SUPPLEMENTO SPECIALE N.108 DEL 08.06.2016

Relazione

Premessa

La riforma recata dalla legge regionale n. 13 del 2015 ha rappresentato il primo passo del riordino delle funzioni amministrative e della definizione del nuovo ruolo istituzionale dei soggetti del governo territoriale. In coerenza ed in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo VI - Sanità e politiche sociali - della medesima legge, il presente progetto di legge si propone la prosecuzione del percorso di riforma avviato alla legge n. 13.

L'articolo 65 della l.r. n. 13 del 2015, in particolare, oltre a riconoscere alla Regione la titolarità delle funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese tra quelle indicate dalla legge n. 56 del 2014 come fondamentali, stabilisce che con successive leggi regionali si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed educativo.

L'intervento legislativo in oggetto, quindi, ha l'obiettivo di completare il processo di riordino normativo in conformità con il nuovo assetto delle funzioni stabilito dall'articolo 65, nonché assicurare sul territorio regionale un’adeguata articolazione della funzione amministrativa, in coerenza con quanto individuato dalla L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 sul riordino territoriale.

Il progetto di legge interviene aggiornando ed armonizzando la disciplina vigente nelle diverse materie afferenti alle politiche sociali, al Terzo settore, alle politiche per le giovani generazioni e alle politiche abitative, rispetto al nuovo assetto istituzionale regionale e locale.

Le modifiche legislative proposte coinvolgono principalmente le seguenti leggi:

  • l.r. n. 2 del 2003 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali;
  • l.r. n. 5 del 2004 in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;
  • l.r. n. 34 del 2002 riguardante la valorizzazione delle associazione di promozione sociale;
  • l.r. n. 12 del 2005 riguardante la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato;
  • l.r. n. 14 del 2008 in materia di politiche per le giovani generazioni;
  • l.r. n. 24 del 2001 in materia di politiche abitative.

Di seguito si illustrano le varie parti del progetto di legge, che si compone di sei Titoli e di 60 articoli.

Il Titolo I, composto di un articolo, chiarisce l'oggetto e le finalità del progetto di legge, come sopra riportato.

Il Titolo II, suddiviso in tre Capi, è dedicato alle modifiche legislative in materia di servizi sociali

Il Capo I del Titolo II riguarda le modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali

Tale Capo modifica la L.R. n. 2 del 2003 per adeguare il testo alle innovazioni introdotte dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e dalla successiva L.R. n. 13 del 2015 con particolare riferimento alle disposizione relative alla città metropolitana e alle province.

La L.R. n. 2 del 2003, in attuazione della L. 328/2000 prevedeva un ruolo delle province nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ruolo venuto meno a seguito della recente normativa nazionale e regionale che ha sottratto loro le specifiche competenze in area sociale. Si viene quindi a rendere necessario un aggiustamento della normativa vigente in tal senso.

La quasi totalità delle modifiche previste a questo capo riguardano quindi la eliminazione del ruolo delle Province nella costruzione del sistema territoriali dei servizi e degli interventi sociali previsti dalla L.R. n. 2 del 2003.

È bene però sottolineare che il nuovo assetto normativo e istituzionale previsto dalle citate riforme, nonché gli orientamenti presi negli ultimi anni dalla regione con atti e linee guide richiede un più corposo adeguamento della normativa di area sociale e possibilmente una ricomposizione in un testo unitario.

Tale adeguamento è però rimandato di qualche tempo in attesa che si compia in maniera definitiva e stabile il processo di riordino istituzionale avviato.

Pertanto quelli qui proposti sono i necessari e imprescindibili aggiustamenti che servono a garantire l'adeguamento della normativa preesistente.

L'articolo 2, di modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2003, contiene i necessari aggiornamenti dei riferimenti normativi richiamati dalla norma stessa. I nfatti, viene chiarito che le norme contenute nella legge n. 2 del 2003 vengono dettate in conformità a quanto previsto dalla vigente legge regionale di Riforma del sistema di governo regionale e locale, n. 13 del 2015.

L'articolo 3 modifica l'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2003, che disciplina i servizi e gli interventi del sistema locale. In particolare, si prevede che gli interventi a sostegno all'inserimento lavorativo delle persone disabili e in condizioni di fragilità e vulnerabilità tengono conto anche degli obiettivi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari).

