n. 47 del 17.03.2010 periodico (Parte Seconda)
Delimitazione dell'area di insediamento e prescrizioni fitosanitarie relative a "Dryocosmus Kuriphilus" ai sensi del D.M. 30/10/2007. Anno 2010
IL RESPONSABILE
Visti:
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;
- la decisione della Commissione 2006/464/CE del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;
- il D.M. 30 ottobre 2007, recante “Misure d’emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE”;
- la Legge 3 agosto 2009 n. 117 concernente “Distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione”;
- la L.R. 4 novembre 2009 n. 17 recante “Misure per l’attuazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna”;
- la propria determinazione n. 6217 del 06/07/2009;
Preso atto che con la citata determinazione n. 6217/2009 è stata individuata una zona di “insediamento” dell’insetto Dryocosmus kuriphilus (cinipide galligeno del castagno) comprendente i comuni di Farini, Ferriere e Morfasso in provincia di Piacenza, oltre all’intera area collinare e montana delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, sita a sud della S.S. n. 9 “Via Emilia”;
Considerato che, con la legge 3 agosto 2009 n. 117, i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello sono stati distaccati dalla Regione Marche ed aggregati alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini;
Preso atto che l’insetto Dryocosmus kuriphilus è stato rinvenuto in alcuni castagneti dei comuni di Talamello, Novafeltria e Sant’Agata Feltria oggi in provincia di Rimini;
Dato atto della pericolosità dell’insetto per la coltivazione del castagno;
Considerato che il citato D.M. 30 ottobre 2007 dispone che debbano essere adottate misure d’emergenza per impedire la diffusione del cinipide del castagno sul territorio nazionale;
Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, avente per oggetto “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”, e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1663 del 27 novembre 2006, recante “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 22 dicembre 2008, concernente il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario, e in particolare la lettera f) della parte dispositiva;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina:
1) di individuare, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 30 ottobre 2007, una zona di “insediamento” comprendente parte dei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, così come indicato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione e consultabile sul sito internet: www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario, link “Cartografia”, link “Cinipide del castagno”;
2) di vietare lo spostamento dei vegetali di castagno destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o all’interno della zona di insediamento, fatto salvo quanto disposto dai successivi punti 3) e 4);
3) di autorizzare, previa specifica richiesta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 3, del citato decreto ministeriale e a seguito dei risultati della valutazione del rischio fitosanitario, gli spostamenti dei vegetali di castagno destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi;
4) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del citato decreto ministeriale, lo spostamento dei vegetali di castagno destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, introdotti nella zona di insediamento dopo il 1° novembre, a condizione che siano accompagnati dal relativo passaporto delle piante e che siano commercializzati entro il 30 aprile dell’anno successivo;
5) di revocare la propria determinazione n. 6217 del 06/07/2009;
6) di provvedere, ai sensi dell’art. 1, lett. c), della L.R. 9 settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e dell’art. 11, comma 9, L.R. n. 3/2004.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi