n.123 del 28.04.2021 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Impianto fotovoltaico Molinella", localizzato in loc. Podere Valle Nuova nel comune di Molinella (BO) proposto da Fattoria Solare Imola S.R.L.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "Impianto Fotovoltaico Molinella presso il “Podere Valle nuova””, localizzato in loc. Podere Valle Nuova nel comune di Molinella (BO) proposto da Fattoria Solare Imola S.r.l., a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. si ritiene necessario prevedere una mitigazione paesaggistica, nei confronti del centro abitato rafforzata rispetto a quanto previsto. In fase di autorizzazione occorrerà presentare un progetto di inserimento paesaggistico almeno per i lati nord ed ovest, i cui fronti sono maggiormente visibili dalla città di Molinella ed in particolare della zona residenziale di via Fornace, che preveda un incremento della superficie verde e l’utilizzo di specie arboree oltre a quelle arbustive;

2. in allegato all’istanza di Autorizzazione unica dovranno essere dettagliate le caratteristiche dell’impianto in modo da riscontrare che:

a. la nuova linea elettrica a 15 kV, che connetterà il campo fotovoltaico alla cabina di consegna ubicata nel comune di Budrio, sia realizzata in cavo cordato ad elica visibile con le caratteristiche esplicitate dalle tavole n. 1, 2, 3 e 4 allegate alla “Direttiva per l'attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 10/1993 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volt (Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 2088)” in quanto le fasce di rispetto, per le loro ridotte dimensioni, risultano confinate entro ambiti che non interessano luoghi accessibili a persone a causa di impedimenti materiali come il confinamento della fascia nel sottosuolo. Si auspica pertanto l’utilizzo di cavo cordato ad elica con sezione fino a 185 millimetri quadri e profondità di scavo di almeno 1 metro;

nel caso in cui per motivi tecnici non sia possibile usare cavi di tale tipologia, il progettista dovrà valutare le fasce di rispetto e/o la distanza di prima approssimazione lungo l’intero tracciato della linea evitando che tali fasce o DPA impattino aree o luoghi a permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore al giorno;

b. sia verificato il rispetto del limite di esposizione di 100 microTesla: per le cabine elettriche tale valore deve essere contenuto all’interno dei manufatti e per le linee elettriche deve rientrare in aree non accessibili alla popolazione (nel caso di linee interrate in media tensione tale limite deve rientrare al di sotto del piano di calpestio);

c. le proprietà delle aree terze impattate dalle Distanze di Prima Approssimazione siano formalmente impegnate per impedire l’eventuale permanenza di persone per tempi superiori alle quattro ore al giorno;

3. l’area individuata per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico presenta un’estensione considerata alla recinzione di circa 10,4 Ha. In fase di Autorizzazione Unica il Proponente dovrà garantire la disponibilità di aree agricole contigue, comprensive dell’area dell’impianto, aventi estensione complessiva pari a circa 104 Ha;

4. rispetto a quanto presentato in via preliminare in questa fase, dovrà essere presentato quanto previsto dall’art. 21 del D.P.R. 120/17 in merito ai materiali provenienti dagli scavi in funzione del loro potenziale riutilizzo. Durante le diverse fasi di cantiere si raccomanda di attenersi alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil” reperibili al seguente indirizzo web della Regione Emilia-Romagna:

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/linee-guida-topsoil

5. dovrà essere presentata ad ARPAE di Bologna - AACM e alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA la certificazione di regolare esecuzione delle opere entro 30 giorni dalla fine lavori;

b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da:

a. Comune di Molinella per la condizione di cui al punto 1;

b. ARPAE per le condizioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

e) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Fattoria Solare Imola S.r.l., al Comune di Molinella, al Comune di Budrio, alla Città Metropolitana di Bologna, all'AUSL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica, al Consorzio della Bonifica Renana, all'ARPAE di Bologna, a E-Distribuzione;

f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;

h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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