n.288 del 24.10.2017 (Parte Seconda)
Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie in materia di dialisi domiciliare
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti e richiamati:
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come successivamente integrato e modificato, che prevede, tra l’altro, al comma 2, che spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;
- la L.R. 29 del 2004 e successive modifiche “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, che prevede che questa Regione, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;
- l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale la Conferenza Stato-Regioni promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
Visto e richiamato altresì il Piano Nazionale Cronicità, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 15 settembre 2015, il quale:
- trae fondamento dall’attuale contesto di riferimento, caratterizzato dal progressivo invecchiamento della popolazione, dal conseguente aumento dell’incidenza delle malattie croniche e dal permanere di differenze assistenziali nelle singole realtà regionali;
- propone una nuova cultura del sistema, dei servizi, dei professionisti e dei pazienti. Per vincere la sfida contro queste ‘nuove epidemie’ per il Piano “è necessario coinvolgere e responsabilizzare tutte le componenti, dalla persona con cronicità al ‘macrosistema-salute’, formato non solo dai servizi ma da tutti gli attori istituzionali e sociali che hanno influenza sulla salute delle comunità e dei singoli individui”;
- delinea un diverso modello integrato ospedale/territorio; il Piano ribadisce come “l’ospedale va concepito come uno snodo di alta specializzazione del sistema di cure per la cronicità che interagisca con la specialistica ambulatoriale e con l’assistenza primaria, attraverso nuove formule organizzative che prevedano la creazione di reti multispecialistiche dedicate e ‘dimissioni assistite’ nel territorio finalizzate a ridurre il drop-out della rete assistenziale, causa frequente di riospedalizzazione a breve termine e di outcome negativi nei pazienti con cronicità”;
- affronta la problematica della malattia cronica renale e dell’insufficienza renale individuando gli obiettivi dell’azione sanitaria, declinandone le macroattività e proponendo le conseguenti linee di intervento;
Premesso che:
- la Malattia Renale Cronica è una patologia molto diffusa, con una prevalenza crescente nella popolazione generale con una stima a livello mondiale di circa il 10% della popolazione e in Italia una prevalenza della malattia del 7,5% negli uomini e del 6,5% nelle donne;
- le cause principali dell’aumento della Malattia Renale Cronica sono legate prevalentemente all’invecchiamento della popolazione, all’aumentata prevalenza nella popolazione generale di condizioni cliniche caratterizzate da un elevato rischio di manifestare un danno renale (diabete mellito di tipo II, sindrome metabolica, ipertensione arteriosa) e all’aumentata sopravvivenza dei pazienti comorbidi e complessi;
Evidenziato che:
- le attività di prevenzione nefrologica, la maggior disponibilità di mezzi diagnostici e terapeutici e la sempre più precoce presa in carico dei pazienti stanno migliorando visibilmente la prognosi della malattia renale cronica, consentendo spesso un rallentamento della sua progressione verso la malattia renale terminale e ritardando quindi l’inizio del trattamento sostitutivo;
- nonostante tali positivi risultati l’incidenza e la prevalenza dei pazienti che necessitano di trattamenti sostitutivi della funzione renale sono in lieve aumento sia a livello nazionale che regionale;
- seppure in aumento l’incidenza di pazienti in dialisi peritoneale nella Regione Emilia-Romagna è ancora al disotto delle aspettative (10,5%) e che la emodialisi domiciliare nella regione Emilia-Romagna ha una casistica episodica;
- la realizzazione dell’ambulatorio “Predialisi” rappresenta la soluzione più efficace per tutelare il paziente nella fase di attivazione e scelta della terapia sostitutiva;
- solo tramite un percorso di attivazione dell’ambulatorio “Predialisi” è possibile attivare una politica di reclutamento atta a favorire la scelta dei trattamenti dialitici domiciliari ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi della presente disposizione, realizzando PDTA regionali omogenei su tutto il territorio;
Considerato che i trattamenti dialitici domiciliari:
- costituiscono una forma auspicabile di approccio terapeutico perché, a parità di efficacia dialitica rispetto a quelli centralizzati, consentono al paziente globalmente una migliore qualità di vita;
- garantiscono una migliore riabilitazione complessiva, con una migliore integrazione nel contesto socio-culturale e familiare;
- permettono di mantenere una operatività lavorativa e sociale sostanzialmente normale, rispettando le aspettative, le necessità e l’autonomia del paziente;
- inducono una responsabilizzazione e una maggior gestione diretta della propria salute con un effetto terapeutico provato, che rinforza i pazienti nella percezione del loro stato di salute;
Valutato che:
- il trattamento domiciliare di questa tipologia di pazienti consente di razionalizzare le risorse ottimizzando la gestione dell’assistenza sanitaria globale;
- è necessario perseguire le tematiche indicate nel “Documento di Indirizzo per la Malattia Renale Cronica” del Ministero della Salute, approvato in Conferenza Stato-Regioni nel 2014, e avviare e consolidare percorsi virtuosi atti a consentire una maggiore delocalizzazione del paziente in dialisi, promuovendo trattamenti sostitutivi della funzione renale di tipo decentrato, in particolare la dialisi peritoneale e l’emodialisi domiciliare;
Preso atto che con determinazione n. 14040 del 7/09/2016, è stata approvata la “Costituzione del gruppo di lavoro emodialisi domiciliare e dialisi peritoneale” e che i professionisti coinvolti hanno elaborato un documento di proposta in ordine alle modalità per la promozione e la effettuazione di dialisi domiciliare;
Ritenuto opportuno e necessario approvare tale documento di indicazioni alle Aziende sanitarie in allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
Visto e richiamato il D.P.C.M. 12/1/2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il quale include fra le prestazioni di assistenza sanitaria garantita dal servizio sanitario nazionale i trattamenti dialitici, nonché il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico, nei limiti e con le modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome;
Considerato che:
- l’incremento dei pazienti in dialisi domiciliare contribuisce a mantenere stabile l’offerta ospedaliera;
- l’incremento dei pazienti in dialisi domiciliare consente una maggiore efficienza nel sistema dei trasporti;
si auspica che l’introduzione della emodialisi domiciliare sia da supporto al potenziamento della rete di offerta dei servizi sanitari domiciliari oltre che perseguire l’obiettivo generale di realizzare maggiori livelli di appropriatezza clinico-organizzativa.
