n.286 del 29.09.2021 periodico (Parte Seconda)

D.L. n. 52/2021, art. 11 novies - DGR 1944/2017 - Modifica termini di assunzione delle OGV e di conclusione dei progetti di qualificazione e miglioramento dell'impiantistica sportiva regionale - Fondi PO FSC 2014-2020 e Fondi regionali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 31 maggio 2017 n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 34 del 30 settembre 2015 “Programma regionale triennale per l’impiantistica e per gli spazi sportivi, pubblici e di uso pubblico, destinati alle attività motorio sportive, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della Legge regionale 25 febbraio 2000 n. 13, Norme in materia di sport. Priorità e strategie di intervento 2015-2017” ed in particolare l’allegato 1) parte integrante e sostanziale della stessa che prevede al punto 7 che il Programma regionale è valido fino ad approvazione da parte dell’Assemblea legislativa del programma per il triennio successivo;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del 17/04/2018 “Piano triennale dello sport 2018-2020, di cui alla L.R. n. 8/2017 art. 3”;

Visti inoltre:

- il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’articolo 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

- la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell’articolo 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

- la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell’articolo 1;

- la delibera Cipe n.25 del 10 agosto 2016 che in attuazione dell’art.1, comma 703, lettere a) e b) della legge n.190/2014, individua e approva le aree tematiche e i relativi obiettivi strategici su cui impiegare la dotazione finanziaria del FSC, unitamente all’adozione di regole sul funzionamento del Fondo;

- la Circolare n.1/2017 del Ministero per la coesione territoriale e il mezzogiorno;

- la delibera Cipe n.76 del 7 agosto 2017 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Approvazione del Piano operativo della Regione Emilia-Romagna e assegnazione risorse”;

Richiamata la propria delibera n. 1325 del 11/09/2017 concernente “Approvazione schema di Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Bologna: interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della regione Emilia-Romagna’" in attuazione della delibera Cipe n. 25/2016;

Dato atto che in data 16 settembre 2017 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma (di seguito Accordo) tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna di cui sopra;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1944 del 4/12/2017 avente per oggetto “Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico regionale. Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la concessione dei contributi e l’attuazione dei progetti”;

- n. 1144 del 16/7/2018 avente per oggetto: “Approvazione graduatorie relative all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo regionale approvato con D.G.R. n. 1944/2017;

- n. 1203 del 30/7/2018 avente per oggetto: “L.R. 8/2017 – Parziale modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 1144/2018”;

- n. 381 del 11/3/2019 avente ad oggetto: L.R. n. 8/2017 - Modifiche alla delibera di Giunta regionale n. 1944/2017 - Terzo atto di concessione contributi ai progetti di qualificazione e miglioramento del patrimonio dell'impiantistica sportiva regionale. - Assunzione impegni di spesa - accertamento entrate

Richiamata la delibera CIPE 28 febbraio 2018 concernente “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” e in particolare il comma 2.1 che, in relazione al profilo finanziario pluriennale del FSC 2014-2020 stabilito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra l’altro stabilisce che:

  • il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 viene fissato all’anno 2025, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023; 
  • per le medesime programmazioni viene stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridiche vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019; 

Preso atto che, in considerazione delle sopracitate disposizioni dettate dalla Delibera CIPE 28 febbraio 2018, con propria deliberazione n. 381/2019 era stata modificata la tempificazione prevista dall’Allegato A) della citata propria deliberazione n. 1944/2017 con le seguenti previsioni:

  • Modifiche al Paragrafo 13 “Obblighi dei soggetti beneficiari” dell’Allegato A) della DGR 1944/17:
    • Punto 5: “assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo”;
    • Punto 6: “completare il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2022, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati, per i quali è possibile chiedere una proroga prima della scadenza del termine”;
  • Modifiche al paragrafo 14.2 “Revoche” dell’Allegato A) della DGR 1944/17:
    • Punto 4: “in caso il soggetto beneficiario non abbia assunto le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre 2021”;
    • Punto 5: “in caso di mancato rispetto del limite temporale del 31 dicembre 2022 per la conclusione del progetto, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati e comunicati prima della scadenza del termine”; 

Visti:

- la Legge 17 giugno 2021 n.87 ‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

- in particolare, l’art. 11 novies del richiamato D.L. 52/2021 laddove, in riferimento al PO FSC 2014-20 e nello specifico alla scadenza prevista per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) prevista dal punto 2.1 della delibera Cipe n.26/2018, dispone la proroga dei termini delle medesime OGV, per gli interventi finanziati con risorse FSC 2014-20, al 31/12/2022;

