n.310 del 23.10.2013 periodico (Parte Seconda)

Domanda presentata dal Presidente del "Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna" per la protezione ed il riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Pignoletto”

Il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 novembre 2012, comunica che il Presidente del "Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna" ha presentato alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatoria, Servizio Sviluppo delle Produzioni vegetali - domanda di protezione e riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Pignoletto”.

Di seguito il testo del disciplinare presentato.

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto”

Articolo 1 - Denominazione e Tipologie

1 - La denominazione di origine controllata "Pignoletto" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

  • "Pignoletto";
  • "Pignoletto" frizzante;
  • "Pignoletto" spumante;
  • "Pignoletto" passito (anche "vino ottenuto da uve passite o vino di uve stramature").

2 – I vini, di cui al comma precedente, possono riportare il riferimento alle sottozone “Modena”, “Reno” e “Colli d'Imola” disciplinate nel presente disciplinare di produzione.  

Articolo 2 - Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto“ devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Grechetto Gentile (localmente conosciuto con il nome Alionzina).

Possono concorrere alla produzione di ognuno di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, di cui all'elenco della regione Emilia-Romagna delle varietà di vite per uva da vino, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3 - Zona di produzione delle uve

1 - Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pignoletto" devono essere prodotte nell’intero territorio amministrativo dei Comuni sotto indicati:

Provincia di Bologna:

Anzola dell’Emilia, Argelato, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello D’Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Granarolo, Imola, Loiano, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, Sant’Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Zola Predosa.

Provincia di Modena:

Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S.Cesario sul Panaro, S.Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Provincia di Ravenna:

Faenza, Brisighella, Riolo Terme, Castel Bolognese.

2 - La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Pignoletto” designabili con il riferimento alla sottozona “Colli d’Imola” di cui all’art. 1, comma 2, comprende, in Provincia di Bologna, gli interi territori amministrativi dei comuni di Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese ed la parte collinare dei territori amministrativi dei comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell’Emilia il cui limite a nord è delimitato dalla strada statale n. 9 “Emilia”.

3 - La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Pignoletto” designabili con il riferimento alla sottozona “Modena” di cui all’art. 1, comma 2, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi,

Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S.Cesario sul Panaro, S.Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo,

Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca tutti in provincia di Modena.

4 - La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Pignoletto” designabili con il riferimento alla sottozona “Reno” di cui all’art. 1, comma 2, comprende i terreni di tutto o parte dei territorio amministrativo dei comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Castelguelfo, Medicina, Ozzano dell’Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo dell’ Emilia, Bologna, San Lazzaro di Savena, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castelmaggiore, Argelato, Castello d’Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Crespellano, Anzola dell’Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant’ Agata Bolognese, Crevalcore e Bazzano.

Più precisamente il comprensorio risulta esser così delimitato: partendo dal confine con la provincia di Modena all’altezza della strada provinciale dei Castelli Medioevali (Comune di Bazzano), si segue la medesima strada fino a Bologna proseguendo per la circonvallazione a sud di Bologna sino all’incrocio con la via Emilia Levante e si prosegue per la stessa sino a Imola. Quindi all’incrocio della via Emilia con la via Selice si prosegue per si prosegue per quest’ultima verso nord sino ad incontrare la via San Vitale, poi si volta a sinistra per Medicina percorrendo la strada statale San Vitale fino all’altezza di via Molina, in località Fantuzza si gira a destra fino ad incontrare via Curiel si percorrono la stessa via Curiel e via Ercolana fino a incontrare via Nuova, si volta a destra per via Dell’Amore seguendo via Guazzaloca e via Campione, poi si gira a sinistra fino ad incontrare la via Canale. Quindi si va a sinistra per quest’ultima via e si prosegue per via del Lavoro, via del Piano, via di Villa Fontana e via Dell’Olmo fino a Budrio. Da Budrio si prosegue per via Martiri Antifascisti, via Giacomo Matteotti, via C. Partengo e via Dritto. Quindi a destra per via Vigoroso, via Riccardina, via Fornace, fino all’incrocio con via Zenone. Si gira a sinistra per via Zenone fino alla località Maddalena di Cazzano, poi a destra per via San Donato fino al confine con il comune di Minerbio. Si segue il confine nord dei comuni di Budrio e Granarolo dell’Emilia fino alla via Ventura, si prosegue per via di Mezzo fino in località San Marino di Bentivoglio. Da quest’ultima località si gira a sinistra per via Canale di Crociali fino al canale Navile. Si prosegue a destra seguendo il Corso del Navile fino al confine sud del comune di San Pietro in Casale.

