n. 52 del 28.03.2012 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di VIA relativa al progetto di revamping dell'impianto eolico in località Monte Galletto nel comune di San Benedetto Val di Sambro (BO)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di Revamping dell’impianto eolico esistente in località Monte Galletto nel Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) presentato da Edison Energie Speciali SpA, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 13 gennaio 2012, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

1)  la Ditta proponente dovrà provvedere a comunicare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, con preavviso di almeno venti giorni, la data di inizio dei lavori di scavo ed il nominativo e gli estremi di contatto del Responsabile dei Lavori;

2)  in riferimento al parere di conformità dei vigili del fuoco si ricorda che se nell’area si realizzassero impianti o attività comprese nell’elenco di cui al DPR 151/11 dovranno essere attivate le procedure di parere di conformità previste dal DPR 1/8/2011 prima dell’inizio lavori;

3)  relativamente alle potenziali interferenze con l’attività di aeronavigazione, il proponente dovrà rispettare le disposizioni contenute nella Circolare dello Stato maggiore Difesa n. 146/394/4422 del 9/8/2000;

4)  nella realizzazione del progetto, Edison SpA dovrà attenersi alle prescrizioni che verranno successivamente impartite dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;

5)  il proponente dovrà richiedere ad Enel con congruo anticipo, il fuori servizio delle linee attualmente esistenti per la connessione in essere, qualora le attività di realizzazione del progetto di riqualificazione lo rendessero necessario;

6)  l’impianto di utenza per la connessione dovrà essere successivamente collaudato, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10/93, mentre non verrà modificato l’impianto di rete esistente per la connessione alla rete di Enel;

7)  nel caso di interferenze con linee di trasporto ed impianti fissi dovranno essere rispettate le disposizioni previste all’art. 58 del DPR 11/7/1908, n. 753;

8)  nel caso durante la fase di costruzione dell’impianto eolico fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti si dovrà modificare il progetto affinché vengano rispettate le distanze previste dal DPR n. 128 del 9/04/1959 sulle norme di Polizia delle miniere e delle cave;

9)  tutte le opere devono essere realizzate conformemente alla documentazione progettuale complessivamente presentata, comprendendo anche i monitoraggi previsti sulla avifauna e i chirotteri;

10)  in caso di utilizzo di aerogeneratori di modello diverso da quelli valutati in questa sede, dovranno essere rispettate le medesime caratteristiche dimensionali e prestazionali;

11)  le viabilità di servizio dovranno essere mantenute idraulicamente efficienti mediante cunette e taglia-acque (fossette trasversali) onde evitare problemi di ruscellamento e la loro trasformazione in collettori di acque superficiali;

12)  durante i lavori di scavo e rimodellamento del terreno, dovrà essere conservato ed accumulato a parte il suolo agricolo superficiale, che dovrà essere riutilizzato nel ripristino ambientale dei siti dismessi;

13)  le scarpate di neoformazione originate dai movimenti terra, compresi quelli inerenti il ripristino ambientale dei siti dismessi, dovranno essere razionalmente conformate, rifinite ed inerbite con essenze vegetali locali entro la prima stagione utile, evitando fenomeni erosivi o di dilavamento;

14)  lo scavo a sezione obbligata entro cui verrà posizionata la rete elettrica dovrà essere dotato di drenaggi al fine di impedire l’accumulo ed il ristagno di acqua nel materiale detritico in cui verranno alloggiati i cavi. Tali drenaggi dovranno essere posizionati opportunamente lungo il percorso della rete interrata ad una distanza giudicata idonea dai progettisti e dovranno essere sempre presenti nei tratti in cui la rete è in contropendenza o presenta una pendenza molto bassa;

15) le comunicazioni della data di messa in esercizio dell’impianto e della data di messa a regime dovranno essere effettuate, a cura del proponente, alla regione Emilia-Romagna, alla provincia di Bologna, al Comune di San Benedetto Val di Sambro ad ARPA sezione provinciale di Bologna;