Ritenuto opportuno e necessario, a fronte di quanto stabilito dal sopracitato art. 11 novies, modificare l’Allegato A) della propria deliberazione n. 1944/2017, così come modificato dalla successiva propria deliberazione n. 381/2019 nel seguente modo:

  • Modifiche al Paragrafo 13 “Obblighi dei soggetti beneficiari” dell’Allegato A) della DGR 1944/17: 
    • il quinto punto “assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo” è sostituito col seguente: “assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre 2022, pena la revoca del contributo”;
    • il sesto punto “completare il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2022, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati, per i quali è possibile chiedere una proroga prima della scadenza del termine” è sostituito col seguente: “completare il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2023, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati, per i quali è possibile chiedere una proroga prima della scadenza del termine”;
  • Modifiche al paragrafo 14.2 “Revoche” dell’Allegato A) della DGR 1944/17: 
  • il quarto punto “in caso il soggetto beneficiario non abbia assunto le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre 2021” è sostituito col seguente: “in caso il soggetto beneficiario non abbia assunto le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre 2022”;
  • il quinto punto “in caso di mancato rispetto del limite temporale del 31 dicembre 2022 per la conclusione del progetto, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati e comunicati prima della scadenza del termine” è sostituito col seguente: in caso di mancato rispetto del limite temporale del 31 dicembre 2023 per la conclusione del progetto, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati e comunicati prima della scadenza del termine”;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28/1/2021, avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Viste altresì:

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 11 «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente per oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod.;

- n. 468/2017, n. 2013/2020, n. 2018/2020 e n. 771/2021;

Viste inoltre le Circolari del Capo di Gabinetto PG/2017/
0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, entrambe predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017; 

Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali:

- n. 2373 del 21/2/2018 “Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio "Turismo, Commercio e Sport”;

- n. 10285 del 30/5/2021 “Conferimento incarichi dirigenziali di Responsabili di Servizio e proroga degli incarichi dirigenziali ad interim;

- n. 10310 del 31/5/2021 avente ad oggetto “Proroga al titolare della posizione dirigenziale Professional "Destinazioni turistiche e promocommercializzazione, sviluppo e promozione dello sport" della delega di poteri provvedimentali e messa a disposizione di personale”;

- n. 10317 del 31/5/2021 “Proroga della delega in materia di gestione del personale assegnato al titolare della posizione dirigenziale Professional SP000235 "Destinazioni turistiche e promo-commercializzazione, sviluppo e promozione dello sport";

Richiamato il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 21 del 28/2/2020, con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta regionale e definite le rispettive attribuzioni sulla base delle quali competono al Presidente le “politiche di promozione delle attività sportive e di sviluppo dell’impiantistica sportiva e dei grandi eventi”; Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;

A voti unanimi e palesi

  delibera

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare le modifiche all’Allegato A) della propria deliberazione n. 1944/2017 così come modificato dalla successiva propria deliberazione n. 381/2019 nel seguente modo:

  • Modifiche al Paragrafo 13 “Obblighi dei soggetti beneficiari” dell’Allegato A) della DGR 1944/17: 
    • il quinto punto “assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo” è sostituito col seguente: “assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre 2022, pena la revoca del contributo”;
    • il sesto punto “completare il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2022, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati, per i quali è possibile chiedere una proroga prima della scadenza del termine” è sostituito col seguente: “completare il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2023, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati, per i quali è possibile chiedere una proroga prima della scadenza del termine”;
  • Modifiche al paragrafo 14.2 “Revoche” dell’Allegato A) della DGR 1944/17: 
    • il quarto punto “in caso il soggetto beneficiario non abbia assunto le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre 2021” è sostituito col seguente: “in caso il soggetto beneficiario non abbia assunto le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre 2022”;
    • il quinto punto “in caso di mancato rispetto del limite temporale del 31 dicembre 2022 per la conclusione del progetto, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati e comunicati prima della scadenza del termine” è sostituito col seguente: in caso di mancato rispetto del limite temporale del 31 dicembre 2023 per la conclusione del progetto, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati e comunicati prima della scadenza del termine”;

2) di prendere atto che la delibera CIPE 28 febbraio 2018 concernente “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” e in particolare il comma 2.1 che, in relazione al profilo finanziario pluriennale del FSC 2014-2020 stabilito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra l’altro stabilisce che il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 viene fissato all’anno 2025 e che tale limite sancisca il termine ultimo per concludere tutte le procedure previste dalla medesima delibera Cipe e, contestualmente, dal bando regionale approvato con propria deliberazione n. 1944/2017;

3) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo decreto;

4) di pubblicare il presente atto nel BURERT, Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

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