlì-Cesena provvedano ad attivare propri Avvisi pubblici per la concessione di contributi esclusivamente a valere sulle risorse derivanti da economie accertate a seguito della conclusione dei procedimenti riferiti a Piani pregressi ovvero su risorse proprie degli Enti stessi;

- che le predette Province disciplinino in tali Avvisi i termini di presentazione delle istanze (massimo 15 luglio 2013) e di conclusione delle istruttorie (massimo 31 ottobre 2013), nonché ogni altra modalità procedimentale nel rispetto dei criteri regionali, provvedendo entro il termine del 15 novembre 2013 alla trasmissione alla Regione del Piano provinciale per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche per l'anno 2013 contenente l’esito dell’istruttoria compiuta e la definizione delle percentuali di contribuzione in relazione ai massimali di cui all’art. 6 della L.R. n. 3/1979, nonché l’indicazione delle risorse utilizzate;

- che siano ammesse a contributo - in ottemperanza ai citati Orientamenti in materia di Aiuti di Stato che prevedono che gli aiuti concessi per attività già intraprese dal beneficiario, non presentando la componente di incentivo richiesta, non possono essere considerati compatibili con il mercato comune - esclusivamente attività con inizio successivo alla presentazione della domanda in esito agli Avvisi provinciali approvati ai sensi della presente deliberazione;

- che la Regione provveda entro il 2 dicembre 2013 all’approvazione dei conseguenti Piani provinciali ed alla contestuale autorizzazione dell’utilizzo delle risorse riferite alle economie su Piani pregressi ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 della L.R. n. 14/2005;

- che le medesime Province procedano alla concessione dei contributi agli aventi diritto improrogabilmente entro e non oltre il 31 dicembre 2013, data in cui andranno a scadere le disposizioni per il periodo 2007-2013 in materia di aiuti di Stato e regimi de minimis;

- a stabilire inoltre, tenuto conto della predetta scadenza al 31 dicembre 2013 delle disposizioni in materia di Aiuti di Stato:

- che sono sospese l’attivazione di ulteriori bandi e la ricezione di domande sia a livello regionale che a livello provinciale fino all’emanazione delle nuove norme comunitarie per il periodo 2014-2020 ed alla conseguente revisione della normativa regionale;

- che le Province dovranno procedere alla restituzione alla Regione Emilia-Romagna di tutte le risorse non utilizzate;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2, di prendere atto che il Bilancio regionale per l’esercizio 2013 non reca alcun stanziamento né per le azioni di competenza provinciale né per le azioni di competenza regionale;

3. di apportare - al fine di consentire l’attivazione di interventi 2013 da parte delle Province di Rimini e di Forlì-Cesena, uniche Province con disponibilità - alcune modificazioni ai criteri e alle modalità di attuazione contenuti nelle proprie deliberazioni n. 2436/1999 e n. 2456/2000 con riferimento agli interventi afferenti la pesca marittima, la maricoltura e le attività connesse per gli aspetti riferiti agli interventi di competenza provinciale compatibili con le normative comunitarie attualmente vigenti:

3.1 relativamente all’Asse 2 - Misura 2.1 sono escluse, a norma di quanto previsto all'art. 25, comma 2, secondo capoverso del Reg. (CE) n. 1198/2006, tutte le iniziative relative alla costruzione di imbarcazioni con licenza di pesca diversa da quelle iscritte alla V^ categoria dell'R.N.M.G. o all'apposito registro per la navigazione interna tenuto dall’Agenzia Interregionale per il fiume Pò A.I.Po. o a quello tenuto dall'Ispettorato di porto;

3.2 relativamente all'Asse 2 - Misura 2.2:

3.2.1. sono ammesse a finanziamento le iniziative di ammodernamento delle imbarcazioni iscritte o esclusivamente alla V^ categoria del R.N.M.G. (imbarcazioni adibite ad impianti di acquacoltura marina) o all'apposito registro per la navigazione interna tenuto dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po A.I.Po. o a quello tenuto dall'Ispettorato di porto (imbarcazioni adibite alla pesca professionale o all’acquacoltura in acque interne) e delle imbarcazioni iscritte alle altre categorie dell’R.N.M.G. (navi adibite alla pesca) di età pari o superiore a cinque anni, solo alle condizioni di seguito previste e a norma delle disposizioni di cui al capitolo III del Reg. (CE) n. 2371/2002;

3.2.2. tali investimenti possono riguardare il miglioramento della sicurezza a bordo, delle condizioni di lavoro, dell’igiene, della qualità dei prodotti, dell’efficienza energetica e della selettività, purché per i pescherecci non determino un aumento delle capacità di cattura;

3.2.2.1. la sostituzione pertanto degli apparati motore è finanziabile alle seguenti condizioni:

a) che il nuovo motore abbia potenza pari o inferiore al vecchio, per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 e sue modifiche relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

b) che il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20% inferiore a quello vecchio, per le navi di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri diverse da quelle di cui alla lettera a);

c) che, per i pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20% inferiore a quello vecchio, la nave sia oggetto di un piano di salvataggio e ristrutturazione di cui all’art. 21, lett. f) del Reg. (CE) n. 1198/2006 e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante;

d) la riduzione di potenza del motore di cui alle precedenti lettere b) e c) può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di navi di cui alle lettere b) e c);

3.2.2.2. sono ammesse a finanziamento le iniziative per lavori di ammodernamento purché essi rispondano ad una delle seguenti condizioni:

a) siano volte a rendere impossibile catture il cui rigetto in mare non è più consentito;

b) siano attuate nell’ambito di progetti relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

c) siano volte a ridurre l’impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali;

d) siano volte a ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;

e) siano volte a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parti degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi da pesca e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori;

