SUPPLEMENTO SPECIALE N.19 DEL 30.10.2020

Relazione

RelazioneLa nostra è la Regione, in assoluto, dove ci sono meno dighe di grandi dimensioni e minore utilizzo dell’acqua, a fronte del settore agroalimentare più importante d’Italia. La sempre maggior sensibilità verso le problematiche ambientali necessita di un progetto complessivo da parte della nostra Regione che vada al di là del recepimento della disposizione statale in materia di assegnazione di concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico. Mi preme evidenziare che per salvaguardare nel futuro prossimo le produzioni agricole, punto di forza dell’agroalimentare di questa Regione, occorrono iniziative che sviluppino un miglior utilizzo della risorsa idrica, portando a compimento progetti quali ad esempio la diga di Vetto e quella di Castrola che oltre a mettere in sicurezza la pianura assicurerebbero ai territori notevoli benefici geologici e ambientali.

La presente proposta di legge è disposta in attuazione dell’ articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

La sopracitata norma statale, modificando in maniera sostanziale il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è intervenuta sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, ovvero aventi una potenza nominale media di concessione superiore a 3MW.

La norma in particolare dispone la ”regionalizzazione” della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse e demanda alle regioni la definizione con legge, entro il 31 ottobre 2020, delle procedure di assegnazione, sulla base di parametri e contenuti minimi prestabiliti dalla medesima disposizione statale.

Il recepimento della disposizione statale con carattere di urgenza risponde all’esigenza di porre termine alla procedura di infrazione n. 2011/1026, avviata nei confronti dello Stato Italiano ed avente ad oggetto le modalità di assegnazione di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, in relazione alla quale, in data 8 marzo 2019 è stata notificata la messa in mora dell’Italia ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Oltre alle modalità di assegnazione delle grandi derivazioni, la norma statale affida alle regioni la competenza di determinare il canone di concessione, a natura binomia, e disciplinare le opere bagnate ed asciutte con specifico riferimento alla previsione di indennizzo in favore del concessionario uscente in caso di opere “bagnate” non ammortizzate.

La proposta di legge regionale detta disposizioni di carattere generale che rinviando la disciplina di dettaglio ad apposito regolamento definiscano gli aspetti essenziali della materia tra i quali, in particolare i criteri di ammissione e di assegnazione, i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti, i contenuti minimi del bando, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, la durata della concessione, le modalità procedimentali per il rilascio di grandi derivazioni idroelettriche di interesse interregionale.

La presente proposta di legge è composta da venticinque articoli raggruppati in sei Titoli e di seguito se ne espongono i contenuti generali.

Per quanto riguarda il Titolo I recante “Disposizioni di carattere generale” l’art. 1 definisce l’oggetto e la finalità della legge, come riassunto in premessa, l’art. 2 definisce il significato di “grandi derivazioni idroelettriche” e l’art. 3 definisce le fasi di valutazione circa l’interesse prevalente che precedono l’inizio delle procedure di affidamento e che potrebbero portare a scelte diverse dall’affidamento stesso.

Il Titolo II recante “Modalità e svolgimento delle procedure di assegnazione” individua all’art. 4 le modalità di assegnazione, fornendo tre alternative vale a dire operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica oppure società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica o forme di partenariato di cui all’art 180 del codice degli appalti; all’art. 5 stabilisce un tempo utile, per avviare le procedure di assegnazione di 5 anni prima dello scadere della concessione.

L’art. 6 definisce la “relazione di fine concessione” svolta dal concessionario uscente che riporta le consistenze ed i rapporti giuridici connessi alla concessione ed i cui contenuti sono rimandati al un regolamento attuativo, l’art. 7 recante “modalità e termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione” prevede la possibilità di inserire, nel bando di gara, più concessioni in essere tra loro collegate e la cui gestione unitaria risulti opportuna per l’amministrazione concedente. Si prevede che i casi in cui operare questa scelta siano stabiliti con regolamento.

L’art. 8 definisce, rimandando ad un regolamento attuativo, i criteri minimi di valutazione delle proposte con riferimento anche all’offerta economica per l’acquisizione della concessione e l’utilizzo delle opere; l’art. 9 conferma che il procedimento di assegnazione si svolgerà attraverso un procedimento unico autorizzativo. L’art. 10 stabilisce, in un intervallo di tempo variabile tra 20 e 40 anni la durata della concessione per grandi derivazioni ad uso idroelettrico, da stabilirsi nel bando di gara in relazione alle specificità della concessione stessa. L’art. 11, a chiusura del Titolo II, stabilisce che i bandi di gara prevedano specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Il Titolo III recante “Requisiti, obblighi e miglioramenti” individua i “requisiti di ammissione” all’art. 12, cioè i requisiti minimi che sono richiesti ai soggetti che desiderano partecipare alle procedure di assegnazione, specificando, all’articolo 13 i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici e rimandando al singolo bando di gara le specificità che richiede ogni concessione.

Seguono quindi una serie di articoli diretti ad analizzare le possibili richieste dell’amministrazione nei confronti dei partecipanti alla selezione, da inserire nel bando di gara ed in particolare all’art. 14 sono previsti gli obblighi e le limitazioni gestionali, all’art. 15 i miglioramenti energetici degli impianti, all’art. 16 gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale, all’art. 17 le misure di compensazione ambientale e territoriale, mentre l’art.18 riassume tutti i regolamenti necessari per l’attuazione delle disposizioni previste dalla proposta di legge e impegna la Giunta a provvedere entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge all’aggiornamento dei parametri per la determinazione del canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche alla definizione di un canone aggiuntivo per le medesime concessioni scadute e in attesa di nuova assegnazione, fermo restando il riconoscimento dei canoni e dei sovracanoni ai Comuni del bacino imbrifero montano di competenza, non inferiore a quanto attualmente riconosciuto.

Il Titolo IV “Disciplina delle opere di cui all’articolo 25 del r.d. 1775/1933” affronta l’argomento delle opere bagnate (dighe, argini, etc.) e delle opere asciutte (centrali, infrastrutture, etc.) rimandando ad un successivo regolamento attuativo i criteri per la definizione del canone minimo, da inserire nel bando di gara, dovuto annualmente dal concessionario per l’utilizzo delle opere bagnate (art. 19) e asciutte (art. 20). Il Titolo V “ Clausola valutativa e derivazioni interregionali” comprende all’art 21 la “clausola valutativa” mentre l’art 22 “Concessioni di derivazioni interregionali” ricorda che ai sensi dell’art. 89 comma 2 del decreto legislativo 112/1998 le derivazioni di interesse interregionale sono disciplinate da apposite intese tra le regioni i
nteressate.

Il Titolo VI “ Disposizioni finali e transitorie” definisce all’art. 23 le norme finali circa la disciplina dei casi di trasferimento di titolarità della concessione, all’art. 24 è sancita la norma finanziaria mentre l’articolo conclusivo è l’art. 25 che sancisce una norma transitoria finalizzata a non interrompere l’esercizio delle concessioni già scadute all’entrata in vigore della legge oppure in scadenza entro il 2023, per le quali l’avvio delle procedure di assegnazione è previsto entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale.

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