16)  l’inizio dei lavori è subordinato al deposito presso il Comune di San Benedetto Val di Sambro, del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi della vigente normativa sismica;

17)  in relazione alla durata dell’impianto che viene stimata in 25 anni, deve essere predisposto e inviato un rapporto annuale entro il mese di febbraio contenente i dati di ventosità e di produzione annua di energia elettrica che dovrà essere trasmesso alla Regione Emilia-Romagna – Servizio VIPSA e alla Provincia di Bologna – Ufficio Energia;

18)  dovrà inoltre essere realizzato un rapporto periodico, ogni 5 anni, sullo stato di funzionamento e di manutenzione dell’impianto anche al fine di valutare nel tempo la possibilità di prosecuzione dell’attività dello stesso anche dopo la durata stimata in 25 anni, attraverso interventi di riqualificazione oppure il suo definitivo smantellamento;

19)  tale rapporto dovrà essere trasmesso alla Regione Emilia-Romagna – Servizio VIPSA e alla Provincia di Bologna – Ufficio Energia;

20) pertanto, in assenza di specifici ulteriori atti autorizzativi, decorso tale termine temporale si dovrà precedere alle opere di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, presentando a dismissione avvenuta, apposita documentazione fotografica a consuntivo;

21)  in base al DM 10/09/2010 e della Delibera di Giunta provinciale di Bologna 381/11, prima dell’inizio dei lavori la Società dovrà corrispondere una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino quantificati in Euro 201.000 sulla base della Relazione Q allegata al progetto e ritenuto congruo da parte della Provincia di Bologna.  Tale cauzione dovrà essere corrisposta ai sensi dalla Delibera di cui sopra in favore della Provincia di Bologna che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in caso di inadempienza della Ditta;

22)  tutte le aree di cantiere, relative alla demolizione degli aerogeneratori esistenti e alle costruzione dei 4 nuovi aerogeneratori, dovranno essere smantellate e ripristinare a verde; le operazioni di ripristino dovranno essere effettuate al termine dell’esecuzione di tutte le opere a cui ogni singola area è dedicata sulla base di quanto indicato negli elaborati di progetto;

23)  in relazione ai transiti con mezzi d'opera ed eccezionali sulla SP 79, sulla quale (per quanto il tratto sia limitato) attualmente vige un divieto, nello specifico si chiede quanto segue:

  1. una volta individuati i mezzi d'opera impegnati nei lavori (targhe, carte di circolazione, carichi...)  ogni mezzo dovrà essere esplicitamente autorizzato sul tratto di SP 79 con apposito provvedimento da richiedere (secondo le normali prassi - con gli oneri e i bolli dovuti per legge) all'Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Bologna – Servizio Manutenzioni Strade;
  2. alla fine dei transiti, dovranno essere eseguiti i lavori sul piano viabile e sulle fondazioni della SP 79 che si rendessero necessari per riparare gli ammaloramenti creatisi nel periodo dei transiti medesimi (il confronto andrà eseguito mediante un preventivo stato di consistenza da eseguire prima dell'inizio lavori);
  3. in alternativa al punto precedente, si potranno concordare dei lavori preventivi al piano viabile con i tecnici del Servizio Manutenzione Strade (orientativamente il tappeto stradale e/o risanamenti localizzati);
  4. quanto sopra esposto dovrà comunque essere preventivamente concordato tra la Ditta proponente e i tecnici provinciali preposti, fermo restando gli impegni presi.

