n.77 del 08.04.2015 periodico (Parte Seconda)
Applicazione DPCM 159/2013: determinazioni in materia di soglia ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in ambito sociale e sociosanitario
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti:
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all’articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
- il Decreto Ministeriale 7 novembre 2014 recante “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159”;
Richiamate le seguenti delibere di Giunta regionale:
- DGR 1122/2002 “Direttiva per la formazione di progetti personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità di vita indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave (assegno di cura e di sostegno)”;
- DGR 1161/2004 “Criteri e modalità di accesso ai contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e art. 10 LR 29/1997”;
- DGR 2068/2004 “Il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta. prime indicazioni”;
- DGR 2686/2004 “Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale 26-7-1999 n.1377 Direttiva su criteri modalità e procedure per la contribuzione alle famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto (assegno di cura)”;
- DGR 1206/2007 “Fondo Regionale Non Autosufficienza. indirizzi attuativi della Deliberazione G.R. 509/2007” e s.m.i.;
- DGR 374/2008 “Revisione del programma 'Assistenza odontoiatrica nella Regione Emilia-Romagna: programma regionale per l'attuazione dei LEA e la definizione dei livelli aggiuntivi’ di cui alla DGR 2678 del 2004”;
- DGR 166/2009 “Ripartizione risorse del Fondo Sociale Regionale, ai sensi dell'art.47 comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.196 del 12 novembre 2008, ad integrazione del Programma approvato con propria deliberazione n.2335/2008 recante al punto 2.1.2.7 lettera B) “Modifiche ed integrazioni alla DGR 1161/04”;
- DGR 256/2014 “Programma gravissime disabilità acquisite (DGR n.2068/2004): adeguamento criteri per l'accesso all'assegno di cura”.
Richiamate inoltre:
- la Determinazione 490/2011 “Aggiornamento dei limiti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione dell'assegno di cura ai sensi delle delibere di Giunta Regionale n. 1377/1999 e n. 2686/2004 - Anno 2011”;
- la Determinazione n.2865/2014 “Aggiornamento dei limiti di accesso e dei tetti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla DGR n.1161/2004 in attuazione della DGR n.166/2009”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 14 comma 1 e 2 del predetto DPCM gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate erano tenuti ad emanare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le nuove disposizioni nazionali;
Dato atto altresì che ai sensi dell’ art. 14 comma 5 del predetto DPCM è data facoltà agli enti che definiscono la regolamentazione per la fruizione delle prestazioni sociali agevolate di definire una applicazione flessibile del decreto stesso per un periodo comunque non superiore a 12 mesi dalla data di cui al comma 1 dello stesso articolo, nel rispetto degli equilibri dei bilanci programmati;
Considerata la necessità di:
- ridefinire i requisiti legati alla valutazione della condizione economico finanziaria per l’accesso a prestazioni sociali agevolate di area sociale e socio-sanitaria di competenza regionale di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito della effettiva entrata in vigore del DPCM 5 dicembre 2013, n.159 che ha introdotto una nuova disciplina relativamente all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- fornire le opportune indicazioni operative finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate procedendo all'adeguamento degli atti normativi per le prestazioni sociali agevolate di cui all’allegato 1 in materia sociale e socio-sanitaria;
- confermare, in linea generale, le soglie di esclusione dall’accesso alle prestazioni sociali agevolate determinate in precedenza con i citati atti regionali;
- acquisire maggiori elementi di valutazione sul reale impatto del nuovo ISEE come selettore dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al presente atto di competenza della Regione Emilia-Romagna, impegnandosi a svolgere entro ottobre 2015 una verifica e, se necessario, ad assumere le decisioni conseguenti in termini di modifica di quanto stabilito con la presente deliberazione;
Ritenuto pertanto opportuno:
- precisare che anche per l'ambito di competenza regionale vengono applicate le nuove modalità di attuazione del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)facendo riferimento, per quanto riguarda il nucleo di riferimento e le conseguenti DSU, a quanto previsto dal DPCM 159/2013 e dal Decreto Ministeriale 7 novembre 2014 citato in premessa secondo quanto previsto nell’allegato 1;
- determinare il mantenimento delle soglie di ISEE da non superare già determinate da precedenti atti regionali come di seguito specificato per le richieste di nuove concessioni:
- Limite per l’assegno di cura per anziani di cui alla DGR 2686/2004 e Determinazione n. 490/2011: ISEE 22.300
- Limite per la concessione del contributo aggiuntivo di 160 euro mensili quale partecipazione al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per assistenti familiari in regola che assicurano le cure per i beneficiari degli assegni di cura per anziani(DGR 1206/07 e DGR 1702/2009): ISEE 15.000
