n.98 del 22.04.2026 periodico (Parte Seconda)

Decreto di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001 per l'acquisizione al patrimonio demaniale delle aree occupate e urbanizzate come viabilità’ in via Cappuccini – fg. 39 mapp. 5810-5812

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con determina n. 80 del 7 febbraio 2005 del Settore Gestione Patrimonio e Ambiente, veniva approvato il progetto esecutivo per la manutenzione strade con lavori di asfaltatura di alcune vie tra cui via Cappuccini in quanto le condizioni della viabilità erano tali da creare potenziali pericolo per la pubblica incolumità;

- come da progetto esecutivo le aree oggetto del decreto di acquisizione in oggetto venivano utilizzate per l’ampliamento dell’asfaltatura in rifacimento e la realizzazione di sottoservizi;

- tale allargamento della sede stradale risulta insistere sul foglio 39 mappali 1444 e 1451 di proprietà privata;

 DATO ATTO che:

-  la proprietà dell’area confinante con Via Cappuccini individuata al CT Fg. 39 Mapp. 1444 e 145, con la presentazione della CILA Prot. 42546 del 30/11/2023 manifesta l’intenzione di posizionare un guardrail a delimitare la proprietà lungo il fronte prospiciente Via Cappuccini all’altezza del mangimificio CARGILL che presenta l’ingresso dei mezzi pesanti proprio di fronte alle aree in oggetto;

- la necessità di posare il guardrail deriva dall’utilizzo da parte di terzi, di una porzione del terreno individuata al CT Fg. 39 Mapp. 5810 e 5812 (ex Mapp 1444 e 1451) di proprietà privata, come parcheggio e area di manovra dei mezzi pesanti in assenza di assenso della proprietà medesima;

- le operazioni di confinamento tra la proprietà comunale e l’area privata, condivise con l’Ufficio Tecnico, hanno fatto emergere un sostanziale sconfinamento della strada nell’area privata avvenuto con ogni probabilità nell’ambito dei lavori di manutenzione della strada approvati dal Comune nel 2005;

 VERIFICATO che lo sconfinamento accertato a seguito delle operazioni di tracciamento del confine tra la proprietà comunale di Via Cappuccini e l’area adiacente e di proprietà privata è stato attuato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiaravo della pubblica utilità come appurato in seguito a opportune verifiche d’ufficio;

 DATO ATTO inoltre che rilevato lo sconfinamento della strada, l’Amministrazione, dato lo stato dei luoghi irrimediabilmente mutato con la presenza di sottoservizi e asfaltatura, ha ritenuto di procedere con l’adozione di decreto di esproprio sanante ex art. 42bis DPR 327/2001, riconoscendo alla proprietà l’indennizzo quantificato come previsto dal medesimo art. 42bis;

 CONSIDERATO che:

- con comunicazione Prot. n. 11328 del 25/03/2024, il Comune ha richiesto alla proprietà di definire congiuntamente, il limite dell’area che occupa la strada, per avviare il procedimento di acquisizione sanante;

- la proprietà si è resa disponibile a definire il nuovo confine di Via Cappuccini, acconsentendo all’adozione del decreto di esproprio sanante ex art. 42 bis del TUE previa quantificazione dell’indennizzo dovuto;

- la proprietà si è resa inoltre disponibile ad anticipare le spese di frazionamento, predisposto, notificato e successivamente approvato dall’Agenzia del Territorio, con Pratica n. PC0046774 in atti dal 08/07/2024;

- la proprietà ha notificato il frazionamento delle aree oggetto di acquisizione al foglio 39 delle particelle 1444 e 1451, eseguito come da accordi con il Comune, creando le seguenti particelle a destinazione seminativo irriguo: 

Particella pre-frazionamento:  Mapp. 1444;       Mapp. 1451;

Particelle post-frazionamento; Mapp: 5809;   5810 (oggetto di esproprio)

  Mapp. 5811;    5812 (oggetto di esproprio)

 VISTO l’art. 42 bis del DPR 327/01 recante norme sull’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico;

 RICHIAMATO il disposto dell'art. 42 bis del D.P.R, 8 giugno 2001, n 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità), come novellato dall'art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n° 98, convertito nella Legge n° lll del 15/07/2011, ai sensi del quale “valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale” nei termini compiutamente definiti nella medesima disposizione;

 VALUTATA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 citato, l'assoluta necessità di confermare l’attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione dell’area di che trattasi, sebbene occupata in assenza di un valido titolo, in relazione alla natura dell’opera pubblica già realizzata, la quale è di fatto adibita da molti anni a una viabilità che interessa l’accesso a importanti realità produttive del territorio;