24) i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque superficiali e profonde;

25) i fronti di scavo per la realizzazione del piano di sedime delle strutture fondali dovranno essere protetti o in alternativa interrotti ad un’altezza intermedia da una gradonatura larga almeno metri 1, assicurando un’inclinazione delle pareti non superiore a 60° al fine di garantirne la stabilità e determinare condizioni di sicurezza per le maestranze durante i lavori;

26)  durante l’esecuzione degli scavi si dovrà verificare l’omogeneità del terreno su tutta l’area di fondazione, sia sotto l’aspetto della consistenza, sia sotto quello dell’umidità. Qualora dovessero riscontrarsi macroscopiche disomogeneità sarà necessario assumere tutti quei provvedimenti atti a far sì che la fondazione appoggi su terreni con le medesime caratteristiche;

27)  prima dell’inizio dei lavori si dovrà provvedere alla realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche al fine di evitare l’interferenza con l’area dei lavori e soprattutto con quella di scavo;

28)  l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire in un periodo stagionale in cui le condizioni meteorologiche siano più favorevoli. Vanno comunque predisposti tutti i mezzi atti a far fronte ad eventuali impreviste avverse condizioni atmosferiche durante le fasi lavorative, condizioni che potrebbero favorire situazioni di instabilità nell’area dei lavori e nel suo intorno più prossimo;

29) durante le fasi di cantiere i depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei dovranno essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque, la collocazione all’interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali;

30)  i depositi temporanei inoltre non dovranno essere posti in prossimità di fronti di scavo al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi;

31)  si prescrive il massimo riutilizzo in loco del terreno scavato tramite trattamento a calce e/o rimodellamenti per almeno i quantitativi proposti e prevedendo il trasporto in discarica solo come soluzione di emergenza;

32)  l'esecuzione dei lavori non dovrà arrecare alcun danno a piante, terreni e scoli esistenti nelle immediate adiacenze dell'area direttamente interessata dall'intervento autorizzato;

33) gli scavi dovranno essere limitati al minimo necessario per la realizzazione delle opere e le operazioni dovranno seguire quanto indicato nella relazione geologica allegata al progetto;

34) in corrispondenza delle piazzole e della viabilità interna all’impianto dovrà essere curata attentamente la regimazione delle acque superficiali, che dovranno essere convogliate in maniera idonea verso i collettori naturali;

35)  tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" della Regione Emilia-Romagna. Dovranno inoltre essere adottate le indicazioni di cui alla relazione geologica allegata al progetto a firma del Dott. S. Carosi (settembre e dicembre 2011);

36)  si prescrive di mantenere attivo, per un periodo di almeno 3 anni dalla data di inizio lavori, il monitoraggio del versante orientale con letture annuali dei tubi inclinometrici installati. Le letture dovranno essere trasmesse alla Regione Emilia-Romagna – Servizio VIPSA e alla Comunità Montana dell’Appennino Bolognese entro il mese di dicembre di ogni anno;

37)  il taglio, lo sfrondamento e l’estirpazione delle piante e dei cespugli deve essere limitato allo stretto indispensabile per la realizzazione delle opere e le ramaglie tagliate devono venire prontamente rimosse, inoltre a lavori ultimati deve essere prontamente eseguito l’inerbimento di tutte le scarpate interessate dagli interventi;

38) per il contenimento delle polveri e delle emissioni in atmosfera durante le fasi di cantiere, si richiedono le seguenti misure mitigative:

  1. umidificare le aree di lavoro e i cumuli di materiale,
  2. limitare la velocità dei mezzi sulle strade non pavimentate; bagnare le strade non pavimentate nei periodi secchi,
  3. lavare gli automezzi di cantiere,
  4. limitare le attività che comportano l’emissione di polveri nelle giornate di vento teso e/o diretto verso ricettori sensibili,
  5. adozione di macchine operatrici di recente costruzione e, in ogni caso, verifica della continua manutenzione dei mezzi e delle attrezzature (lubrificazione, sostituzione pezzi usurati o inefficienti, controllo e serraggio giunzioni, bilanciatura, verifica allineamenti, verifica tenuta pannelli di chiusura, etc),
  6. installazione di vasca e spruzzatori per il lavaggio ruote e automezzi pesanti prima della immissione sulla viabilità provinciale,
  7. telonatura dei mezzi di trasporto materiali polverulenti;

39) dovrà essere realizzato un monitoraggio acustico al momento dell’entrata in esercizio del nuovo impianto, al fine di verificare con certezza se il criterio differenziale sia applicabile o meno e, nel primo caso, determinarne il rispetto attraverso interventi di mitigazione;

