n.248 del 30.07.2019 (Parte Prima)
Oggetto n. 8703 - Ordine del giorno n. 8 collegato all’oggetto 8529 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021". A firma dei Consiglieri: Taruffi, Torri
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
nel complessivo programma di riordino territoriale da tempo in atto in Emilia-Romagna, la promozione e il sostegno ai processi di fusione di Comuni sono posti come obiettivi strategici da perseguire e l’impegno assunto dalla Giunta regionale in questa legislatura è stato quello di ridurre il numero dei Comuni esistenti nella convinzione che tali processi, oltre ad essere efficaci strumenti di governance del territorio, siano anche una opportunità preziosa per gli stessi Comuni;
la Regione ha inteso garantire una costante attività di affiancamento e sostegno ai Comuni per l’avvio dei percorsi di fusione, anche sotto il profilo della comunicazione e partecipazione, per la predisposizione dei relativi progetti di legge e per l’intero iter legislativo regionale dalla presentazione dell’istanza, passando per le necessarie consultazioni referendarie e sino ad arrivare all’approvazione della legge regionale di fusione e alle prime attività necessarie per l’avvio dei nuovi enti;
in Emilia-Romagna le prime fusioni di Comuni sono state avviate nel 2013, estendendo progressivamente il processo a tutto il territorio regionale fino ad arrivare, ad oggi, alla nascita di 13 nuovi Comuni derivati dalla fusione di 33 Comuni prima esistenti, i quali, oltre ad avere la priorità sull’assegnazione dei fondi dei bandi regionali, ricevono contributi economici statali e regionali.
Considerato che
la Regione Emilia-Romagna incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includono almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti e sono inoltre previste premialità per le fusioni con maggiore popolazione e maggior numero di Comuni e per quelle comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, così come disposto dall’art. 18-bis della legge regionale n. 24/1996;
le fusioni di Comuni sono sostenute e finanziate anche dallo Stato che dispone l’erogazione di appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione così come disposto all’art. 15, comma 3, del D.lgs. 267/2000;
a decorrere dall’anno 2018 (ex art. 20, comma 1 bis, del DL n. 95/2012 convertito nella L. 135 del 7/8/2012; il comma 1 bis è stato introdotto dall'art. 1, comma 18, della L. 208 del 28/12/2015 poi modificato dall’art. 1, comma 447, della L. 232 dell’11/12/2016 e, da ultimo, dall’art. 1, comma 868, della L. 205 del 27/12/2017), il contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione di cui all’art. 15, comma 3, del TUEL o alla fusione per incorporazione di cui all’art. 1, comma 130, della L. 56/2014, è commisurato al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limiti degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità, sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari (ex art. 20, comma 1 bis del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. 135 del 7/8/2012).
Evidenziato che
a causa dell’aumento delle fusioni dei Comuni, che a livello nazionale sono passati da 67 nel 2018 a 94 nel 2019, e del mancato contestuale aumento del Fondo statale destinato alla copertura del citato contributo, tale Fondo si è rivelato insufficiente a coprire il 60% di cui sopra, insufficienza che si è confermata il 26 giugno scorso, quando il Ministero dell’Interno ha reso nota la ripartizione delle risorse destinate alle fusioni per il 2019;
ciò ha determinato per i 13 Comuni emiliano-romagnoli nati da fusione un taglio complessivo dei finanziamenti statali pari a 5.684.572 euro, distribuito in maniera disomogenea fra i Comuni con un massimo del 60% e un minimo del 28% di taglio previsto;
in questo contesto, sebbene la Regione continui a garantire a tutti i Comuni nati da fusione il contributo economico di sua competenza, i bilanci dei Comuni colpiti verranno messi in crisi e necessariamente ridimensionati dal mancato rispetto del patto istituzionale che fino ad oggi aveva garantito la qualità della vita di queste piccole comunità.
Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta regionale
a chiedere al Governo di reperire e stanziare le ulteriori risorse economiche necessarie per il 2019, ripristinando per tutti i Comuni nati da fusione i precedenti livelli di contribuzione.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2019