- Limite per l’assegno di cura per le gravissime disabilità acquisite e contributo aggiuntivo di 160 euro mensili quale partecipazione al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per assistenti familiari in regola che assicurano le cure per i beneficiari degli assegni di cura (DGR 2068/04 e DGR n.256/2014): ISEE 55.000
- - Limite per l’assegno di cura e di sostegno per disabili gravi per la domiciliarità e la vita indipendente (DGR n. 1122/2002) e contributo aggiuntivo di 160 euro mensili quale partecipazione al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per assistenti familiari in regola che assicurano le cure per i beneficiari degli assegni di cura: ISEE 34.000
- Limite per la concessione di contributi per l’adattamento domestico di cui alla DGR n. 1206/2007 e s.m.i.: limiti percentuali di contributo calcolato sulla spesa ammissibile in base alle seguenti fasce ISEE:
- da 0 a 8.000 90%
- da 8.001 a 13.000 70%
- da 13.001 a 21.000 50%
- da 21.001 a 34.000 40%;
Limiti per la concessione di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e 10 LR 29/1997 (DGR 1161/2004 e successive integrazioni e modificazioni) Valori aggiornati con determinazione n. 2865 del 6/3/2014: ISEE 23.260 per art. 9 lett a) e b) e per art.10; ISEE 14.400 per art. 9 lett c);
Limiti di accesso all'assistenza odontoiatrica di cui alla DGR n. 374 del 27/3/2008 secondo le fasce di reddito aventi i seguenti valori ISEE:
<= 8000 |
>8000 <= 12.500 |
>12.500 <=15.000 |
>15.000 <=20.000 |
>20.000 <=22.500 |
Valutato che:
- in base a quanto previsto dall’art 6 del DPCM 159/2013 per le prestazioni sociosanitarie, quale anche l’assegno di cura per anziani, occorre fare riferimento al nucleo previsto dall’articolo 6 del DPCM 159/2013 e che pertanto va modificata la normativa regionale precedente (Deliberazione n. 2686/2004) che prevedeva per l’assegno di cura per gli anziani il riferimento al nucleo estratto del singolo beneficiario, possibilità prevista dalla normativa precedente ma non confermata dalla nuova normativa ISEE;
- di conseguenza per la concessione dell'assegno di cura e relativo contributo aggiuntivo di 160 euro per gli anziani ed i disabili gravi e gravissimi, deve essere presa a riferimento l'attestazione ISEE riferite esclusivamente al nucleo come identificato dal comma 2 dell’art 6 del DPCM 159/2013;
- è necessario prevedere che per la concessione delle prestazioni sociali agevolate precedentemente elencate per le quali è prevista la valutazione tramite l’ISEE deve essere prodotta la attestazione ISEE rilasciata sulla base del DPCM 159/2013, se non già acquisita entro il 31.12.2014 sulla base della normativa allora vigente, fatto salvo quanto previsto al successivo alinea;
- è necessario prevedere che per la fase di prima applicazione della nuova normativa per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui alla L.R 29/1997 per le quali sono previste graduatorie aperte con presentazione di domande sia nel 2014 che nel 2015, al fine di assicurare il rispetto del principio di equità, coloro che hanno presentato domanda entro il 31.12.2014 allegando la dichiarazione ISEE secondo le regole allora vigenti debbono essere invitati ad aggiornare la domanda presentando una nuova attestazione ISEE conforme al DPCM 159/2013;
- inoltre in considerazione della opportunità di avere più solidi elementi di conoscenza sui reali effetti del nuovo ISEE sulle specifiche condizioni dei soggetti beneficiari dei diversi assegni di cura, evitando rischi di alte percentuali di esclusione dal beneficio conseguenti alle modifiche interne allo strumento ISEE (diversa valorizzazione patrimonio immobiliare, sostituzione maggiorazione scala di equivalenza 0,5 con franchigia fissa, etc.)che maggiormente impattano sulla valutazione delle persone non autosufficienti soprattutto anziane, si rende necessario prevedere che:
a) per coloro che hanno beneficiato degli assegni di cura e dell’eventuale contributo aggiuntivo (160 euro) nel corso del 2014 o hanno presentato la precedente documentazione ISEE entro il 31.12.2014, qualora sussistano le altre condizioni previste dalla normativa vigente per la concessione anche nel 2015 dell’assegno di cura, in via eccezionale sino al 31.12.2015 il solo superamento della soglia ISEE (con attestazione rilasciata in base al nuovo sistema) non comporta la esclusione dal beneficio, pur mantenendosi l’obbligo della presentazione della nuova attestazione ISEE;
b) i soggetti erogatori degli assegni di cura sono tenuti a monitorare gli effetti del nuovo ISEE sulla base delle indicazioni tecniche che verranno fornite dalla Regione, in particolare evidenziando coloro che o hanno superato il limite con conseguente esclusione dal beneficio o per effetto del precedente punto a) hanno mantenuto in via eccezionale l’assegno nel 2015 pur superando la soglia indicata con il presente atto;
Dato atto del consenso espresso sui contenuti della presente deliberazione dal Coordinamento Regionale Enti locali;