 RILEVATA e accertata la prevalenza dell’interesse pubblico alla permanenza dell’opera pubblica realizzata sulle predette aree rispetto ad eventuali contrapposti interessi privati, in considerazione della ormai irreversibile trasformazione delle aree di cui trattasi per scopi di pubblica utilità e valutata quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del DPR 327/01, e s.m., l'assoluta necessità di vedere riconosciuta la proprietà del Comune per motivi di pubblica utilità delle aree di cui trattasi, in relazione alla natura dell’opera pubblica già realizzata, sanando una pregressa situazione di illegittima occupazione mediante l’adozione di un provvedimento autoritativo di acquisizione;

 DATO ATTO che, sotto il profilo fiscale, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 prevede l’esenzione da imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti e provvedimenti relativi a procedimenti espropriativi per pubblica utilità, in ragione della loro funzione pubblicistica e dell’interesse generale perseguito, in quanto produce effetti coincidenti con quelli del decreto di esproprio, è finalizzato al mantenimento di un’opera di pubblica utilità e costituisce espressione di un potere autoritativo ablatorio esercitato dalla Pubblica Amministrazione;

 DATO ATTO inoltre che, come per gli atti posti in essere nell’ambito di procedimenti espropriativi o connessi a finalità di pubblico interesse, per i quali, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l’imposta di bollo non è dovuta, anche il decreto di acquisizione sanante deve ritenersi esente dall’applicazione della stessa;

 DATO ATTO CHE:

-  il valore venale del bene oggetto del provvedimento di acquisizione sanante è determinato con riferimento alla data di adozione del provvedimento acquisitivo;

-  ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 commi 1 e 7 della L.R. 21/12/2017, n. 24 Disciplina Regionale sulla tutela e l’uso del territorio, e come previsto nell’Atto di Coordinamento approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 22/11/2021,  non avendo ancora il Comune assunto il Piano Urbanistico Generale in corso di redazione ai sensi della L.R. 24/2017, dal 01/01/2022 possono essere attuate esclusivamente  le previsioni della pianificazione vigente relative al territorio urbanizzato, aventi i requisiti degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana ed i procedimento speciali tra qui quelli adottati ai sensi dell’art. 53 della medesima legge regionale;

-  per quanto al punto precedente si dà atto che dal 01/01/2022 le aree oggetto del procedimento avviato il 23/03/2024, non attuate  e non attuabili se non con procedimento speciale in variante agli strumenti urbanistici vigenti, si ritiene abbiano un valore venale analogo a quello delle aree agricole assunto per la zona come Valore Agricolo Medio 2025 € omissis, in analogia al valore venale indicato per l’autoliquidazione ai fini IMU delle aree non più attuabili e non essendoci nessuna previsione di attuazione di procedimento speciale ex art. 53 L.R. 24/2017;

-  ai fini del calcolo della maggiorazione dell’indennizzo per danni non patrimoniali si incrementerà il valore venale del 10% come indicato al comma 1 dell’art. 42 bis del TUE;

- ai fini del calcolo della maggiorazione dell’indennità di esproprio ex art. 42 bis comma 3, si dà atto che sono state trovati documenti che datano gli interventi di infrastrutturazione dell’area in oggetto con caditoie e nuova asfaltatura, al 2005;

- oltre alle spese sostenute dalla proprietà per il frazionamento come da fattura e pagamento per un importo complessivo pari ad omissis (Fattura n. 15/2024 -geom. omissis);

 CONSIDERATO che con comunicazione alla proprietà Prot. n. 30841 del 14/08/2025 è stato proposto il calcolo dell’indennizzo dovuto per l’occupazione dell’area in oggetto indicato in omissis cui sommare le spese per il frazionamento pari ad omissis per complessivi omissis, che verrà liquidato e pagato, entro 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2026 con la quale:

- è stata approvata ai sensi dell’art. 42-bis del DPR n. 327/2001 e s.m., l’acquisizione al demanio del Comune di Fiorenzuola d’Arda dell’area censita al CT Fg. 39 Mapp. 5810-5812 come da risultanze catastali per complessivi mq. 350;

- si è dato atto che l’area è individuata nello strumento urbanistico vigente (PSC e RUE) come Dotazione territoriale di PSC e ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 commi 1 e 7 della L.R. 21/12/2017, n. 24 Disciplina Regionale sulla tutela e l’uso del territorio, e come previsto nell’Atto di Coordinamento approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 22/11/2021,  non avendo ancora il Comune assunto il Piano Urbanistico Generale in corso di redazione ai sensi della L.R. 24/2017, dal 01/01/2022 possono essere attuate esclusivamente  le previsioni della pianificazione vigente relative al territorio urbanizzato, aventi i requisiti degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana ed i procedimento speciali tra qui quelli adottati ai sensi dell’art. 53 della medesima legge regionale;

