n.170 del 08.06.2022 periodico (Parte Seconda)

Legge 157/1992 e L.R. 8/1994. Deliberazioni n. 1026/2020. Determinazione 14424/2021. Contributi finalizzati alla realizzazione di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni vegetali e zootecniche ivi compresi gli allevamenti ittici. Revoca dei contributi concessi ad un beneficiario per mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal bando

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 17 della L.R 8/1994, come da ultimo modificata con la predetta L.R. 1/2016, recante disposizioni relative ai “Danni alle attività agricole” che al comma 2 prevede che la Regione possa concedere, tra l’altro, contributi per interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica limitatamente alle specie e nei territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata L.R. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;

- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale;

Richiamata la deliberazione 1026 del 3 agosto 2020 recante “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. 8/1994. Anno 2020”, con la quale sono stati, tra l’altro, definiti modalità e termini procedurali e sono stati destinati euro 250.000,00, quale importo massimo disponibile per il finanziamento dei presidi di prevenzione oggetto del Bando, stanziati sul capitolo U78073 “Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art. 17 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)” del bilancio finanziario gestionale regionale 2020-2022 – anno di previsione 2021;

Richiamata la determinazione n.2923/2021 con la quale il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca ha provveduto alla riapprovazione della graduatoria di cui alla precedente determinazione n. 1607/2021, indicando in particolare:

- all’allegato 1 l’elenco delle domande ammesse e finanziabili, ordinate sulla base dei punteggi di priorità e delle precedenze attribuite, con l’indicazione per ciascuna del relativo contributo concedibile;

- all’allegato 2 l’elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento del fondo disponibile;

- all’allegato 3 l’elenco delle domande non ammesse per le quali i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca hanno già espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio;

Richiamata la deliberazione n.356 del 15 marzo 2021 con la quale la Giunta regionale ha modificato il punto 8 della citata deliberazione n. 1026/2020 “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, ridefinendo alcuni termini procedimentali ed in particolare:

- che il beneficiario provveda all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 30 giugno 2021, pena la revoca dell'aiuto;

- che la domanda di liquidazione, pena la revoca dell'aiuto concesso, debba essere trasmessa dall’impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro il 30 luglio 2021 indipendentemente dalla data di acquisto;

- che, esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali, la domanda di liquidazione debba essere presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera - che in ogni caso dovrà essere effettuata entro il mese di settembre 2021 - pena la revoca dell’aiuto, fermo restando che l’acquisto dovrà comunque avvenire entro il 30 giugno 2021;

Richiamata, altresì, la propria determinazione dirigenziale n. 14424 del 29 luglio 2021 con la quale fra l’altro:

- si è dato atto che:

- sono finanziabili tutte le domande ammesse senza riserva indicate nell’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del predetto atto con l’indicazione per ciascuna del relativo aiuto massimo concedibile;

- è stato concesso l’importo complessivo di Euro 7.500,00 favore dei soggetti utilmente collocati in graduatoria ed indicati nell’allegato, parte integrante e sostanziale del medesimo atto;

- è stato assunto l’impegno di spesa al n. 8821 sul capitolo U78073 “Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo (art.17 L.R. 15 febbraio 1994, n.8)” del bilancio finanziario gestionale regionale 2021-2023, approvato con deliberazione n. 2004/2020 e ss.mm., sull’anno di previsione 2021;

Richiamati, i sotto citati punti dell’Avviso pubblico approvato con la deliberazione n. 1026/2020 più volte citata:

- punto 3. “Interventi ammissibili”, con il quale si stabilisce che le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all’esercizio venatorio;

- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale;

che sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti anti-uccello;

- protezione elettrica a bassa intensità;

- protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;

- protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;

- cani da guardiania;

che è comunque previsto il finanziamento di materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda e che la descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l’acquisto sono riportati nell'Allegato A al predetto avviso;

- punto 4. “Obblighi e vincoli”, con la quale si stabilisce che l’impresa beneficiaria, pena la revoca dell’aiuto, anche se già erogato, deve:

- concludere l’acquisto del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro e non oltre il 15 marzo 2021;

- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di acquisizione dei presidi, fatta eccezione per le recinzioni fisse per le quali viene richiesto un periodo vincolativo di dieci anni, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d’uso. È consentito l’utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda e, per presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, nella medesima zona di protezione che ha determinato l’assegnazione del punteggio per l’ammissione in graduatoria, fatto salvo il caso in cui tale zona venga revocata dall’Amministrazione competente;

- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell’aiuto;

- mantenere in condizioni di benessere i cani affidati, nel rispetto della normativa in vigore, impegnarsi a limitare qualunque disturbo questi possano arrecare a terzi e comunicare eventuali decessi;

- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell’Ente Parco, Valutazione d’Incidenza);

- rispettare quanto comunicato in sede di domanda relativamente ai periodi di messa in opera e di attivazione del presidio o dei presidi richiesti;

- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione;

- punto 8. “rendicontazione e liquidazione del contributo”, con il quale si stabilisce:

- che il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 15 marzo 2021, pena la revoca dell'aiuto;

- che saranno considerate eleggibili all’aiuto le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e supportate da titoli di spesa regolarmente quietanzati;

- che la domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa dall’impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro 30 giorni dalla data di acquisto, pena la revoca dell'aiuto concesso;

- che esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto – che in ogni caso dovrà essere presentata entro il mese di giugno 2021 - pena la revoca dell’aiuto, fermo restando che l’acquisto dovrà comunque avvenire entro il 15 marzo 2021:

- che nell’ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo siano riferiti sia a protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali sia ad altri presidi, la domanda di liquidazione dovrà essere unica e presentata entro 30 giorni dalla messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto;

- che la domanda di liquidazione dell’aiuto dovrà essere corredata dalla copia delle fatture di acquisto, dalla copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, dalla documentazione riferita alle autorizzazioni ottenute per la messa in opera degli interventi e dall’eventuale dimostrazione della titolarità dell’azienda per il periodo legato al vincolo di destinazione qualora in sede di domanda di aiuto fosse stato inferiore alla durata richiesta dall’intervento;

- che saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l’impiego del contante;

- che il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata alla liquidazione degli aiuti costituita, in particolare, da controlli “amministrativi” su tutte le domande di liquidazione finalizzati a verificare la fornitura dei presidi ammessi a contributo, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità del materiale acquistato rispetto a quanto previsto, da collaudo “in loco”, in tutte le imprese che hanno richiesto recinzioni fisse o elettrificate perimetrali successivamente alla loro messa in opera di cui dare atto in apposito verbale di sopralluogo e dalla verifica della regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria;

- che entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione e dopo aver esperito le verifiche appena descritte, il Servizio Territoriale competente provvederà a redigere specifici atti - da trasmettere al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca – contenenti i relativi esiti e definendo, tra l'altro, l'entità della spesa ammessa a rendiconto e del relativo aiuto liquidabile;

- che i Servizi Territoriali dovranno inoltre approvare appositi atti relativi alle eventuali revoche da disporre evidenziandone le motivazioni e gli esiti del contradditorio effettuato ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo e che gli atti di liquidazione e di revoca verranno assunti dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

- punto 10. “Revoche e sanzioni”, con il quale si stabilisce che la revoca dell’aiuto concesso, anche se già erogato, sarà disposta con atto formale della Regione nei casi specificatamente previsti nel presente avviso, e che nel caso in cui l’aiuto sia già stato erogato, la revoca comporta l'obbligo della restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura;

Richiamato il provvedimento del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma n. 4517 dell’11 marzo 2022 dal quale si prende atto della rinuncia inoltrata dall’azienda agricola NEVE DI MAGGIO ALLEVAMENTO CHIANINA DI ARVASI RICCARDO con nota prot. 09/03/0242013.E;

Preso atto che con determinazione n. 14424/2021 era stata concessa la somma complessiva di Euro 2.500,00 a favore del predetto beneficiario;

Ritenuto, pertanto, opportuno di provvedere con il presente atto:

- alla revoca del contributo complessivo concesso con determinazione n. 14424/2021 per Euro 2.500,00 a favore dell’azienda agricola NEVE DI MAGGIO ALLEVAMENTO CHIANINA DI ARVASI RICCARDO;

- all’autorizzazione del disimpegno - a norma di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. – in quanto economia di spesa della somma complessiva di Euro 2.500,00 sull’impegno n. 8821/2021 assunto sul capitolo U78073 con determinazione n. 14424/2021;

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e ss.mm.ii.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”;

- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 27 dicembre 2021 ad oggetto: “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021"; 

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Dato atto che in base a quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si è provveduto alla pubblicazione ivi contemplata, secondo le disposizioni indicate nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì, che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 come previsto nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;

Vista la L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

Viste, inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

- la determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Attività Faunistico venatorie e Sviluppo della Pesca n. 6274 del 4 aprile 2022 recante “Ulteriore proroga delle deleghe di funzioni dirigenziali alle titolari delle Posizioni Organizzative codice Q0001495 "Pianificazione faunistica e osservatorio per la gestione della fauna selvatica" e codice Q0001496 "Programmazione e gestione degli interventi comunitari nel settore della pesca e dell’acquacoltura";

Attestato che la sottoscritta Posizione Organizzativa non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di disporre la revoca totale del contributo concesso con la determinazione n. 14424/2021 per l’importo complessivo di Euro 2.500,00 a favore dell’azienda agricola NEVE DI MAGGIO ALLEVAMENTO CHIANINA DI ARVASI RICCARDO;

2) di accertare, autorizzandone il disimpegno, a norma del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la somma di Euro 2.500,00 in quanto economia di spesa con riferimento all’impegno n. 8821/2021;

3) di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, secondo quanto previsto dalla Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013, come precisato in premessa.

4) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca;

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