Ritenuto quindi opportuno e necessario, al fine di sostenere lo sviluppo dei trattamenti dialitici domiciliari, stabilire una contribuzione economica (per forfait dei consumi delle utenze) da parte del Servizio Sanitario Regionale da corrispondere ai pazienti che opteranno per tale tipologia assistenziale, come dettagliato nel dispositivo del presente atto;
Ritenuto di volere affermare, rispetto all’attuale contesto, l’obiettivo di favorire e consolidare una distribuzione omogenea, in tutto il territorio regionale, dell’impiego della dialisi peritoneale
Richiamati:
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“ e successive modifiche;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e successive modifiche;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/ 2016, n. 1681/2016, n. 2344/2016 e n. 3/2017 relative alla riorganizzazione dell’Ente regione ed alle competenze dirigenziali;
- n. 89/2017 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”;
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 486/2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Sentita la Commissione Assembleare Politiche per la Salute e Politiche Sociali nella seduta del 2 ottobre 2017;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle politiche per la salute;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare le linee di indirizzo di cui all’allegato A e suoi allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quali indicazioni inerenti le modalità per la promozione e la effettuazione di dialisi domiciliare nella regione Emilia-Romagna, ferma restando la individuazione compiuta dal Piano Nazionale Cronicità, laddove si affronta la problematica della malattia cronica renale e dell’insufficienza renale, degli obiettivi dell’azione sanitaria, le correlate macroattività e le conseguenti linee di intervento, che qui si recepiscono integralmente;
2. di recepire l'Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2014, Rep. Atti 101/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Documento di indirizzo per la malattia renale cronica”, allegato B parte integrante del presente atto;
3. di dare mandato alle Aziende Ospedaliere e Aziende Unità Sanitarie Locali in cui siano collocate Strutture Complesse di Nefrologia e Dialisi con e senza Trapianto di avviare programmi in linea con il presente atto, definendo in particolare i percorsi di attivazione del servizio domiciliare che dovranno essere strutturati attraverso PDTA concordati a livello regionale;
4. di stabilire una contribuzione economica da parte del Servizio Sanitario Regionale da corrispondere ai pazienti che opteranno per il trattamento dialitico domiciliare, formulata nel seguente modo:
-per i pazienti in dialisi peritoneale => contributo forfait spese annue di € 228,00
-per i pazienti in emodialisi => contributo forfait spese annue di € 350,00
i suddetti contributi, differenziati sulla base di una stima dei costi medi per tipologia di servizio, verranno corrisposti su istanza dell’interessato. Il contributo spese deve essere suddiviso per dodicesimi nel caso in cui la terapia inizi o termini nel corso dell'anno. I contributi sono assoggettati a rivalutazione ISTAT per la cui individuazione annuale del tasso di inflazione programmato rilevabile dal DPEF potranno essere utilizzati i dati forniti da specifici organismi e servizi informativi; tenuto conto che per i pazienti in dialisi domiciliare i costi sono diretti e periodici, le Aziende USL sono tenute ad erogare il contributo con cadenza annuale;
5. di prevedere che venga assicurata la possibilità di rientro del dializzato presso le strutture di dialisi assistita di riferimento in caso di malattia o impossibilità temporanea del familiare o del caregiver;
6. di stabilire altresì che dovranno essere organizzati a cura delle Aziende Sanitarie regionali corsi di abilitazione per la figura del caregiver per svilupparne competenze e abilità, in analogia con la DGR n. 1227/2014;
7. di dare mandato a Intercent-ER di attivarsi, attraverso specifiche gare d’appalto, al fine di rendere disponibile, per la fornitura da parte delle aziende, ogni materiale e servizio necessari per l’effettuazione dei trattamenti dialitici ai pazienti interessati;
8. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).