L'articolo 4 modifica l'articolo 6 e propone l'aggiornamento dei riferimenti alle forme e agli organismi di consultazione e partecipazione previsti dall'attuale ordinamento regionale al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali.

L'articolo 5 propone un aggiornamento all'articolo 9, al fine di eliminare il riferimento, tra le agevolazioni tariffarie d'imposta, ad un'imposta comunale non più applicabile.

L'articolo 6 prevede modifiche all'articolo 12, che disciplina gli assegni di cura, e coerentemente con quanto previsto in generale dalla normativa regionale, individua la competenza della Giunta regionale per l'approvazione di direttive. Si è inoltre voluto adeguare le procedure in materia di concessione di benefici economici secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente.

L'articolo 7 aggiorna l'articolo 16, eliminando i riferimenti normativi non più vigenti.

All'articolo 8, di modifica dell'articolo 19, viene eliminato il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale. Viene inoltre esplicitato meglio il raccordo tra il Sistema Informativo Integrato di interventi e servizi sociali regionale e il Sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale, come previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000.

All'articolo 9, che modifica l'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2003, viene eliminato il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale.

Lo stesso tipo di intervento è proposto dall'articolo 10, che modifica l'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2003.

L'articolo 11, che modifica l'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, introduce la possibilità che il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, che di norma ha durata triennale conservi la sua efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.

L'articolo 12 propone la completa riscrittura dell'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2003, e prevede l'aggiornamento dei riferimenti al Sistema Informativo Integrato di interventi e servizi sociali regionale. Ne esplicita il raccordo con Sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale, previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000. Ne chiarisce ed amplia i contenuti e l'utilizzo, in relazione alle evoluzioni degli ultimi anni. Elimina il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale. Aggiorna i riferimenti normativi in termini di tutela della Privacy. Chiarisce le modalità con cui la Regione si collega ai sistemi informativi dei soggetti operanti nel sistema di servizi per l'acquisizione dei dati necessari ad alimentare il S istema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale e nazionale.

L'articolo 13 tratta delle modifiche all'articolo 29, e introduce la possibilità che il Piano di zona di ambito distrettuale, che di norma ha durata triennale conservi la sua efficacia fino all'entrata del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali successivo.

Viene, inoltre, eliminato il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale, e sono aggiornate le modalità di approvazione del Piano di zona.

L'articolo 14 interviene modificando l'articolo 30, per eliminare i riferimenti alla normativa sulle comunità montane, ormai abrogata.

L'articolo 15 prevede aggiornamenti dei riferimenti normativi sul difensore civico, contenuti all'articolo 33.

Agli articoli 16 e 17, rispettivamente dedicati alle modifiche degli articoli 34 e 36 della legge regionale n. 2 del 2003, viene eliminato il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale.

L'articolo 18 si occupa delle modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003, sull'accreditamento. Vengono eliminati il riferimento alla Conferenza Regione Autonomie Locali, in quanto sostituita dal Consiglio delle Autonomie Locali, ed il riferimento temporale del 31 dicembre 2006 per l'individuazione dei servizi il cui esercizio è subordinato all'accreditamento, in quanto limitante rispetto alla possibilità di ulteriori individuazioni.

Inoltre, viene posta in capo alla Regione, e non più alla Provincia, la funzione di monitoraggio sull'attuazione del sistema di accreditamento.

L'articolo 19 propone i necessari aggiornamenti normativi rispetto all'attuale disciplina regionale sul volontariato, modificando così l'articolo 44.

All'articolo 20, di modifica all'articolo 45, si aggiornano i riferimenti alla disciplina sulla formazione.

Le modifiche all'articolo 47, a cura dell'articolo 21 del progetto d legge, sono volte ad eliminare i riferimenti alle Province.

L'articolo 22, che modifica l'articolo 66, prevede l'abrogazione delle norme di carattere transitorio che hanno già esplicato i propri effetti e precisa, al comma 5, le funzioni rimanenti confermate in capo alla Regione ed a i Comuni in materia di IPAB. Questa specificazione consente di eliminare definitivamente gli articoli della l.r. n. 3/99 che specificavano le funzioni regionali e comunali in questa materia.

