n.311 del 24.10.2014 (Parte Prima)
Parere richiesto dal Direttore Generale dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in materia di surroga di un consigliere regionale deceduto nel periodo di prorogatio degli organi della Regione
La Consulta di Garanzia Statutaria
Ritenuto in fatto
In data 15 ottobre 2014 con nota prot. n. 38931 il Direttore Generale dell'Assemblea Legislativa dott. Leonardo Draghetti ha informato la Consulta di Garanzia Statutaria (nella persona del Presidente) dell'avvenuto decesso del consigliere Mauro Manfredini, avvenuto in data 10 ottobre 2014. Contestualmente, il Direttore Generale ha formulato una richiesta di parere alla Consulta sugli adempimenti necessari conseguenti al decesso del consigliere regionale e se questi rientrino tra gli atti indifferibile e urgenti dell’Assemblea.
La Consulta di garanzia statutaria, nella seduta del 24 ottobre 2014 presenti i componenti prof. Avv. F. Peccenini, prof. L. Scaffardi, prof. Avv. C..Fioravanti, avv. E. Gianola Bazzini, avv. M. Selleri, si é riunita per dare risposta al parere richiesto dal Direttore Generale dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in materia di surroga di un consigliere regionale deceduto nel periodo di prorogatio degli organi della Regione.
La Consulta, dopo approfondita discussione, adotta la seguente deliberazione.
Ritenuto in diritto
1. Preliminarmente deve ricordarsi che, con delibera n. 2 del 28 luglio 2014, la Consulta di Garanzia Statutaria, ai sensi dell’articolo 69, comma 1, lett. a), ha preso atto delle dimissioni del Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani ed ha dichiarato la modalità di amministrazione ordinaria, dalla data delle dimissioni del Presidente fino all’insediamento della nuova Assemblea legislativa.
In questo periodo, come ribadito dalla delibera soprarichiamata, la Consulta è chiamata ad esprimere pareri sugli atti di ordinaria amministrazione e su atti improrogabili durante il periodo di prorogatio.
Sebbene la richiesta sia formulata dal Direttore Generale dell’Assemblea legislativa e non dalla Giunta, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli organi della Regione e tenuto conto della particolare situazione giuridica in atto, la Consulta ritiene di rilevare quanto segue.
2. Durante il regime di prorogatio, la Corte Costituzionale ha ribadito come l’Assemblea legislativa possa assumere gli atti "che tendano ad assicurare la continuità di vita dell'Ente, ivi compresigli atti improrogabili e urgenti” (sentenza n. 68 del 2010), dove è chiarito che l'istituto della prorogatio per le assemblee regionali "è sempre riferito al riconoscimento ad esse della eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale".
Con sentenza n. 196 del 2003, la Corte Costituzionale ha inoltre sottolineato che nell'ultima fase di legislatura l'esercizio delle funzioni consiliari è depotenziato ma non impedito. Acclarata, quindi, la potestà di esercitare le attribuzioni assembleari proprie (ancorché depotenziate) sino al momento dell'insediamento della nuova Assemblea, la Corte Costituzionale nella stessa sentenza (n. 196 del 2003) rinviene la fonte normativa esclusivamente negli Statuti regionali "come parte della forma di governo regionale: così come è la Costituzione.... che regola la prorogatio delle Camere parlamentari".
Nello Statuto della Regione Emilia-Romagna l’articolo 27, comma 7, stabilisce i compiti dell’Assemblea legislativa, sia nel caso di cessazione anticipata della durata dell’organo, sia di cessazione per naturale scadenza del mandato dello stesso. In questo ultimo caso, dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, fino all’insediamento della nuova Assemblea, possono essere adottati solo atti urgenti ed improrogabili.
3. Con riferimento al caso di specie e, quindi, alla natura dell’atto di surroga di un consigliere deceduto durante il periodo di prorogatio è necessario individuare la norma applicabile che appare essere l’articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale).
L’articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2014 dispone “(comma 1) Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo (comma 2). Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale. Se i candidati di tale ultima lista circoscrizionale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo”. Tale articolo disciplina l’istituto della surroga e va integrato, per quanto da esso non previsto, con la normativa nazionale di cui alla legge n. 108 del 1968.
4. Deve inoltre osservarsi come la “surroga” sia un atto dovuto, essendo già insorto in capo al subentrante lo ius ad officium a decorrere dal momento, ad esempio nel caso che ci occupa, del decesso del consigliere cui il surrogante subentra.
Tale ultima circostanza, escludendo la discrezionalità dell’atto, determina la rispondenza dello stesso alla ratio che sottende ai poteri in capo ai consiglieri in regime di prorogatio (atti indifferibili ed urgenti, atti di ordinaria amministrazione) corrispondente alla necessità di non ledere il principio della captatio benevolentiae dell’elettorato.
5. In tale contesto normativo è da chiedersi se, anche in regime di prorogatio degli organi, possa farsi luogo alla surroga e se tale atto rientri tra gli atti improrogabili. In virtù del principio generale di organizzazione degli organi collegiali, secondo cui un collegio deve poter sempre operare in composizione plenaria, ed in ossequio a quanto affermato dalla Corte costituzionale e cioè della eccezionale possibilità per il Consiglio Regionale "di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale", si può sostenere che la proclamazione di un consigliere subentrante per surroga rientri negli adempimenti improrogabili, cui fa riferimento l'articolo 27 comma 7 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, quale atto necessario per il funzionamento dell’Assemblea legislativa stessa.
P.Q.M.
LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
ritiene che l’atto di surroga di un Consigliere deceduto rientri tra gli atti improrogabili, necessari per il funzionamento dell’organo collegiale dell’Assemblea legislativa.