Da questo punto si gira a sinistra seguendo il confine nord dei comuni di Bentivoglio e San Giorgio in Piano fino a incontrare la strada Galliera che da San Giorgio di Piano và a San Pietro in Casale. Si prosegue per la strada Galliera in direzione nord fino all’incrocio con la circonvallazione di San Pietro in Casale. A questo punto si gira a sinistra per la stessa circonvallazione e via Asia, fino a incontrare il confine comunale di Pieve di Cento. Si volta quindi a sinistra e si segue il confine comunale di Pieve di Cento fino alla confluenza del fiume Reno con il torrente Samoggia. Si percorre via Pioppe fino all’incrocio con la strada statale 255 poi a sinistra per via Calcina quindi per la strada provinciale Mediana di Pianura fino a Crevalcore. Si segue la circonvallazione nord di Crevalcore fino all’incrocio con la strada statale 568, poi si svolta a destra fino al confine con la provincia di Modena.

Si segue il confine provinciale verso sud fino a incontrare il confine amministrativo del Comune di Bazzano nel quale si chiude il perimetro della zona

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto” devono essere quelle tipiche della zona di produzione, e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto”, di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 21 ton/Ha ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 9,00 % vol.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto” con riferimento alla sottozona “Colli d’Imola”, di cui all'art. 1, comma 2, non deve essere superiore a 15 ton/Ha ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,50 % vol..

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto” con riferimento alle sottozone “Modena” e “Reno”, di cui all'art. 1, comma 2, non deve essere superiore a 18 ton/Ha ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,00 % vol..

Per la tipologia "Pignoletto" passito la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 9 ton/Ha, ottenute dalla cernita delle uve destinate alla produzione del vino "Pignoletto" in possesso dei requisiti prescritti per tale tipologia. Il rimanente quantitativo di uva per ettaro, fino al massimo consentito per la tipologia "Pignoletto" può essere destinato alla produzione delle diverse tipologie del vino "Pignoletto".

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere riportati nel limite fissato dai commi precedenti, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione d origine controllata per tutte le uve prodotte.

Tuttavia, i limiti di resa in uva a ettaro previsti per le sottozone “Colli d’Imola”, “Modena” e “Reno” dovranno essere rispettati, fermo restando la possibilità di un supero di produzione del 20% che potrà essere impiegato per la produzione di DOC “Pignoletto” senza menzione di sottozona, se ne possiede le caratteristiche.

La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata.

La Regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela competente per i vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto”, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire di anno in anno di ridurre i limiti massimi di produzione di uva per ettaro e del titolo alcolometrico volumico naturale minimo, fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

1 - Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto” nonchè le operazioni di imbottigliamento o di confezionamento devono essere effettuate nella zona di cui all'art. 3, comma 1.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di vinificazione, presa di spuma e di imbottigliamento o confezionamento dei vini “Pignoletto” siano effettuate in stabilimenti situati nell’intero territorio amministrativo delle Provincie di Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Reggio Emilia, Rimini.

Fatta eccezione per la tipologia "Pignoletto" passito, la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto”. Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata “Pignoletto” e potrà essere rivendicata a IGT. Oltre il 80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La vinificazione dell'uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Pignoletto" Passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi o tecnologie comunque operanti a temperature analoghe rispetto al processo naturale. Al termine dell'appassimento dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol e la loro resa massima in vino non deve essere superiore al 50%. La menzione «Passito» può essere attribuita anche al vino "Pignoletto" appartenente alla categoria «Vino di uve stramature»; in tal caso il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dovrà essere di 15% vol.

2 - Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto” che riportano il riferimento alle sottozone “Colli d’Imola”, “Modena” nonché le operazioni di imbottigliamento o di confezionamento devono essere effettuate rispettivamente nella zona di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto” che riportano il riferimento alla sottozona “Reno” nonché le operazioni di imbottigliamento o di confezionamento devono essere effettuate nelle zone amministrative delle Province di Bologna e Modena.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto” che riportano il riferimento alle sottozone “Colli d’Imola”, “Modena” e “Reno”. Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata “Pignoletto” che riportano il riferimento alle sottozone “Colli d’Imola”, “Modena” e “Reno” e potrà essere rivendicata a IGT.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto e potrà essere rivendicata a IGT.

È consentito l'arricchimento alla condizione e nelle modalità previste dalle normative nazionali e comunitarie fermo restando che i quantitativi impiegati non aumentino la resa di trasformazione.

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto”, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Pignoletto”:

colore: paglierino chiaro talvolta con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, caratteristico, armonico, talvolta leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;

acidità totale minima: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l;

“Pignoletto” frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: secco o abboccato, caratteristico, armonico, talvolta leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l;

“Pignoletto” spumante:

spuma: vivace, fine, persistente;

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: sapido, caratteristico, armonico;

elaborato nei tipi: extra brut, brut, extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l;

"Pignoletto" passito:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: delicatamente profumato;

sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 12,00% vol effettivo;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;

“Pignoletto”, sottozona "Colli d'Imola":

colore: paglierino chiaro, a volte con riflessi verdognoli;

odore: vinoso, delicato, varietale;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

“Pignoletto” frizzante, sottozona "Colli d'Imola":

spuma: fine ed evanescente;

colore: paglierino chiaro, a volte con riflessi verdognoli;

odore: vinoso, delicato, varietale;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

“Pignoletto” spumante, sottozona "Colli d'Imola":

spuma: vivace, fine, persistente;

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: sapido, caratteristico, armonico;

elaborato nei tipi: extra brut, brut, extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol;

acidità totale minima: 5.00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l;

“Pignoletto”, sottozona "Modena":

colore: paglierino chiaro, a volte con riflessi verdognoli;

odore: vinoso, delicato, varietale;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00 %;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

“Pignoletto” frizzante, sottozona " Modena ":

spuma: fine ed evanescente;

colore: paglierino chiaro, a volte con riflessi verdognoli;

odore: vinoso, delicato, varietale;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00 %;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

“Pignoletto” spumante, sottozona " Modena ":

spuma: vivace, fine, persistente;

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: sapido, caratteristico, armonico;

elaborato nei tipi: extra brut, brut, extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00 %;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

“Pignoletto”, sottozona "Reno":

colore: paglierino chiaro, a volte con riflessi verdognoli;

odore: vinoso, delicato, varietale;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00 %;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

“Pignoletto” frizzante, sottozona " Reno ":

spuma: fine ed evanescente;

colore: paglierino chiaro, a volte con riflessi verdognoli;

odore: vinoso, delicato, varietale;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00 %;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

“Pignoletto” spumante, sottozona " Reno ":

spuma: vivace, fine, persistente;

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: sapido, caratteristico, armonico;

elaborato nei tipi: extra brut, brut, extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00 %;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini “Pignoletto” può rilevare lieve sentore di legno.

Nelle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco.

Articolo 7 - Designazione e presentazione

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto” è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, “extra”, “fine”, “scelto”, “selezione” e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliamento quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle norme comunitarie e nazionali.

Per i vini designati con la denominazione di origine controllata “Pignoletto” è consentito l'uso della menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Nelle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente con fermentazione in bottiglia, è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura “rifermentazione in bottiglia”.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8 - Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura consentita, escluso il tappo a corona, che, però, può essere utilizzato unicamente per il vino “Pignoletto” frizzante prodotto tradizionalmente per fermentazione in bottiglia e per il quale è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura “rifermentazione in bottiglia”.

I vini a denominazione di origine controllata “Pignoletto” frizzante se immessi al consumo in bottiglie di vetro, nelle capacità previste dalle disposizioni di legge, possono essere confezionati con tappo “a fungo” ancorato, di sughero o di materiale sintetico ammesso, pieno (tipo “elastomero”), tradizionalmente utilizzato nella zona, con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm.

Articolo 9 - Legame con l’ambiente geografico

(omissis)

Articolo 10 - Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane Srl.

(omissis)

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio, chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda presso la Direzione generale Agricoltura, Economia ittica Attività faunistico-venatoria - Servizio Sviluppo delle Produzioni vegetali - nonché sul sito ER Agricoltura.

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