Il Capo II del Titolo II riguarda le modifiche alla legge regionale n. 5 del 2004 in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati

Anche la legge regionale 5/04 necessita di una revisione conseguente l'attuazione della L.R. 21, in particolare per quanto attiene le funzioni delle province nell'ambito della programmazione, promozione, attuazione degli interventi per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri.

Si è inoltre colta l'occasione per abrogare l'organismo della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, in quanto si ritiene abbia esaurito la sua funzione, poiché ad oggi si sovrappone nelle sue attività fondamentali (confronto, proposta, verifica) ad altri organismi previsti in forza di norma: il Consiglio delle autonomie locali per quanto attiene i comuni e loro forme associative, i tavoli di concertazione con le organizzazioni sindacali, la Conferenza Regionale del Terzo settore, nonché il Tavolo di coordinamento regionale in capo alla Prefettura di Bologna in materia di flussi non programmati. Inoltre la componente degli stranieri, venendo meno il ruolo delle province, perde il carattere della rappresentatività a livello territoriale. Si ritiene che il confronto con rappresentanze e forme partecipative di cittadini stranieri possa essere comunque garantito attraverso un'attività sistematica di monitoraggio, promozione e confronto posta in capo alla regione, come previsto dalla modifica introdotta all'articolo 8.

Inoltre la soppressione della consulta consentirà un risparmio in termini economici, derivante dall'eliminazione dei gettoni di presenza, ed amministrativi, connesso alle procedure necessarie all'erogazione dei gettoni.

Di seguito brevemente la descrizione delle modifiche ed integrazioni apportate ai singoli articoli.

All'articolo 23, di modifica all'articolo 3, vi ene eliminato il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni in area sociale nonché modificato il riferimento alla Conferenza Regione Autonomie Locali, in quanto sostituita dal Consiglio delle Autonomie Locali.

Viene inoltre eliminato al comma 3, lettera c), il riferimento alla programmazione di livello provinciale, in quanto sono abrogati gli articoli 4 e 11, e richiamata la funzione di indirizzo e finanziamento degli interventi realizzati dai comuni di cui al successivo articolo 5. Quest'ultimo è a sua volta modificato dall'articolo 24 del progetto di legge, ai fini dell'armonizzazione con le disposizioni in materia di riordino delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21.

L'articolo 25, di modifica all'articolo 8 della l.r. 5 del 2004, ridefinisce gli ambiti territoriale di riferimento per la costituzione delle consulte, eliminando il livello provinciale, coerentemente alle previsioni della L.R. 13/2015 in materia di funzioni in area sociale, e riallineandoli alle disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21.

Viene inoltre inserita la previsione di una funzione di monitoraggio in capo alla Regione delle esperienze di partecipazione e rappresentanza a livello locale, con l'obiettivo di promuovere occasioni di confronto diretto e riflessione sui temi dell'integrazione con i cittadini stranieri.

All'articolo 26, modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 9 della l.r. n. 5 del 2004, dove vi ene eliminato il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale.

L'articolo 27 del progetto di legge interviene sull'articolo 15 ai fini dell'armonizzazione con le disposizioni in materia di riordino delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21.

L'articolo 28 modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 5 del 2004, ridefinendo i soggetti competenti per gli interventi di politiche del lavoro in coerenza con quanto previsto dalla citata L.R 13/2015 nonché della L.R 14/2015 avente oggetto il sostegno all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.

L'articolo 29 introduce all'articolo 18 della l.r. n. 5 del 2004 il riferimento alle Unioni di Comuni e i necessari aggiornamenti dei richiami normativi in materia di volontariato.

Il Capo III del Titolo II ha per oggetto ulteriori modifiche in ambito sociale.

Il capo è composto da due articoli, dedicati rispettivamente alle modifiche della legge regionale n. 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) e alle modifiche della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna).

L'articolo 30 modifica nello specifico l'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1997, prevedendo che l'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana sia d'ora in poi redatto dalla Regione.

L'articolo 31 modifica, all'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2008, la cadenza temporale della “Relazione sullo stato delle iniziative rivolte alla popolazione carceraria della regione” da presentare in assemblea legislativa, portandola da annuale e triennale. Questa disposizione, ispirata al principio di semplificazione, determina l'allineamento con quanto previsto per relazioni delle clausole valutative di norma contenute nelle leggi regionali.

