n.136 del 22.05.2013 periodico (Parte Seconda)
Avviso della decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) per il progetto di interventi su pozzo esistente nella concessione di acqua minerale e termale "Punta Marina" presentato da Terme di Punta Marina srl
L’Autorità competente Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna, comunica la deliberazione relativa alla procedura di screening concernente il progetto d’interventi su pozzo esistente nella concessione di acqua minerale e termale "Punta Marina".
Il progetto è presentato da: Terme di Punta Marina srl.
Il progetto è localizzato in Viale C. Colombo, 161, loc. Punta Marina in Comune di Ravenna.
Il progetto interessa il territorio (in relazione sia alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti ambientali attesi) del comune di Ravenna e della provincia di Ravenna.
Ai sensi del titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, l’Autorità competente Provincia di Ravenna, con deliberazione Giunta Provinciale n. 95 del 24/4/2013 ha assunto la seguente decisione:
1. Assumere la decisione di non assoggettare il progetto preliminare della Società Terme di Punta Marina srl, avente sede legale in V.le Cristoforo Colombo n.161, Punta Marina (RA) per interventi su pozzo esistente in area di proprietà del proponente nell’ambito della Concessione di acqua minerale e termale Punta Marina in loc. Punta Marina Terme in Comune di Ravenna, ad ulteriore procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale prevista dalla Legge regionale n. 9/1999 e dal decreto legislativo n. 152/2006, in quanto gli impatti dell'intervento risultano ambientalmente sostenibili ed è stato possibile valutarli in maniera sufficientemente approfondita sulla base della documentazione presentata dal proponente. Si ritiene tuttavia opportuno impartire le seguenti prescrizioni:
a) in generale si dovranno minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere e d’esercizio, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti;
b) dovranno essere recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti prodotti in fase di esecuzione dei lavori;
c) le operazioni di travaso dei fanghi dalla vasca di ricircolo a quella di deposito temporaneo e successivamente alle cisterne di stoccaggio dovranno essere eseguite in modo tale da non generare dispersione di fanghi nelle aree circostanti;
d) i fanghi dovranno essere smaltiti come rifiuti, in conformità a quanto previsto dal Dlgs n. 152/2006 (Parte IV);
e) a fine giornata lavorativa le vasche di deposito fanghi dovranno essere idoneamente coperte;
f) se la caratterizzazione analitica evidenzierà il rispetto dei valori limite fissati nell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in rete fognaria pubblica nera ed il rispetto degli accordi previsti con HERAmbiente nella convenzione prot. n. 148594 del 25/08/2011, prima dell’attivazione dello scarico in rete fognaria pubblica dovrà essere inviata comunicazione ad HERAmbiente stessa, al Comune di Ravenna e ad ARPA, con allegato il rapporto di prova e in quantitativi che si intendono scaricare, al fine di eventuali valutazioni in merito;
g) lo stato di attuazione dei lavori e delle attività oggetto della presente valutazione e i risultati ottenuti, che sono parte integrante del programma dei lavori presentati per la concessione in essere, andranno descritti nel rapporto annuale previsto dal provvedimento di rinnovo della concessione del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 4393 del 21/12/2011, da inviarsi alla Provincia di Ravenna entro il 31 dicembre di ogni anno;
h) il proponente dovrà consentire/prevedere l'utilizzo del pozzo ai fini dell’esecuzione d'attività di monitoraggio delle acque utile al rilevamento della situazione idrogeologica del comparto, con il coordinamento del competente servizio geologico regionale, consentendo altresì tali attività da parte dell' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
i) all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po il proponente dovrà inviare puntualmente report inerenti lo svolgimento dell' attività oggetto del presente screening, nonché dei risultati delle ricerche svolte, secondo un programma concordato con l’Ente stesso. Si precisa che, qualora il proponente intendesse avviare un attività di coltivazione del pozzo, il progetto definitivo dovrà essere sottoposto ad opportuna procedura ambientale ai sensi della L.R. n. 9/1999 e s.m.i. in quanto trattasi d’intervento compreso fra i casi di cui al punto A.2.13: Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera cui all articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 [...]. In tale fase l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po potrà svolgere ulteriori valutazioni circa la conformità dell' intervento al Piano Territoriale della Stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna ed una nuova valutazione circa la significatività dell’incidenza sui siti di Rete Natura 2000. Si ricorda altresì che l’esito positivo della procedura di verifica (screening) non comprende e sostituisce le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri ed i nulla osta comunque denominati, di carattere paesaggistico-ambientale e territoriale dovuti ai sensi di legge, né ogni altro atto necessario per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
2. Determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento//00) ai sensi dell’art. 28 della L.R. 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni e della deliberazione della Giunta regionale 15/7/2002, n. 1238.