n.406 del 25.11.2020 periodico (Parte Seconda)
L.R. n. 5/2016 - art. 7 - comma 2 - delibera di Giunta regionale n. 877/2020 - Concessione contributi alle associazioni pro loco per la realizzazione dei programmi di attività per l'anno 2020
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 25 marzo 2016, n. 5, concernente "Norme per la promozione e il sostegno delle pro loco. Abrogazione della Legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell’albo regionale delle associazioni “pro-loco”)", ed in particolare l’art. 7, comma 2;
- la propria deliberazione n. 877/2020, con cui è stato approvato il bando per la concessione di contributi per la realizzazione dei programmi di attività delle pro loco per l'anno 2020, ai sensi del sopra citato art. 7, comma 2, della L.R. n. 5/2016;
Rilevato che entro il termine stabilito del 31/8/2020, sono pervenute n. 14 domande, elencate all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che dall'istruttoria amministrativa effettuata dal Servizio Turismo, Commercio e Sport, risulta che n. 14 domande sono ammissibili;
Dato inoltre atto che, con determinazione n. 17431/2020 del Direttore Generale competente è stato istituito il Nucleo che ha proceduto alla valutazione tecnica dei n. 14 programmi presentati con domande ammissibili dal punto di vista amministrativo, secondo quanto previsto dal Bando approvato con la citata propria deliberazione n. 877/2020;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria tecnica contenute nel verbale della seduta del 23/10/2020 del suddetto Nucleo di valutazione;
Visti:
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni;
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 11, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
Considerato che:
- le iniziative oggetto del finanziamento di cui al presente atto non rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11, della sopra citata Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- le spese per i contributi in oggetto sono escluse dal campo di applicazione dell’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, in quanto i beneficiari rientrano fra i soggetti esclusi ai sensi dell’articolo stesso;
Visti inoltre:
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 83, comma 3 lett. e), come modificato con Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, Abrogazione della L.R. 6/7/1977, n. 31 e 27 marzo 1972 n.4” per le parti in essa ancora applicabili;
- le LL.RR. n. 29, n. 30 e n. 31 del 10 dicembre 2019;
- la L.R. n. 3 e n. 4 del 31 luglio 2020;
- la propria deliberazione n. 2386/2019, concernente: “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022” e succ.mod.;
Dato atto che il bando prevede che il contributo sia definito secondo il seguente schema:
- Programmi con valutazione da 100 a 70: contributo fino al 80%
- Programmi con valutazione da 69 a 50: contributo fino al 60%
- Programmi con valutazione da 49 a 0: Non ammissibile a contributo;
Preso atto che relativamente agli interventi da porre in essere con il presente atto è prevista nel bilancio finanziario-gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, una disponibilità di € 200.000,00, sul capitolo 25668 "Contributi alle pro-loco per la valorizzazione e l'animazione turistica e delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali (art. 7, L.R. 25 marzo 2016, n. 5)";
Ritenuto pertanto, sulla base delle sopra riportate premesse, delle risultanze dell'istruttoria amministrativa effettuata dal Servizio Turismo, Commercio e Sport, e della valutazione tecnica effettuata dal Nucleo di valutazione, di:
- ammettere a contributo tutti i progetti presentati, secondo la graduatoria indicata in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo di spesa ammessa indicato per ciascuno, applicando le seguenti percentuali per la definizione del contributo, anche in considerazione dell'entità delle risorse disponibili:
- Programmi con valutazione da 100 a 70: 40%
- Programmi con valutazione da 69 a 50: 31%
- di approvare, in Allegato 2, parte integrante e sostanziale al presente atto, il fac-simile di rendicontazione dei programmi finanziati per la richiesta di liquidazione del saldo dei contributi concessi;
- che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi di contributi a rendicontazione concessi per attività da realizzare nel 2020, e che pertanto si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore dei soggetti beneficiari del presente provvedimento, per la somma complessiva di € 199.092,93;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Ritenuto altresì, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19, prorogato dal Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 al 31 gennaio 2021 di apportare le seguenti modifiche e integrazioni alle procedure di rendicontazione previste dal bando approvato con propria deliberazione n. 877/2020 e ss.mm.ii., a valere per i progetti presentati per l’annualità 2020, al fine di eliminare alcuni vincoli e parametri di valutazione della documentazione di rendicontazione e prevedere la possibilità di autorizzare un’eventuale proroga dei termini di realizzazione delle attività del programma e di rendicontazione, come di seguito indicato:
– le disposizioni di cui all’art. 9, termine e modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione dei contributi vengono parzialmente modificate prevedendo:
- una “clausola di garanzia” che preveda l’ammissibilità a conclusione del progetto, di una riduzione della spesa di progetto non superiore al 20%, senza che tale riduzione provochi la riduzione del contributo concesso. Nel caso in cui lo scostamento fra spesa ammessa all’atto della concessione del contributo e spesa rendicontata ammissibile sia maggiore di tale percentuale, si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 20%”;
- la possibilità di concedere, con atto del dirigente competente su motivata richiesta del beneficiario, da presentare entro il 31 dicembre 2020, la proroga delle scadenze per la realizzazione e rendicontazione a saldo dei progetti ammessi a contributo come di seguito specificato:
termine massimo della proroga per l’ultimazione delle attività sopracitate: 28 febbraio 2021; termine scadenza emissione fatture e relativo pagamento: 31 marzo 2021; contestuale proroga del termine di rendicontazione: 30 aprile 2021; la rendicontazione dovrà essere presentata con le modalità previste al paragrafo 9. del bando approvato con propria deliberazione n. 877/2020;
– le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 11 “Revoca del contributo” non si applicano, pertanto non saranno soggetti a revoca contributi riferiti a progetti per i quali la spesa rendicontata e ammissibile risulterà inferiore al 50% dell'importo ammesso a contributo;
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020 -2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Richiamato l’art. 1, commi 125 e 126, della Legge n. 124/2017 modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni:
- 468/2017, n. 1059/2018 e n. 733/2020;
- n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod.;
Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali n. 2373/ 2018 e n. 13516/2020;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri e del visto di regolarità contabile allegati;
Su proposta dell'Assessore regionale Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di prendere atto che nel termine stabilito del 31/8/2020, sono pervenute n. 14 domande ai sensi del bando approvato con propria deliberazione n. 877/2020, presentate dai soggetti elencati all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare la graduatoria delle domande in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di stabilire le seguenti percentuali di contributo, con riferimento al punteggio di valutazione conseguito dai programmi presentati dalle Associazioni Pro Loco:
- Programmi con valutazione da 100 a 70: 40%
- Programmi con valutazione da 69 a 50: 31%
4) di ammettere a contributo tutti i progetti presentati, secondo la graduatoria indicata in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo di spesa ammessa indicato per ciascuno, concedendo ai rispettivi beneficiari i contributi ivi indicati;
5) di assegnare e concedere i contributi per gli importi ivi indicati, ai soggetti elencati nell'Allegato 1 “Progetti ammessi a contributo”, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale complessivo di € 199.092,93, per la realizzazione dei programmi presentati;
6) di impegnare sulla base di quanto stabilito in premessa, la somma di € 199.092,93, registrata con il n. 8959 di impegno, sul Capitolo 25668 "Contributi alle pro-loco per la valorizzazione e l'animazione turistica e delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali (art. 7, L.R. 25 marzo 2016, n. 5)" del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, approvato con propria deliberazione n. 2386/2019 e succ. mod. che presenta la necessaria disponibilità;
7) che in attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, è di seguito espressamente indicata:
Missione 07 - Programma 01 - Codice Economico U.1.04.04.01.001 - COFOG 04.7 - Transazione UE 8 - SIOPE 1040401001 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3
8) che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento provvederà il dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi della vigente normativa contabile ed in attuazione delle disposizioni previste dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e successive modificazioni, con le modalità previste dal paragrafo 9. dell'allegato A della predetta propria deliberazione n. 877/2020, come modificate al successivo punto 9) del dispositivo;
9) di apportare le seguenti modifiche e integrazioni alle procedure di rendicontazione previste dal bando approvato con propria deliberazione n. 877/2020 a valere per i progetti presentati per l’annualità 2020, al fine di eliminare alcuni vincoli e parametri di valutazione della documentazione di rendicontazione e prevedere la possibilità di autorizzare un’eventuale proroga dei termini di realizzazione delle attività di progetto e di rendicontazione come di seguito indicato:
– le disposizioni di cui all’art. 9 termine e modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione dei contributi vengono parzialmente modificate prevedendo:
- una “clausola di garanzia” che preveda l’ammissibilità a conclusione del progetto, di una riduzione della spesa di progetto non superiore al 20% senza che tale riduzione provochi la riduzione del contributo concesso. Nel caso in cui lo scostamento fra spesa ammessa all’atto della concessione del contributo e spesa rendicontata ammissibile sia maggiore di tale percentuale, si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 20%”;
- la possibilità di concedere, con atto del dirigente competente su motivata richiesta del beneficiario, da presentare entro il 31 dicembre 2020, la proroga delle scadenze per la realizzazione e rendicontazione a saldo dei progetti ammessi a contributo come di seguito specificato:
termine massimo della proroga per l’ultimazione delle attività sopracitate: 28 febbraio 2021; termine scadenza emissione fatture e relativo pagamento: 31 marzo 2021; contestuale proroga del termine di rendicontazione: 30 aprile 2021; la rendicontazione dovrà essere presentata con le modalità previste al paragrafo 9. del bando approvato con propria deliberazione 877/2020;
– le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 11 “Revoca del contributo” non si applicano, pertanto non saranno soggetti a revoca contributi riferiti a progetti per i quali la spesa rendicontata e ammissibile risulterà inferiore al 50% dell'importo ammesso a contributo;
10) che la concessione dell'eventuale proroga di cui al precedente punto 9) comporterà la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa assunti nei confronti dei beneficiari;
11) di approvare, in Allegato 2, parte integrante e sostanziale al presente atto, il fac-simile di rendicontazione dei programmi finanziati per la richiesta di liquidazione del saldo dei contributi concessi;
12) che i beneficiari dei contributi previsti dal presente bando devono provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, commi 125 e 126 della legge n. 124/2017 modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019;
13) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
14) che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle prescrizioni indicate nella propria deliberazione n. 877/2020 sopracitata;
15) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.