Il Titolo III è dedicato alle modifiche legislative in materia di Terzo settore

Il Titolo è suddiviso in due Capi, specificamente dedicati alla L.R. n. 34 del 2002, di disciplina dell'associazionismo di promozione sociale, e alla L.R. n. 12 del 2005, di disciplina in materia di volontariato, entrambe già modificate e aggiornate dalla L.R. n. 8 del 2014 che ha sostanzialmente anticipato il superamento delle funzioni provinciali riportando le competenze relative alla gestione dei registri di cui alle richiamate leggi regionali n. 34 del 2002 e n. 12 del 2005 in capo alla Regione. L'attuale proposta legislativa è quindi finalizzata ad apportare modeste modifiche e precisazioni ad un quadro legislativo già sostanzialmente aggiornato, modifiche la cui necessità ed opportunità si è resa evidente in fase di prima applicazione del variato impianto normativo.

Il Capo I riguarda modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002

L'articolo 32 apporta modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 34 del 2002, prevedendo che l'iscrizione nel registro regionale comporta il diritto di iscrizione, su semplice istanza delle associazioni di promozione sociale interessate, nei registri locali istituiti dai Comuni, ovvero alle loro Unioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della L.R. n. 8 del 2014.

L'articolo 33 apporta modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 34 del 2002, prevedendo l'istituzione di una sezione speciale del registro regionale nella quale siano automaticamente iscritte le articolazioni territoriali delle associazioni iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e i circoli a esse affiliati. Ciò al fine di ricondurre in un unico strumento di rilevazione tutti i soggetti che hanno titolo a beneficiare delle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

L'articolo 34 sostituisce l'articolo 9 della L.R. n. 34 del 2002, mantenendo da una parte forme di finanziamento alle associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale iscritte e, dall'altra, l'istituzione di centri di servizio a cui assegnare contributi per la realizzazione di attività di sostegno e qualificazione delle associazioni di promozione sociale iscritte, erogando prestazioni sotto forma di servizi offrendo consulenza e assistenza qualificata, strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, nonché assumendo iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad associazioni di promozione sociale.

L'articolo 35 apporta modifiche all'articolo 16 della L.R. n. 34 del 2002 al fine di definire con più chiarezza le modalità e le condizioni di accesso per le associazioni ai benefici contenuti nel medesimo articolo 16.

Il Capo II riguarda modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005

L'articolo 36 apporta modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 12 del 2005, prevedendo che l'iscrizione nel registro regionale comporta il diritto di iscrizione, su semplice istanza delle organizzazioni di volontariato interessate, nei registri locali istituiti dai Comuni, ovvero alle loro Unioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della L.R. n. 8 del 2014.

Il TITOLO IV è dedicato alle modifiche legislative in materia di politiche per le giovani generazioni

Oltre che procedere al doveroso adeguamento alla legge 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, tramite la soppressione del ruolo delle province in ambito sociale o alla diversa allocazione di organismi originariamente provinciali, la modifica alla L.R. 28 luglio 2008, n.14 rappresenta l'occasione per rettificare alcuni aspetti che, nell'applicazione di questi anni, si sono dimostrati bisognosi di alcuni aggiustamenti.

Si fa riferimento, in particolare, all'articolo 14 (Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative), a proposito del quale l'esperienza di questi anni ha insegnato che il valore aggiunto di questa offerta è rappresentata dalla connessione in rete dei singoli interventi anche tramite il collegamento all'interno dei Piani territoriali per il benessere sociale (c.d. Piani di zona). Si tratta di una pratica virtuosa già in atto in alcune zone della regione, ma da promuovere con sistematicità.

Nello stesso senso va la rivisitazione della norma sugli oratori, nella quale si riconosce il particolare valore degli stessi per l'accoglienza e l'educazione degli adolescenti, fase particolarmente delicata della vita dei ragazzi, nella quale, in particolare, è importante un lavoro di “rete”.

Anche in questo campo si è ritenuto importante ribadire il ruolo del terzo settore e il concetto di sussidiarietà.

