n.241 del 14.08.2013 periodico (Parte Seconda)

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45/2013 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale: Regolamento attuativo in materia di sospensione dell'assegno vitalizio, in applicazione dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 42/1995". Integrazione

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

Richiamata la L.R. 42/1995 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale”, ed in particolare l’art. 17, comma 4, che dispone: 

“L’erogazione dell’assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell’assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l’assegno è ripristinato con la cessazione dell’esercizio di tali mandati. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa stabilisce, con proprio regolamento, ulteriori cause di sospensione dell’erogazione dell’assegno vitalizio a seguito dell’assunzione di cariche pubbliche remunerate con indennità lorde mensili pari o superiori al 40 per cento dell’indennità di carica lorda mensile di cui all’articolo 2.”; 

Dato atto che con propria deliberazione n. 45 del 27 marzo 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 89 del 5 aprile 2013, è stato approvato il Regolamento in materia di sospensione dell’assegno vitalizio, che individua gli ulteriori casi di sospensione dell’istituto del vitalizio e ne disciplina le modalità attuative; 

Ritenuto di integrare le disposizioni di cui al punto 7 del suddetto Regolamento esplicitando tempi e modi del ripristino dell’assegno vitalizio; 

Dato atto che il suddetto punto 7 risulta, pertanto, così riformulato: 

7. La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha in ogni caso effetto dalla data di assunzione della carica. L'assegno è, in ogni caso, ripristinato, con decorrenza 1° giorno del mese successivo, con la cessazione dell'esercizio dei mandati relativi alle cariche sopraelencate 

Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 173 del 24/7/2007 recante "Parziali modifiche ed integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione n. 45/2003" 

Visto il parere di regolarità amministrativa allegato 

A voti unanimi 

 delibera: 

per i motivi esposti nelle premesse e qui integralmente riportati 

a) di procedere nell’ambito del Regolamento in materia di sospensione dell’assegno vitalizio, approvato con propria delibera n. 45 del 27 marzo 2013, all’integrazione delle disposizioni di cui al punto 7, che viene così riformulato: 

7. La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha in ogni caso effetto dalla data di assunzione della carica. L'assegno è, in ogni caso, ripristinato, con decorrenza 1° giorno del mese successivo, con la cessazione dell'esercizio dei mandati relativi alle cariche sopraelencate 

b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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