 ESPERITO ogni opportuno accertamento catastale ed ipotecario ed accertato che le aree da acquisire risultano essere libere da ogni gravame ipotecario di natura giurisdizionale o derivante da atti precedenti di natura pregiudizievole;

 VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e il D.P.R. n. 327/2001 e s.m., e in particolare l’art. 42 bis;

 DECRETA

  1.  DI DISPORRE L’ACQUISIZIONE SANANTE ai sensi dell’art. 42bis del TUE DPR 327/2001, a favore del Comune di Fiorenzuola d’Arda con sede in P.le San Giovanni, 2 (C.F. 00115070336), degli immobili descritti in premessa, come segue, a fronte dell’indennizzo patrimoniale e non patrimoniale e l’indennità di occupazione illegittima come di seguito elencate:

 Ditta:

LUNARDINI FABIO (proprietà 1/3)

LUNARDINI CRISTINA (proprietà 1/3)

LUNARDINI ANGELA (proprietà 1/3)

C.F. omissis Nato a omissis  Dati catastali:

Catasto Terreni del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Foglio 35

Part. 5810, seminativo irriguo 236 mq.

Part. 5812, seminativo irriguo 114 mq.

Indennità di esproprio: omissis  Rimborso spese frazionamento: omissis TOTALE: omissis

2. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di acquisizione sanante reca nelle premesse qui interamente richiamate,  l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita occupazione dell’area ed è specificamente motivato e valutato l’interesse pubblico che l’area riveste per l’Amministrazione ed accertata, quindi, l’attualità, l’eccezionalità e la prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione della predetta area al patrimonio indisponibile dell’Ente rispetto ai contrapposti interessi privati, motivazioni peraltro condivise dalla proprietà che si è resa disponibile alla cessione bonaria dell’area a fronte del riconoscimento dell’indennizzo di legge;

- il provvedimento di acquisizione sanante la cui emissione e conseguente acquisizione al demanio comunale, autorizzato con delibera di Consiglio comunale n.4 del 26/02/2026, è “notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’articolo 20, comma 14”; 

3. DI DARE ATTO che:

- con il pagamento delle somme a titolo di indennizzo o con il deposito delle somme ai sensi degli artt. 42 bis, comma 4 e 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m., il passaggio di proprietà del bene espropriato al patrimonio indisponibile dell’Ente si intende perfezionato, con conseguente estinzione di ogni altro diritto reale o personale gravante sul bene, salvi quelli compatibili con quelli cui l’acquisizione è preordinata; le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti del Decreto;

- al fine dell’applicazione del regime fiscale, come indicato all’art. 35 del d.P.R. 327/2001, le aree oggetto di esproprio non sono comprese fra le zone territoriali omogenee di tipo “A”, “B”, “C” oppure “D”, identificate dal decreto ministeriale 02/04/1968, n. 1444;

- l’Ufficio ragioneria del Comune sarà incaricato all’emissione del mandato di pagamento a favore degli aventi diritto solo dopo apposita comunicazione di accettazione della somma;

 4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Elena Trento del Settore Programmazione e Gestione del Territorio;

 5.  DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 42 bis, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m., sarà notificato agli interessati,  pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Fiorenzuola d’Arda e nel BURERT, sarà registrato presso l’Agenzia delle Entrate e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a cura e spese di questa Amministrazione procedente, in esenzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m., in quanto equiparabile a un procedimento espropriativo, come da motivazioni espresse in premessa; successivamente per le aree interessate e acquisite al patrimonio indisponibile dal presente procedimento dovrà essere eseguita la voltura catastale in favore di questo Comune presso il competente Ufficio del Territorio. Dalla data di trascrizione del presente decreto, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, tutti i diritti relativi alle aree da acquisire possono farsi valere esclusivamente sugli indennizzi;

- il Responsabile del Procedimento emanante il presente atto di acquisizione sanante dovrà darne comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte del Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna-mediante trasmissione di copia integrale del provvedimento acquisitivo, ai sensi dell’art. 42 bis, comma 7, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

- si applicano le disposizioni previste dall’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall’esecuzione del presente decreto. Il presente atto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso lo stesso è ammesso ricorso davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità e nei tempi previsti dal codice del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

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