In più di un articolo (articoli 11 e 19 della l.r. n. 14 del 2008) si fa riferimento al ruolo delle agenzie educative, denominazione generale, nella quale sono comprese scuole e servizi educativi, ma anche oratori, biblioteche, associazioni culturali, tutti luoghi propri del tempo extrascolastico, ma tuttavia portatori di un plafond educativo, certamente in grado di influenzare l'educazione dei ragazzi.

Per quanto riguarda le forme di accoglienza dei ragazzi fuori famiglia, si è trascritto quanto contenuto nella legge statale 184/83 (articolo 31).

Rispondono all'esigenza di attuare i contenuti dell'articolo 65 della L.R. n. 13 del 2015 sul riordino istituzionale, le modifiche agli articoli 6, 9,19, 23, 24, 37 e 38, nonché l'abrogazione degli articoli 5 e 20.

L'articolo 37, che modica l'articolo 2, è stato inserito il ruolo delle famiglie, quali soggetti da valorizzare, quale sede privilegiata della crescita dei ragazzi.

L'articolo 39, che modifica l'articolo 7, prevede che la Regione individui i compiti e gli obiettivi della sezione Giovani dell'osservatorio regionale.

L'articolo 41, che modifica l'articolo 11, come l'articolo 45, che modifica l'articolo 19, prevede il riferimento al ruolo delle agenzie educative, denominazione generale, nella quale sono compresi scuole e servizi educativi, ma anche oratori, biblioteche, associazioni culturali e sportive, ma tuttavia portatori di un plafond educativo in grado di influenzare l'educazione dei ragazzi.

L'articolo 42, modifica l'articolo 12. Al comma 1 si è fatto riferimento alle nuove tecnologie, tra le quali i social network, per adeguare il testo allo stato attuale, che impone di considerarli strumenti prioritari dei ragazzi, e, dunque, necessitanti di idonea educazione.

Nel nuovo comma 1 bis) sono state inseriti, tra i soggetti con i quali è raccomandato la stipula di convenzioni, anche le scuole e l'associazionismo.

L'articolo 43 prevede la sostituzione dell'articolo 14.

Anzitutto viene esplicitato che le iniziative e i servizi rivolti ai ragazzi nel tempo extrascolastico, sono riconducibili anche alla dimensione del Piano di Zona, per favorire il lavoro di rete e prevenire la frammentazione delle attività.

Si riconosce inoltre più ampiamente il ruolo e la funzione delle attività rivolte ai ragazzi promosse dagli oratori, anche per la prevenzione alla dispersione scolastica, e se ne sottolinea il lavoro di comunità, a vantaggio della comunità locale, in rete con i servizi presenti sul territorio.

Si modifica infine il riferimento alla denuncia di inizio attività con la dicitura “segnalazione certificata di inizio attività”, conforme all'attuale formulazione dell'articolo 19 della legge 241/90.

L'articolo 44, aggiorna il ruolo e le funzioni dei Centri per le famiglie previste all'articolo 15.

L'articolo 46, sostituisce l'articolo 21. Nell'articolo 21 trova nuova collocazione uno strumento che, nel tempo, ha dimostrato la sua efficacia. Il coordinamento tecnico provinciale per l'infanzia e l'adolescenza ha modificato il suo bacino in territoriale ed è collocato presso la CTSS, con il compito di raccordare le politiche in materia di infanzia e adolescenza dei vari distretti. Strumento tecnico del coordinamento è l'ufficio di supporto della CTSS.

L'articolo 47, modifica l'articolo 22. Si è qui voluto sottolineare il ruolo di unico luogo politico di osservazione e proposta alla Giunta regionale delle politiche complessive in materia di infanzia e adolescenza, evitando riferimenti di settore non più necessari.

All'articolo 48, che modifica l'articolo 23 e all'articolo 49, che modifica il 24, è stato eliminato, ogni riferimento alle province e agli organismi soppressi in altri articoli.

L'articolo 50, inserisce la lettera b bis al comma 1 dell'articolo 25, per consentire il riferimento a nuove forme di sostegno psicologico dei ragazzi in ospedale, tra le quali si ricorda tra tutte la c.d. “clownterapia”.

L'articolo 51, modifica l'articolo 26. In questo articolo è stata conservata la competenza provinciale (e della città metropolitana di Bologna) in materia di handicap in ambito scolastico, in coerenza con quanto previsto in materia dalle leggi regionali 26/01 (art. 5) e 12/03 (artt. 12 e 23).

