n.205 del 07.07.2021 periodico (Parte Seconda)

Differimento dei termini di pagamento dei contributi esonerativi di cui dall'art. 5 della Legge n.68/1999 riferiti all'anno 2020, disciplinati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 689/2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ss.mm.ii.;

- la legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità sul lavoro” ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 5;

- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

- la propria deliberazione n. 1839 del 9/12/2013 "Modalità e criteri relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 - modifica alla DGR n. 1872/2000”;

- la propria deliberazione n. 689 del 16/5/2016 “Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 1839 del 9 dicembre 2013: “Modalità e criteri relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 - modifica alla DGR. n. 1872/2000”;

Visto, in particolare, l’art. 5. “Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi”, comma 7, della legge n. 68/1999, che prevede che siano le Regioni a determinare i criteri, le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili dei contributi esonerativi;

Visto inoltre che, con la propria deliberazione n. 689/2016, a modifica di quanto disposto con la propria deliberazione n.1839/2013, relativamente alle scadenze per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro di cui all’art. 5 della Legge n. 68/1999, si è disposto che:

“i datori di lavoro che abbiano richiesto e ottenuto l’autorizzazione agli esoneri versano i contributi di cui all’art. 5 comma 3 legge 68/99 secondo le seguenti scadenze:

- entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’esonero,

- entro il giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo;

Considerati i provvedimenti normativi nazionali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare:

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18 del “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

- il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;

- il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- la Circolare n. 19 del 21 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto “Art. 3, co.5, Legge n.68/1999. Sospensione degli obblighi occupazionali per i datori di lavoro che fruiscono di interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19 “

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 che proroga lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 30 aprile 2021, adottando nuove misure per il contenimento del contagio fino al 5 marzo 2021;

Dato atto che le misure restrittive disposte dai provvedimenti nazionali e regionali volte al contenimento del contagio epidemiologico hanno avuto, e continuano ad avere, impatti negativi sul sistema economico e produttivo e sulle imprese;

Considerato che i vari provvedimenti nazionali emanati per il contrasto all’emergenza sanitaria hanno posto diverse problematiche applicative relativamente alla Legge 68/1999, tra le quali anche le modalità di calcolo dei contributi esonerativi dovuti dai datori di lavoro, alla luce di quanto previsto all’art. 40 del DL 18/2020 e ss.mm.ii. (sospensione degli obblighi di cui all’art.7 L.68/1999 dal 17 marzo 2020 al 17 luglio 2020) e di quanto specificato nella citata Circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 relativamente alla possibilità di sospensione degli obblighi occupazionali ai sensi dell’art.3 co.5 della L.68/1999 per le imprese che fruiscono delle misure di integrazione salariale da emergenza sanitaria COVID-19;

Dato atto che nel merito si è in attesa che il Ministero del Lavoro esprima formalmente chiarimenti in merito alle sopra specificate modalità di calcolo al fine di assicurare la necessaria uniformità applicativa sul territorio nazionale;

Valutato necessario per quanto sopra esposto intervenire sulle scadenze per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro di cui all’art. 5 della Legge n. 68/1999, come disposti con la propria deliberazione n. 689/2016 e sopra riportati;

Ritenuto in particolare di prevedere che i datori di lavoro che abbiano richiesto e ottenuto l’autorizzazione agli esoneri con riferimento all’anno 2020, dovranno versare i contributi di cui all’art. 5 comma 3 legge 68/99, entro il 30 ottobre 2021;

Acquisito il parere, tramite procedura scritta, della Commissione regionale tripartita di cui all’articolo 51 della L.R. n. 12 del 2003 e ss.mm.ii., agli atti della Segreteria dell’Assessorato allo Sviluppo economico e Green economy, Lavoro, Formazione;

Vista la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia della conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2329/2019 “Designazione del Responsabile della Protezione dei dati”;

- n. 2013/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi”;

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

delibera 

1. di prevedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, che, in deroga a quanto previsto nella propria deliberazione n. 689/2016, la scadenza per il versamento dei contributi esonerativi riferiti all’anno 2020 da parte dei datori di lavoro di cui all’art. 5 della legge 12 marzo 1999 n. 68, sia fissata al 30 ottobre 2021;

2. di confermare, per tutto quanto non esplicitamente modificato, i contenuti della citata deliberazione n. 689/2016 con riferimento agli anni successivi al 2019, nonché quanto disposto con la propria deliberazione n. 1839/2013;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it

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