n.387 del 18.12.2024 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Deliberazione n. 364/2018 e successive modifiche e aggiornamenti. Disposizioni transitorie

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

-               la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare, l’art. 26, comma 1, a norma del quale le Regioni costituiscono un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;

-               la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

-               la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”";

Richiamato in particolare l'art. 17 che prevede:

-               al comma 1 che siano a carico della Regione gli oneri per i contributi relativi alla prevenzione e ai danni da fauna selvatica arrecati da:

-               specie protette in tutto il territorio regionale;

-               specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all’art. 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;

-               specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;

-               sconosciuti nel corso dell’attività venatoria negli istituti di cui al precedente secondo alinea;

-               al comma 2 che la Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:

-               provocati da specie cacciabili nelle zone di protezione indicate nel secondo alinea del precedente paragrafo;

-               provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse;

-               al comma 3, fra l’altro, che l’entità dei contributi è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;

Richiamata altresì la Legge Regionale n. 27/2000 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", così come modificata dalle Leggi Regionali n. 17/2015 e n. 1/2016, ed in particolare l’art. 26 che prevede:

-               al comma 1 che la Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio;

-               al comma 2 che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all’art. 17 della citata Legge Regionale n. 8/1994 ferma restando l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;

Visti:

-               gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1);

-               gli attuali Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2023-2027 (2022/C 485/01);

-               la decisione della Commissione Europea SA. 48094 (2017/N) del 27 novembre 2017 con cui il regime di aiuti riferito all’erogazione dei contributi relativi alla prevenzione e ai danni da fauna selvatica nonché gli indennizzi agli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori è stato dichiarato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;

-               la decisione SA.53390 (2019/N) del 18 marzo 2019 che proroga la durata del regime notificato al 30 novembre 2024;

Viste inoltre le seguenti proprie deliberazioni:

-               n. 364 del 12 marzo 2018 avente ad oggetto “L.R. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 – Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per i sistemi di prevenzione” in vigore fino al 31 dicembre 2020;

-               n. 592 del 15 aprile 2019 che modifica i suddetti Criteri fissando, tra l’altro, l’intensità massima del contributo al 100% dei costi sostenuti ed estendendone la validità fino al 30 novembre 2024;

-               n. 1733 del 23 novembre 2020 che aggiorna la propria deliberazione n. 364/2018 stabilendo, tra l’altro, la soglia di 25.000,00 Euro quale importo massimo cumulativo per gli aiuti de minimis concedibile ad una medesima impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell’arco di tre esercizi fiscali;

-               n. 1817 del 23 ottobre 2023 che integra le precedenti, prevedendo le modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica;

Richiamato altresì il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

Considerato che in ragione della scadenza del regime di aiuto e del nuovo quadro comunitario di riferimento sono stati formulati nuovi criteri, che saranno sottoposti al vaglio della Commissione Europea e che ripercorrono l’impostazione della disciplina attualmente vigente;

Ritenuto tuttavia per non pregiudicare gli interessi delle imprese danneggiate di consentire la presentazione delle domande secondo la disciplina di cui alla citata deliberazione n. 364/2018 e successive modifiche e integrazioni, subordinando la concessione degli aiuti all’approvazione dei nuovi criteri che potrà avvenire solo a seguito della decisione della Commissione Europea e secondo le prescrizioni eventualmente disposte dall’organo comunitario;

Ritenuto inoltre che il presente atto manifesti il carattere di urgenza per dare prosecuzione alla strategia finalizzata alla corretta gestione degli impatti provocati dalla fauna alle attività antropiche;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

-               il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

-               la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione” e successivi aggiornamenti;

-               la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

-               n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-               n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

-               n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;

-               n. 1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto altresì dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Alessio Mammi e dell’Assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini 

A voti unanimi e palesi 

delibera

1.     di consentire la presentazione delle domande volte all’erogazione dei contributi relativi alla prevenzione e ai danni da fauna selvatica nonché agli indennizzi agli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori secondo la disciplina di cui alla deliberazione n. 364/2018 “L.R. n. 8/1994 E L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione” e successive modifiche e integrazioni, subordinando la concessione degli aiuti all’approvazione dei nuovi criteri che potrà avvenire solo a seguito della decisione della Commissione Europea e secondo le prescrizioni eventualmente disposte dall’organo comunitario;

2.    di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

3.    di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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