L'articolo 52, che sostituisce l'articolo 31, elimina il riferimento alla pari dignità di affidamento familiare e accoglienza in comunità e si trascrive quanto previsto dal testo originario della legge statale (Legge 4 maggio 1983, n.184 e ss. mm.) in materia di accoglienza in comunità, aggiornandolo con la più recente disciplina regionale.

Gli articoli 53 e 54 aggiornano rispettivamente la disciplina contenuta negli articoli 37 e 38 della l.r. n. 14 del 2008, e sono volti principalmente all'eliminazione del ruolo delle Province.

L'articolo 55 prevede la sostituzione dell'articolo 42 in materia di mobilità e cittadinanza europea.

Oltre all'eliminazione del ruolo delle province e la previsione esplicita di quello delle Unioni dei Comuni, si propone un aggiornamento dei riferimenti all'ordinamento europeo in materia, ormai superata dall'attuale disciplina indicata nel Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'istituzione del programma “Erasmus +” per il periodo 2014-2020.

Il TITOLO V è dedicato alle modifiche legislative in materia di politiche abitative.

Con la modifica di legge che qui si illustra si inserisce nella L.R. n. 24 del 2001 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) una disposizione che riconosce alla Regione la competenza ad autorizzare la trasformazione della proprietà degli alloggi realizzati con contributi pubblici da indivisa a individuale e che individua i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni.

La competenza regionale al rilascio delle autorizzazioni era già implicitamente riconosciuta nell’impianto normativo della L. n. 179 del 1992 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”, della L.R. n. 24 del 2001 e negli atti attuativi regionali, ma appare ora opportuno esplicitare in legge tale competenza, in relazione ad una generale esigenza di riordino e armonizzazione istituzionale (L.R. n. 13 del 2015).

La proprietà indivisa è un istituto tradizionalmente riconducibile alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le quali sono delle società cooperative, a responsabilità limitata, costituite e formate da persone che si “associano” pagando una quota del capitale sociale e ottenendo l’assegnazione dell’alloggio in godimento (cioè in uso) a canone agevolato, in genere senza diventarne mai proprietarie: tale rapporto si definisce “godimento permanente”. Gli alloggi rimangono di proprietà della cooperativa fino a quando la società non si scioglie e conseguentemente vengono trasferiti all'ente previsto per legge.

La disciplina regionale, art. 14, comma 1, L.R. n. 24/2001, prevede che gli alloggi destinati alla locazione permanente possono essere realizzati dai Comuni, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa o loro Consorzi, da imprese di costruzione o loro consorzi e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e in caso di cessazione o cambiamento di attività, siano tenuti, in base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto nella convenzione di cui all'articolo 12, comma 4, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al comune. Sono fatti salvi i casi di fusione tra operatori nonché i casi di cessione delle abitazioni, qualora ciò sia consentito dalla convenzione debitamente trascritta nei registri immobiliari, la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate e l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla prosecuzione della locazione secondo quanto previsto dalla convenzione e alla cessione degli immobili a titolo gratuito al comune in caso di cessazione o cambiamento di attività.

Lo Stato e la Regione hanno nel tempo favorito, attraverso agevolazioni e contributi, la realizzazione di alloggi a proprietà indivisa. Con questa partecipazione pubblica si mirava a rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e di particolari categorie sociali mediante l’offerta di abitazioni in locazione a canone ridotto rispetto ai valori di mercato.

A partire dal 1992, in base all'art. 18 della L. 179/92, le cooperative a proprietà indivisa possono procedere alla cessione della proprietà degli alloggi a favore dei propri soci, ricorrendo particolari situazioni ed a specifiche condizioni.

L’articolo 18 della legge n. 179/1992 detta un discrimine temporale per tale operazione, riferendosi infatti agli alloggi realizzati con agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della medesima legge. La stessa disposizione individua la Regione quale soggetto competente al rilascio di tale provvedimento, stabilendo una serie di condizioni, tra le quali la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo della società, la modifica della convenzione comunale e l’adesione del 50 per cento degli alloggi facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione. In attuazione di tale previsione normativa la Regione ha emanato la delibera di Consiglio regionale n. 868 del 26 marzo 1998, che disciplina le procedure per la cessione in proprietà degli alloggi ai soci assegnatari delle cooperative a proprietà indivisa.

