n.349 del 31.10.2018 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato C.F.T. Città di Vignola - Vignola (MO) - Ampliamento dell'accreditamento, parziale conferma dell'accreditamento già concesso in via provvisoria e relative prescrizioni

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

Vista la propria determinazione n. 20626 del 22.12.2016 con cui il Poliambulatorio privato C.F.T. Città di Vignola, sito in Vignola (MO), viale Mazzini n. 5/2, è stato accreditato per trasferimento sede e variazione attività per le seguenti attività:

- Angiologia;

- Cardiologia;

- Dermosifilopatia (Dermatologia);

- Medicina fisica riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Medicina generale;

- Oculistica;

- Odontoiatria;

- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);

- Ginecologia (Ostetricia e ginecologia);

- Otorinolaringoiatria;

- Attività di diagnostica per immagini (limitatamente ad ecografia e ortopanoramica delle arcate dentarie);

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

concedendo inoltre l’accreditamento in via provvisoria per l’attività di Neurologia con elettromiografia, in quanto attività non ancora iniziata;

Vista la domanda pervenuta con prot. PG/2018/299125 del 26/4/2018, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con la quale il Legale rappresentante della Società C.F.T. Città di Vignola s.r.l., con sede legale a Brindisi, gestore del Poliambulatorio privato C.F.T. Città di Vignola - Vignola (MO), chiede l’ampliamento dell’accreditamento per l’attività di Risonanza Magnetica e conseguente ampliamento della sede operativa al piano interrato;

Vista l’integrazione documentale richiesta alla struttura e pervenuta il 1/6/2018, e la successiva richiesta di ampliamento di accreditamento per l’Attività di Radiologia tradizionale, presentata il 5/7/2018 dal Legale rappresentante della società C.F.T. Città di Vignola S.r.l. per il Poliambulatorio in oggetto;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata prot. NP/2018/21924 del 14/9/2018 in ordine alla accreditabilità del Poliambulatorio privato C.F.T. Città di Vignola di Vignola (MO), redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di visita di verifica del 17/7/2018, e la successiva integrazione prot. NP/2018/22700 del 21/9/2018, entrambe conservate agli atti del Servizio Assistenza territoriale;

Considerato che tale visita di verifica, disposta per l’ampliamento dell’accreditamento, ha permesso di effettuare anche la verifica dei requisiti per la conferma dell’accreditamento concesso in via provvisoria per l’attività di Neurologia con elettromiografia, come definito da atto n. 20626/2016;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante l’attività accreditabile oggetto della domanda, della successiva integrazione e comprensivo dell’attività di Neurologia con elettromiografia, già accreditata in via provvisoria:

- è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti specifici relativi a:

- Neurologia (DGR 1835/2011);

- Radiologia (DGR 1707/2012);

- Cure primarie, per il poliambulatorio (DGR 221/2015);

per quanto applicabili con riferimento alle attività accreditabili indicate nella domanda;

- è stato proposto l’accreditamento istituzionale con le seguenti articolazioni:

- Attività di diagnostica per immagini: Radiologia tradizionale, Ortopanoramica delle arcate dentarie, Teleradiografia del cranio, Mammografia, MOC, Ecografia, Ecocolordoppler e attività di Risonanza Magnetica Nucleare, ad eccezione della Risonanza Magnetica Nucleare dell’encefalo e delle altre prestazioni di neuroradiologia, in quanto la struttura non dispone della tecnologia idonea (almeno 0.5, possibilmente 1.5 Tesla);

con le seguenti prescrizioni da ottemperare entro i prossimi 12 mesi:

a) Fornire evidenza della formazione quinquennale obbligatoria in materia di radioprotezione dei medici radiologi e personale tecnico;

b) Documentare l’avvenuta introduzione della firma digitale;

c) Per l’attività di elettromiografia produrre:

- documento di acquisizione dell’attrezzatura corredata da un piano di manutenzione ordinario e straordinario;

- documento della valutazione della clinical competence del professionista che eseguirà le indagini;

Considerato che si ritiene necessario che la struttura fornisca, entro il tempo stabilito (12 mesi dalla data di adozione del presente atto), evidenza del superamento delle criticità evidenziate, con opportuna documentazione che la stessa Agenzia sanitaria e sociale regionale valuterà riservandosi di procedere ad eventuali valutazioni sul campo;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 93/2018;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato C.F.T. Città di Vignola sito in Vignola (MO), viale Mazzini n. 5/2, già accreditata con proprio atto n. 20626/2016, l’ampliamento dell’accreditamento per le seguenti attività compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso:

- Attività di diagnostica per immagini: Radiologia tradizionale, Ortopanoramica delle arcate dentarie, Teleradiografia del cranio, Mammografia, MOC, Ecografia, Ecocolordoppler e attività di Risonanza Magnetica Nucleare, ad eccezione della Risonanza Magnetica Nucleare dell’encefalo e delle altre prestazioni di neuroradiologia, in quanto la struttura non dispone della tecnologia idonea (almeno 0.5, possibilmente 1.5 Tesla);

2. di confermare in accreditamento istituzionale alla stessa struttura sanitaria, così come esplicitato in premessa e a seguito delle verifiche effettuate dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, l’accreditamento già concesso in via provvisoria con atto n. 20626/2016, per l’attività di Neurologia (solo visite), mentre resta accreditata in via provvisoria l’attività di elettromiografia, in quanto tuttora non svolta per mancanza dell’apparecchiatura e del professionista con l’adeguata clinical competence;

3. di sottolineare che l'accreditamento di cui ai punti precedenti è concesso con le seguenti prescrizioni da ottemperare entro 12 mesi dalla data di adozione del presente atto:

a) Fornire evidenza della formazione quinquennale obbligatoria in materia di radioprotezione dei medici radiologi e personale tecnico;

b) Documentare l’avvenuta introduzione della firma digitale;

c) Per l’attività di elettromiografia produrre:

- documento di acquisizione dell’attrezzatura corredata da un piano di manutenzione ordinario e straordinario;

- documento della valutazione della clinical competence del professionista che eseguirà le indagini;

4. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto entro il tempo stabilito;

5. di dare atto che l’ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

6. di prendere atto che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni correlate alle stesse, erogabili in ambulatorio medico, che non prevedano l'applicazione di ulteriori requisiti specifici):

in via definitiva per:

- Angiologia;

- Cardiologia;

- Dermosifilopatia (Dermatologia);

- Medicina fisica riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Medicina generale;

- Neurologia (solo visita);

- Oculistica;

- Odontoiatria;

- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);

- Ginecologia (Ostetricia e ginecologia);

- Otorinolaringoiatria;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

- Attività di diagnostica per immagini: Radiologia tradizionale, Ortopanoramica delle arcate dentarie, Teleradiografia del cranio, Mammografia, MOC, Ecografia, Ecocolordoppler e attività di Risonanza Magnetica Nucleare, ad eccezione della Risonanza Magnetica Nucleare dell’encefalo e delle altre prestazioni di neuroradiologia, in quanto la struttura non dispone della tecnologia idonea (almeno 0.5, possibilmente 1.5 Tesla);

in via provvisoria per:

- Attività di elettromiografia;

avrà scadenza in data 21/12/2020;

7. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 10 della l.r. 34/1998 e s.m., l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

9. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

10. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

11. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

12. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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