n.193 del 23.06.2021 periodico (Parte Seconda)

Ampliamento accreditamento termale - Terme Felsinee

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, richiamando a tal proposito:

  • i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" e del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, che prevedono, in particolare, tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini, i cicli di prestazioni idrotermali;
  • la Legge del 24 ottobre 2000, n. 323 “Riordino del settore termale”, che all’art. 3 comma 5 recita “Le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

Richiamato l’iter amministrativo attualmente in essere per l’accreditamento degli Stabilimenti termali della Regione Emilia-Romagna:

  • DGR n. 638 del 29 aprile 1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997, con la quale si è, tra l’altro provveduto ad approvare le “linee generali per l’accreditamento delle Aziende termali presso le Aziende USL”, ai sensi dell’art.8 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, che contengono i questionari di cui alla lettera “A4” (sub1 e sub2) per l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti e il conseguente livello tariffario raggiunto
  • Circolare Regionale n. 14 del 6 giugno 1997, concernente i criteri generali per l’attuazione dell’istituto dell’accreditamento e del sistema di remunerazione tariffaria dei soggetti erogatori – articolo 8, D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • DGR n. 218 del 14 febbraio 2005 avente per oggetto: “Autorizzazione all’esercizio degli stabilimenti termali dell’Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell’Accordo Stato–Regioni del 23 settembre 2004”;
  • DGR n. 636 del 8 maggio 2006, che ha stabilito, tra l’altro, “gli Stabilimenti termali già accreditati, continuano a soggiacere integralmente alla regolamentazione di cui alla propria deliberazione n. 638/1997, anche oltre la data di scadenza di cui al punto 4) della propria deliberazione n. 218/2005, fino all’avvio del processo concernente l’accreditamento ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni”;
  • DGR n. 1110/2014 del 14 luglio 2014 avente per oggetto: “Precisazioni in materia di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali ai sensi dell’art.1, comma 796, lettera T) Legge n. 296/2006”;
  • DGR n. 589 del 23 aprile 2018 avente per oggetto: ”Precisazioni in materia di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali: Aggiornamento della Delibera di Giunta Regionale n. 1110/2014”, con la quale si stabilisce il passaggio di competenze dalla Giunta regionale alla Direzione Generale “Cura della persona, salute e welfare” relativamente all’adozione di atti di accreditamento delle Aziende termali”.

Richiamato, inoltre, il punto 4, lettere a) e b) del dispositivo della già citata deliberazione n. 638/1997, nel quale - relativamente all’analisi delle autocertificazioni e alla verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento - si dispone l'individuazione del gruppo tecnico per l'analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali, della presenza effettiva dei requisiti autocertificati;

Tenuto conto che con determinazione del Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare Sociali n. 1204 del 20/1/2020, si è provveduto alla ridefinizione del Gruppo di valutazione, previsto al punto 4, lettera a, del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n.638/97 sopraccitata, per l’analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento;

Preso atto che lo Stabilimento termale “Terme Felsinee”, sito in Via di Vagno n.7– Bologna, risulta accreditato con Decreto dell’Assessore alla Sanità n. 41/2005 per le seguenti prestazioni termali e relativo livello attribuito:

Codice

prestazioni

termali

Prestazioni termali erogate in accreditamento

Decreto Assessore alla Sanità n. 41/2005

Livello

attribuito

89.90.3

Bagni per malattie artroreumatiche

1 S

89.90.4

Bagno per malattie dermatologiche

1 S

89.90.5

Bagni ozonizzati o carbonici o ossigenati (solo INAIL)

1 S

89.91.2

Cure inalatorie

1 S

89.93.2

Seduta del ciclo della sordità rinogena

Unico

89.93.3

Seduta del ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata

1S

89.93.4

Seduta del ciclo di ventilazioni polmonari controllate (solo INAIL)

Unico

89.94.2

Ciclo di cure per riabilitazione motoria (solo INAIL)

Unico

89.94.3

Seduta del ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria (solo INAIL)

Unico

Preso atto:

  • dell’autorizzazione all’esercizio dello Stabilimento termale denominato “Terme Felsinee” sito in Via di Vagno n.7, Bologna n. 256406 del 20/7/2019, integrazione all’Autorizzazione n. 1439 del 3/1/2007 rilasciata dal Comune di Bologna;
  • della comunicazione (0062898.E del 25 gennaio 2021), con cui lo Stabilimento termale “Terme Felsinee” provvedeva a richiedere l’estensione dell’applicazione del regime di accreditamento per la seguente prestazione termale:

Codice

prestazione

Prestazioni termali erogate in accreditamento

Livello

attribuito

89.94.1

Cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico con esami

Unico

  • dell’integrazione (0164479.E del 25/02/2021) con cui lo Stabilimento termale “Terme Felsinee” provvedeva a richiedere l’estensione dell’applicazione del regime di accreditamento anche per la seguente prestazione termale:

Codice

prestazione

Prestazioni termali erogate in accreditamento

Livello

attribuito

89.94.5

Cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico senza esami

Unico

  • della sospensione concordata delle attività di sopralluogo a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Dato atto dei risultati positivi delle verifiche dei requisiti autocertificati ai fini dell’esercizio in regime di accreditamento effettuate in data 19 maggio 2021 dal Gruppo di Valutazione presso lo Stabilimento termale “Terme Felsinee” sito in via di Vagno 7, Comune di Bologna e il parere favorevole espresso sulla base degli atti e della documentazione prodotta (Allegato A4, sub 2, ex D.G.R. n. 638/1997), contenuto nel verbale dello stesso Gruppo di Valutazione, debitamente conservato agli atti del Servizio Assistenza Territoriale;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto che si debba provvedere all’adozione dell’atto di cui trattasi;

Richiamato:

  • il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
  • il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
  • la DGR n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di estendere al relativo livello tariffario (vedasi tabella punteggi di seguito) con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 2021, allo Stabilimento termale “Terme Felsinee” sito in Via di Vagno n.7, Comune di Bologna, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, le seguenti prestazioni termali:

Codice

prestazione

Prestazioni termali erogate in accreditamento

Livello

attribuito

89.94.1

Cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico con esami

Unico

89.94.5

Cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico senza esami

Unico

e che pertanto le prestazioni termali erogate in regime di accreditamento dallo Stabilimento termale “Terme Felsinee” sito in via di Vagno 7, Comune di Bologna sono le seguenti:

Codice

prestazioni

termali

Prestazioni termali erogate in accreditamento

Livello

attribuito

89.90.3

Bagni per malattie artroreumatiche

1 S

89.90.4

Bagno per malattie dermatologiche

1 S

89.90.5

Bagni ozonizzati o carbonici o ossigenati (solo INAIL)

1 S

89.91.2

Cure inalatorie

1 S

89.93.2

Seduta del ciclo della sordità rinogena

Unico

89.93.3

Seduta del ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata

1S

89.93.4

Seduta del ciclo di ventilazioni polmonari controllate (solo INAIL)

Unico

89.94.1

Cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico con esami

Unico

89.94.2

Ciclo di cure per riabilitazione motoria (solo INAIL)

Unico

89.94.3

Seduta del ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria (solo INAIL)

Unico

89.94.5

Cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico senza esami

Unico

2. che il venir meno dei requisiti previsti e già valutati per l’accreditamento comporta la revoca, per lo Stabilimento termale interessato, dell’accreditamento stesso;

3. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

4. che la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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