Richiamata la propria Deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 29.12.2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle “Politiche per la salute”, Sergio Venturi e del Vicepresidente e Assessore alle “Politiche di welfare e politiche abitative”, Elisabetta Gualmini;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di confermare i medesimi limiti ISEE previsti dalle vigenti normative regionali di seguito specificati:
- Limite per l’assegno di cura per anziani di cui alla DGR 2686/2004 e Determinazione n. 490/2011: ISEE 22.300
- Limite per la concessione del contributo aggiuntivo di 160 euro mensili quale partecipazione al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per assistenti familiari in regola che assicurano le cure per i beneficiari degli assegni di cura per anziani(DGR 1206/07 e DGR 1702/2009): ISEE 15.000
- Limite per l’assegno di cura per le gravissime disabilità acquisite e contributo aggiuntivo di 160 euro mensili quale partecipazione al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per assistenti familiari in regola che assicurano le cure per i beneficiari degli assegni di cura (DGR 2068/04 e DGR n.256/2014): ISEE 55.000
- Limite per l’assegno di cura e di sostegno per disabili gravi per la domiciliarità e la vita indipendente (DGR n. 1122/2002) e contributo aggiuntivo di 160 euro mensili quale partecipazione al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per assistenti familiari in regola che assicurano le cure per i beneficiari degli assegni di cura: ISEE 34.000
- Limite per la concessione di contributi per l’adattamento domestico di cui alla DGR n. 1206/2007 e s.m.i. (limiti percentuali di contributo calcolato sulla spesa ammissibile in base alle seguenti fasce ISEE):
da 0 a 8.000 90%
da 8.001 a 13.000 70%
da 13.001 a 21.000 50%
da 21.001 a 34.000 40%;
- Limiti per la concessione di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e 10 LR 29/1997 (DGR 1161/2004 e successive integrazioni e modificazioni) Valori aggiornati con determinazione n. 2865 del 6/3/2014:
ISEE 23.260 per art. 9 lett a) e b) e per art.10;
ISEE 14.400 per art. 9 lett c);
- Limiti di accesso all'assistenza odontoiatrica di cui alla DGR n. 374 del 27/3/2008 secondo le fasce di reddito aventi i seguenti valori ISEE:
<= 8000 |
>8000 <= 12.500 |
>12.500 <=15.000 |
>15.000 <=20.000 |
>20.000 <=22.500 |
2) di modificare la DGR n. 2686/2004 prevedendo che per la concessione del beneficio dell’assegno di cura per gli anziani deve essere preso a riferimento l’ISEE del nucleo del beneficiario come identificato dal comma 2 dell’art.6 del DPCM 159/2013;
3) di disporre che per la concessione delle prestazioni sociali agevolate di cui al punto 1) deve essere prodotta la attestazione ISEE rilasciata sulla base del DPCM 159/2013, se non già acquisita entro il 31/12/2014 sulla base della normativa allora vigente, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5);
4) di dare atto che per la concessione delle prestazioni sociali agevolate di cui alla presente deliberazione deve essere preso a riferimento il nucleo secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013 e dal Decreto Ministeriale 7 novembre 2014 citato in premessa, come analiticamente definito nell’allegato 1;
5) di dare atto che per la fase di prima applicazione della nuova normativa per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui alla L.r. 29/1997 per le quali sono previste graduatorie aperte con presentazione di domande sia nel 2014 che nel 2015, al fine di assicurare il rispetto del principio di equità, coloro che hanno presentato domanda entro il 31/12/2014 allegando la dichiarazione ISEE secondo le regole allora vigenti debbono essere invitati ad aggiornare la domanda presentando una nuova attestazione ISEE conforme al DPCM 159/2013;
6 di dare atto che in via eccezionale e sino al 31/12/2015 per coloro che hanno beneficiato degli assegni di cura e dell’eventuale contributo aggiuntivo (160 euro) nel corso del 2014 o hanno presentato la precedente documentazione ISEE entro il 31/12/2014, qualora sussistano le altre condizioni previste dalla normativa vigente per la concessione anche nel 2015 dell’assegno di cura, il solo superamento della soglia ISEE (con attestazione rilasciata in base al nuovo sistema) non comporta la esclusione dal beneficio, pur mantenendosi l’obbligo della presentazione della nuova attestazione ISEE;
7) di prevedere che i soggetti erogatori degli assegni di cura sono tenuti a monitorare gli effetti del nuovo ISEE sulla base delle indicazioni tecniche che verranno fornite dalla Regione, in particolare evidenziando coloro che o hanno superato il limite con conseguente esclusione dal beneficio o per effetto del precedente punto 6) hanno mantenuto in via eccezionale l’assegno di cura nel 2015, pur superando la soglia indicata con il presente atto;
8) di prevedere che entro ottobre 2015 verrà svolta una verifica dell’impatto sociale del nuovo ISEE, sulla base del monitoraggio di cui al precedente punto 7) ed eventualmente rideterminare le soglie confermate con il presente atto;
9) di dare atto che per ogni altro aspetto non definito nella presente deliberazione, compreso l’art. 11 sui controlli, si rimanda a quanto previsto nel DPCM 159/2013 e nel DM 267 pubblicato il 17/11/2014;
10) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.