40) le modalità di esecuzione del monitoraggio acustico e la valutazione dei dati ottenuti al fine di valutare eventuali interventi per garantire il rispetto del criterio differenziale dovranno essere concordati tramite la trasmissione della proposta di monitoraggio e dei successivi dati di rilevamento alla sezione Arpa provinciale di Bologna;

41) durante le attività di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni acustiche sia mediante l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee;

42) anche in relazione alle specie di interesse conservazionistico regionale e comunitario rilevate e ai rapaci individuati, si prescrive la realizzazione del monitoraggio almeno di cinque anni per l’avifauna e chirotterofauna, in quanto solo tre anni di monitoraggio potrebbero risultare poco significativi, e recependo le seguenti ulteriori specificazioni:

  1. i periodi di monitoraggio previsti devono essere estesi così come i gruppi di specie da rilevare al fine di costruire un Piano di monitoraggio completo, come di seguito indicato:
    • i. Avifauna migratoria  (PRIMAVERA)  10 Marzo - 15 Maggio
    • ii. Avifauna migratoria  (AUTUNNO)  20 Agosto – 10 Novembre
    • iii.  Aquila reale   1 Gennaio - 1 Giugno
    • iv.  Avifauna nidificante  15 Aprile - 15 Luglio
  2. al fine di compensare i possibili impatti sulla avifauna locale, la Ditta proponente dovrà provvedere all’installazione di almeno n. 40 cavità artificiali per uccelli e chirotteri di dimensioni e materiale idonei;
  3. la scelta e l'installazione delle cavità artificiali deve essere effettuata da tecnico naturalista abilitato eventualmente concordata con i Servizi provinciali e/o regionali competenti del settore faunistico;

43) è opportuno prolungare il periodo di monitoraggio, per omologare la raccolta dati ad altri monitoraggi già in essere per impianti già realizzati nella Provincia di Bologna, allo scopo di poter fare raffronti futuri e valutazioni in merito;

44) si chiede al Proponente di inviare annualmente un Report delle attività di monitoraggio entro il mese di dicembre dell’anno relativo al Servizio competente in materia di impatto ambientale della Provincia di Bologna e al Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna al fine di valutarne l’entità ed apportare nel caso azioni di mitigazione e riduzione degli eventuali impatti;

45) prima dell'acquisizione dell'Autorizzazione Unica, il Proponente dovrà fornire il Piano di monitoraggio adeguato alle prescrizioni sopra riportate e firmato da un Tecnico abilitato;

46) sulla base degli esiti del monitoraggio potrà essere chiesto al proponente di apportare modifiche alla durata, alle tempistiche e alle modalità di rilevamento e potrà essere richiesto di prolungare il monitoraggio stesso;

47) al fine di un corretto inserimento paesaggistico degli interventi previsti dovranno essere rispettate tutte le indicazioni progettuali riportate nella Relazione paesaggistica.

48) le torri dovranno avere un tono di colore grigio chiaro opaco, per meglio mimetizzarsi con  colori atmosferici dominanti, vista la posizione di crinale dell’impianto, secondo quanto anche previsto dalla Linee Guida del MiBac;

49) le fondazioni delle nuove torri non dovranno essere lasciate scoperte, ma dovranno essere ricoperte con ghiaia o “stabilizzato”;

50) dovrà inoltre essere predisposto uno specifico progetto di ripristino paesaggistico delle aree interessate dall’impianto eolico, da prevedere, con adeguate garanzie, alla conclusione dell’attività produttiva  dell’impianto stesso

51) dovranno essere attuate le seguenti mitigazioni e compensazioni ambientali:

  1. interventi volti alla riduzione del consumo energetico sugli impianti esistenti per l’illuminazione pubblica, consistenti indicativamente nell’installazione di 10 centraline per la regolazione del flusso luminoso (consentono la regolazione della potenza erogata a circuiti di lampade mediante un’azione di riduzione lineare della tensione di alimentazione secondo cicli programmabili in valore ed in tempo);
  2. riqualificazione degli impianti per l’illuminazione pubblica della frazione di Cedrecchia con la finalità della riduzione del consumo energetico;
  3. interventi tesi ad agevolare la fruizione naturalistica dell’area dell’impianto eolico,
  4. tali misure potranno essere messe in atto a seguito dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto eolico. 

b)  di dare atto che il Comune di San Benedetto Val di Sambro e la Provincia di Bologna hanno espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 9/99 all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera; 

c)  di dare atto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggi  Emilia, ha espresso il proprio parere positivo in merito all’Autorizzazione Paesaggistica con parere Prot. n. 450 del 12/1/2012, acquisita al protocollo regionale con PG. 2012.8730 del 13/1/2012 che costituisce l’allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

d)  di dare atto che il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha rilasciato con Prot. 923 del 9/2/2012, acquisito in Regione con PG. 2012.39101 del 14/2/2012, l’Autorizzazione Paesaggistica per la realizzazione del progetto che costituisce l’allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

e)  di dare atto che la Comunità Montana dell’Appennino Bolognese ha rilasciato per quanto di competenza parere favorevole alla realizzazione del progetto con nota PG.2012.9035 del 13/1/2011 che costituisce l’allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

f)  di dare atto che l’Autorità di Bacino del Reno ha rilasciato per quanto di competenza parere favorevole alla realizzazione del progetto con nota PG.2012.9077 del 13/1/2011 che costituisce l’allegato 5 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

g)  di dare atto che il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha rilasciato con Prot.703 del 30/01/2012, acquisito in Regione con PG. 2012.30993 del 06/02/2012, il permesso di costruire per l’impianto eolico che costituisce l’allegato 6 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

h)  di dare atto che ARPA sezione Bologna ha rilasciato con nota PGBO n. 485 del 13/1/2012, acquisita in Regione con PG.2012.20998 del 25/1/2012 parere favorevole con prescrizioni al progetto che costituisce l’allegato 7 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

i)  di dare atto che la Valutazione di incidenza ai sensi della L.R. 7/04 di competenza della Provincia di Bologna è compresa all’interno del Rapporto Ambientale di cui al p.to 3.12;

j)  di dare atto che il proponente sulla base della prescrizione n. 45 del Rapporto Ambientale ha fornito il Piano di Monitoraggio per l’avifauna e la chirotterofauna conforme a quanto richiesto con nota PG.2012.30948 del 6/2/2012;

k)  ENAC e ENAV non hanno partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, non hanno firmato il rapporto ambientale che costituisce l’allegato 1 della presente delibera e non hanno inviato un proprio formale parere; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

l)  il comando provinciale dei vigili del fuoco, enel, terna e l’aeronautica militare non hanno partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, ma hanno fornito i rispettivi pareri e nulla osta di competenza che sono ricompresi all’interno del Rapporto Ambientale di cui al p.to 3.12;

m)  di dare atto che la presente procedura si conclude quindi positivamente, fermo restando la necessità di acquisire la Autorizzazione Unica presso la Provincia di Bologna e fatti salvi gli atti di assenso comunque denominati che si rendessero eventualmente necessari in relazione alla progettazione esecutiva;

n)  di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R .18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Edison Energie Speciali SpA;

o)  di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Bologna, al Comune di San Benedetto Val di Sambro, all’ARPA Sez. Prov. Bologna, all’AUSL di Bologna, alla Comunità Montana dell’Appennino Bolognese, alla Autorità di Bacino del fiume Reno, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Bologna, Comando provinciale vigili del fuoco di Bologna, ENEL, TERNA, Comando militare esercito Emilia-Romagna, Aeronautica militare, Ministero Sviluppo Economico-Ispettorato Emilia-Romagna, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti USTIF, Ministero della Difesa-Direzione generale dei lavori e del demanio, Ministero sviluppo economico UNMIG, ENAV, ENAC;

p)  di stabilire, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del presente atto;

q)  di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

r)  di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 

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