Successivamente la Regione ha ritenuto di consentire anche agli operatori proprietari degli alloggi realizzati con contributi pubblici concessi dopo l’entrata in vigore della Legge n. 179/92 la trasformazione del titolo di proprietà degli alloggi (da proprietà indivisa a individuale) e con la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 35 del 2011 ha definito le condizioni per effettuare la trasformazione. Tale disciplina regionale va aggiornata in relazione ai cambiamenti negli assetti economici e sociali della nostra realtà. Tra le condizioni richieste dalla D.A.L. n. 15/2015 si sottolinea quella relativa alla necessità che la trasformazione riguardi l’intero intervento oggetto del finanziamento pubblico. Quest'aspetto va rivisto a causa della situazione di perdurante difficoltà economica a carico delle famiglie e del settore edilizio, che determina una crescente difficoltà a realizzare l’adesione alla trasformazione da parte di tutti i soci assegnatari o locatari degli alloggi e un forte interesse anche delle cooperative o imprese proprietarie ad effettuare la trasformazione per salvaguardare quei settori o rami di attività dall’attuale crisi edilizia.

La finalità perseguita mediante i provvedimenti, statali e regionali richiamati, è stata quella di favorire l’acquisizione della proprietà delle abitazioni realizzate con contributi pubblici da parte di coloro che ne hanno ottenuto la locazione (da parte dell’impresa) o il godimento permanente (da parte della cooperativa), restituendo parte del contributo ricevuto.

Ora con la modifica di legge proposta all'articolo 56, che modifica l'articolo 4 della L.R. 24 del 2001, si riconosce, in via generale, alla Regione la possibilità di autorizzare gli operatori di cui all’articolo 14 (fatta esclusione del Comune) a cedere il patrimonio destinato a locazione o godimento permanente (trasformando quindi la proprietà da indivisa a individuale), anche qualora il contributo sia stato concesso dopo l’entrata in vigore della Legge n. 179/1992, ribadendo espressamente che la funzione autorizzatoria resta in capo alla Regione anche a seguito del riordino istituzionale.

La procedura e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, relativa ai contributi concessi dopo la Legge n. 179/1992, verranno disciplinate con atto di Giunta regionale. Tale disciplina dovrà essere coerente con quanto stabilito dall'articolo 18 della L. 179/1992 e dovrà attenersi ai seguenti criteri:

  • l’operatore titolato ad attivare la procedura è quello che ha realizzato l’intervento con il contributo pubblico o che è subentrato ai sensi dell’art. 14, comma 1, L.R. n. 24 del 2001 (lettera a), comma 2 bis);
  • devono essere decorsi almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori (lettera b), comma 2 bis);
  • la proprietà sia acquisita dai soci già assegnatari in godimento o dai locatari (lettera c), comma 2 bis);
  • la richiesta di autorizzazione interessi almeno il 50 per cento degli alloggi facenti parte dell'intervento realizzato mediante il contributo pubblico; per gli alloggi non ricadenti nella autorizzazione deve essere rispettato il vincolo della destinazione a godimento o locazione permanente (lettera d), comma 2 bis);
  • siano fissati i parametri da utilizzare per la determinazione dell'ammontare dei contributi da restituire (lettera e), comma 2 bis);
  • gli importi da restituire siano rivalutati in base all'incremento percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, in una percentuale che non può superare il 75 per cento, a parte i casi in cui la percentuale sia fissata dalla normativa statale (lettera f), comma 2 bis). La rivalutazione monetaria delle somme da restituire risponde alla necessità di evitare un depauperamento delle risorse da destinare agli interventi per le politiche abitative. D’altra parte l’applicazione della percentuale è opportuna in ragione della vetustà degli alloggi e rappresenta una forma di compensazione del fatto che coloro che acquistano hanno avuto, fino al momento della trasformazione, una disponibilità dell’alloggio limitata all’uso. Si ricorda, a titolo esemplificativo, che a livello statale la percentuale del 75 per cento è stata prevista per l’aggiornamento del canone degli immobili adibiti ad uso d'abitazione dall’art. 24, della Legge n. 392/1978 e in caso di rilascio degli immobili dall’art. 6, comma 6, della Legge n. 431/1998;
  • le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei contributi siano finalizzate alla programmazione degli interventi previsti all'articolo 2, comma 1, L.R. n. 24 del 2001 (lettera g), comma 2 bis).