3.2.2.3. sono ammesse a finanziamento le iniziative per attrezzi da pesca con maggior selettività, tra cui il finanziamento di due sostituzioni al massimo degli attrezzi da pesca nell’intero periodo dal 2007 al 2013, purché:

a) il peschereccio interessato rientri in un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’art. 21, lett. a), punto i), del Reg. (CE) n. 1198/2006 stia cambiando metodo di pesca e stia abbandonando la specifica attività di pesca a favore di un’altra in cui lo stato delle risorse consenta la pesca;

oppure

b) i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciuti e più rigorosi rispetto ai vigenti obblighi normativi previsti dal diritto comunitario;

3.2.2.4. sono ammesse a finanziamento le iniziative per la prima sostituzione degli attrezzi da pesca finalizzate:

a) a garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici in materia di selettività previsti dal diritto comunitario. Gli aiuti possono essere concessi sino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o, eccezionalmente, durante un breve periodo successivo a tale data che può essere fissato dalla pertinente normativa comunitaria;

b) a ridurre l’impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali;

3.3 relativamente all'Asse 4 - Misura 4.1 sono da considerarsi ammissibili oltre agli allevamenti di prodotti marini anche quelli di prodotti vallivi, ed in particolare sono da considerare prioritarie le iniziative di costruzione di appositi attracchi e l'acquisto di attrezzature per punti di sbarco e lavorazione dei prodotti marini, salmastri o vallivi;

3.4 per gli aiuti previsti dal Piano, ad esclusione di quelli di cui alle Misure 1.1 e 1.2 dell'Asse 1, si applicano le norme previste dal Reg. (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo alla "Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004".

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 3, "L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non deve superare i 30.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito.

Il predetto massimale corrisponde all’importo totale concedibile nell’ambito di tre esercizi finanziari a una singola impresa nell’ambito di tutte le misure di aiuto coperte dal regime de minimis.

Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato".

Al fine di garantire il rispetto del massimale di aiuti sopra citati, le Amministrazioni interessate dovranno farsi rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente gli aiuti de minimis. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso in cui il richiedente non abbia ricevuto aiuti.

Il soggetto richiedente dovrà pertanto dichiarare, in sede di domanda, di avere o meno ricevuto contributi pubblici di qualsiasi natura della tipologia “de minimis” nell’esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata e nei due esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data di concessione dei contributi e non altre date - es. data di liquidazione materiale delle agevolazioni). Preliminarmente al provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario del medesimo dovrà nuovamente dichiarare i contributi pubblici “de minimis” ottenuti nel periodo successivo a quello della data di presentazione della domanda.

I massimali superiori all’importo di 30.000,00 Euro previsti per singola iniziativa nella delibera n. 2436/1999 sono automaticamente ridotti entro tale limite;

4. di stabilire relativamente alle azioni di competenza provinciale – stante l’attuale indisponibilità di risorse nel bilancio regionale – ed in deroga a quanto fissato nella deliberazione n. 2436/1999 e successive modifiche:

- che le Province di Rimini e di Forlì-Cesena provvedano ad attivare propri Avvisi pubblici per la concessione di contributi esclusivamente a valere sulle risorse derivanti da economie accertate a seguito della conclusione dei procedimenti riferiti a Piani pregressi, indicate in premessa, ovvero su risorse proprie degli Enti stessi;

- che le predette Province disciplinino in tali Avvisi i termini di presentazione delle istanze (massimo 15 luglio 2013) e di conclusione delle istruttorie (massimo 31 ottobre 2013), nonché ogni altra modalità procedimentale nel rispetto dei criteri regionali, provvedendo entro il termine del 15 novembre 2013 alla trasmissione alla Regione del Piano provinciale per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche per l'anno 2013 contenente l’esito dell’istruttoria compiuta e la definizione delle percentuali di contribuzione in relazione ai massimali di cui all’art. 6 della L.R. n. 3/1979, nonché l’indicazione delle risorse utilizzate;

- che siano ammesse a contributo – in ottemperanza ai citati Orientamenti in materia di Aiuti di Stato che prevedono che gli aiuti concessi per attività già intraprese dal beneficiario, non presentando la componente di incentivo richiesta, non possono essere considerati compatibili con il mercato comune - esclusivamente attività con inizio successivo alla presentazione della domanda in esito agli Avvisi provinciali approvati ai sensi della presente deliberazione;

- che la Regione provveda entro il 2 dicembre 2013 all’approvazione dei conseguenti Piani provinciali ed alla contestuale autorizzazione dell’utilizzo delle risorse riferite alle economie su Piani pregressi ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 della L.R. n. 14/2005;

- che le medesime Province procedano alla concessione dei contributi agli aventi diritto improrogabilmente entro e non oltre il 31 dicembre 2013, data in cui andranno a scadere le disposizioni per il periodo 2007-2013 in materia di aiuti di Stato e regimi de minimis;

5. di stabilire inoltre, tenuto conto della predetta scadenza al 31 dicembre 2013 delle disposizioni in materia di Aiuti di Stato:

- che sono sospese l’attivazione di ulteriori bandi e la ricezione di domande sia a livello regionale che a livello provinciale fino all’emanazione delle nuove norme comunitarie per il periodo 2014-2020 ed alla conseguente revisione della normativa regionale;

- che le Province dovranno procedere alla restituzione alla Regione Emilia-Romagna di tutte le risorse non utilizzate;

6. di prevedere il divieto di cumulo con altri contributi pubblici richiesti ed ottenuti a qualsiasi titolo dal beneficiario per il medesimo intervento;

7. di individuare nel collaboratore regionale del Dr. Piergiorgio Vasi il Responsabile del Procedimento del programma annuale per gli adempimenti del presente atto;

8. di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di disporre che la stessa deliberazione sia diffusa anche attraverso il portale ER Agricoltura.

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