In ultimo vengono richiamati degli aspetti che attengono alle vicende che interessano gli alloggi non alienati (lettera h), comma 2 bis). Si tratta infatti di conciliare l’esigenza di quanti intendono acquisire la proprietà dell’alloggio rispetto a coloro che invece vogliono continuare in un regime a godimento o locazione permanente. Quindi gli alloggi che restano a proprietà indivisa possono essere venduti ma esclusivamente come complesso unitario ad un terzo, alle condizioni indicate all'articolo 14, comma 1, e possono essere oggetto di una successiva ed unica trasformazione, che può essere richiesta sia dall'operatore che ha realizzato l'intervento sia da un successivo subentrato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Il Titolo VI si occupa delle norme transitorie e finali.

All'articolo 57, con la norma di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 34 del 2002, si consente al la Giunta regionale di individuare con proprio atto i soggetti destinatari e i servizi di cui al medesimo comma, tenendo conto, ove possibile, al fine di assicurare continuità ai servizi in corso a favore delle associazioni di promozione sociale, dei rapporti attivati dalle Province entro il 30 giugno 2015 nel contesto dei Piani provinciali per il sostegno delle associazioni.

Con la previsione transitoria di cui all'articolo 58 si vuole chiarire che i procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione relativa ad alloggi realizzati con contributi concessi dopo l’entrata in vigore della L. n. 179 del 1992, in corso alla data di esecutività dell’atto di Giunta regionale, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della L.R. n. 24 del 2001, vengono conclusi e dispiegano i loro effetti secondo la disciplina prevista dal medesimo atto.

Restano fermi i procedimenti per i quali, alla data di esecutività della delibera di Giunta, è stata rilasciata dalla Regione l’autorizzazione.

L'articolo 59 contiene disposizioni di carattere finanziario volte a prevedere che la Giunta regionale con proprio atto possa provvedere all'adeguamento o all'istituzione dei capitoli già previsti nel bilancio regionale, che si rendessero necessarie a seguito delle modifiche apportate dalle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 5 del 2004, n. 34 del 2002, n. 12 del 2005, n. 14 del 2008, e n. 24 del 2001.

Nell'articolo 60 sono contenute:

  • l'abrogazione del Capo II del Titolo VII della Parte Seconda della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale); per le funzioni di Regione e Comuni relative alle IPAB in corso di trasformazione precedentemente previste in questo capo, si rimanda alle osservazioni riportate in merito alle modifiche all'articolo 66 della l.r. n.2 del 2003;
  • abrogazioni di articoli e norme della legge regionale n. 2 del 2003 contenenti riferimenti ad attività in capo alle Province, che non sono più titolari di funzioni di area sociale, o di competenze Comunali non più attuali (es. la lettera e) del comma 5 dell'articolo 15); è inoltre abrogato l'articolo 67 in quanto contenente disposizioni che hanno già esaurito la loro efficacia temporale;
  • abrogazioni di articoli e norme della legge regionale n. 5 del 2004 contenenti riferimenti ad attività in capo alle Province, in quanto non sono più titolari di funzioni di area sociale. A questa fattispecie appartengono in particolare gli articoli 4 (Funzioni delle province) e 11 (programmi provinciali per l'integrazione sociale). Sono inoltre abrogati gli articoli 6 e 7 relativi alla consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri, in un'ottica di semplificazione amministrativa e razionalizzazione delle risorse e delle attività in capo all'amministrazione regionale, in quanto le funzioni della Consulta sono in gran parte sovrapponibili a quelle di altri organi di confronto e concertazione regionali, previsti dalla normativa vigente. Inoltre l'eliminazione delle competenze in area sociale in capo alle province fa decadere il meccanismo di nomina dei rappresentanti degli stranieri;
  • l'abrogazione degli articoli 5 e 20 della legge regionale n. 14 del 2008 contenenti riferimenti ad attività in capo alle Province, che non sono più titolari delle funzioni previste nella materia disciplinata dalla medesima legge.

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