n.70 del 15.03.2023 periodico (Parte Seconda)

Conclusione del procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della regione Emilia-Romagna - anno 2022 (L.R. n. 2/2016, art. 4). Adempimenti preliminari all'avvio della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, in attuazione della DGR 1693/2019

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- la L. 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e in particolare:

  • l’art. 1, commi 2 e 3, ai sensi del quale il numero delle autorizzazioni ad aprire una farmacia è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e la popolazione eccedente rispetto a tale parametro consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;
  • l'art. 2, comma 2-bis, ai sensi del quale «Fatta salva la procedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l’istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro»;

- la L. 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;

- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare l’art. 64 “Organizzazione del servizio farmaceutico”;

- la L.R. 3/3/2016, n. 2, “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”, ed in particolare il Capo II “Procedimento di formazione e revisione della pianta organica” ed il relativo art. 4 “Procedimento di revisione della pianta organica”;

- gli articoli 104, comma 2, e 380, comma 2, del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/1934, che disciplinano la soppressione di sedi farmaceutiche soprannumerarie;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 857 del 16/6/2017 “Farmacie nei luoghi ad alto transito: attuazione dell'art. 7 della LR 2/2016”;

- n. 90 del 29/1/2018 “Approvazione di linee guida per il procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e per l'istituzione e la gestione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali”;

- n. 1693 del 14/10/2019 “Criteri e modalità per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in attuazione dell’art. 2, comma 2-bis, della L. 475/1968”;

- n. 2001 del 29/11/2021 “Istituzione di farmacia in luogo ad alto transito in attuazione dell'art. 7 della L.R. n. 2/2016, all'interno della Stazione ferroviaria Alta Velocità Mediopadana di Reggio Emilia e aggiornamento delle modalità procedurali per l'istituzione di farmacie aggiuntive previste dalla delibera di Giunta regionale n. 857/2017”;

Richiamate, inoltre, le determinazioni del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale:

- n. 4327 del 12/3/2021 “Conclusione del procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie dei comuni della regione Emilia-Romagna - anno 2020 (L.R. n.2/2016, art. 4). ADEMPIMENTI preliminari all'avvio della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, in attuazione della DGR 1693/2019”;

- n. 11115 del 14/6/2021 “Procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2 bis, l. 475/1968) - anno 2021. Determinazioni conclusive”;

Dato atto che:

- nel quadro normativo regionale la distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici è pianificata attraverso la revisione biennale delle piante organiche assegnata alla competenza dei Comuni, rispetto alla quale la Regione esercita le funzioni di impulso, controllo e sostituzione volte a garantire l’approvazione delle piante organiche, mentre l'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale;

- la Regione ha esercitato la prevista funzione di impulso all'avvio del procedimento di revisione delle piante organiche con comunicazione Prot. 11/01/2022.0012365 e contestuale rinvio alle “Linee guida per il procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e per l’istituzione e la gestione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali” disponibili, unitamente a tutta la documentazione, anche in formato modificabile, sul sito Internet regionale all’indirizzo http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/pianta-organica-farmacie;

- poiché nel 2022 ha avuto termine il concorso straordinario regionale per sedi farmaceutiche, indetto nel 2013, nella citata comunicazione regionale sono state fornite indicazioni riguardo il procedimento di revisione/conferma della pianta organica delle farmacie 2022, con specifiche per i Comuni con sedi farmaceutiche oggetto del concorso straordinario che, alla data di avvio del procedimento risultavano ancora da assegnare o già assegnate e in attesa di apertura. In particolare, è stato precisato che in occasione della revisione della pianta organica delle farmacie – anno 2022, le sedi non assegnate e quelle assegnate ma per le quali al momento dell’approvazione del progetto di revisione delle piante organiche erano già scaduti i termini di apertura:

  • potevano essere soppresse, se in base alla popolazione residente risultavano soprannumerarie o istituite con i resti;
  • potevano essere prelazionate dai rispettivi Comuni, in caso di sussistenza di tale diritto, in applicazione del principio di alternanza;
  • se non soppresse o non prelazionate dal Comune, sarebbero risultate disponibili per il privato esercizio e dunque oggetto della procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie (art. 2, comma 2 bis, L. 475/1961) da espletare nel 2023 e successivamente, se non assegnate o non aperte in esito alla procedura di trasferimento, oggetto della procedura di concorso ordinario regionale;

- è stato inoltre precisato che anche per le sedi assegnate e in attesa di apertura al momento dell’approvazione del progetto di revisione delle piante organiche il Comune poteva indicare la propria volontà in caso di mancata apertura entro i termini, ossia l’eventuale soppressione, prelazione, o indicazione come sede disponibile per il privato esercizio. In mancanza di tali ulteriori specifiche, le sedi assegnate e non aperte entro i termini, sarebbero rimaste vacanti e la decisione relativa all’eventuale soppressione o prelazione ovvero l’indicazione come sedi disponibili per il privato esercizio sarebbe stata rinviata alla successiva revisione della pianta organica delle farmacie, relativa all’anno 2024;

- con la medesima nota Prot. 11/01/2022.0012365, la Regione ha comunicato le modalità procedurali, aggiornate con la sopra richiamata deliberazione 2001 del 29/11/2021, per l’istituzione di farmacie nei luoghi ad alto transito (art. 7 L.R. 2/2016), in vigore a partire dal 2022;

- le Aziende USL, nell'ambito del rapporto collaborativo già disciplinato dal citato art. 64 della L.R. 13/2015 e ulteriormente precisato all’art. 4 della L.R. 2/2016 e dalle Linee guida già richiamate, hanno accompagnato i Comuni nel procedimento di revisione o conferma della pianta organica, verificando il rispetto delle disposizioni vincolanti poste dalla normativa nazionale, dando ogni suggerimento ritenuto utile ai fini della migliore collocazione degli esercizi farmaceutici e vigilando sul rispetto delle scadenze temporali previste per le diverse fasi del procedimento;

Rilevato che:

- tutti i Comuni del territorio regionale, anche avvalendosi delle Unioni di Comuni laddove delegate in materia, hanno provveduto a:

  • elaborare progetti di revisione o di conferma della pianta organica previgente in coerenza alla popolazione residente al 1/1/2021 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento e prevedendo, ai sensi della normativa richiamata, la soppressione delle sedi soprannumerarie;
  • acquisire il parere dell’Ordine provinciale dei farmacisti e l’approvazione dell’Azienda USL competenti per territorio, eventualmente accogliendo suggerimenti inerenti la corretta descrizione delle sedi farmaceutiche e la loro migliore distribuzione nel territorio;
  • adottare la nuova pianta organica delle farmacie, con esplicita indicazione, per le sedi di nuova istituzione, di quelle disponibili per il privato esercizio e di quelle sulle quali i Comuni esercitano il diritto di prelazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e dell’art. 4, comma 7 lettera a) della L.R. 2/2016;

- la quasi totalità dei Comuni ha provveduto a pubblicare la pianta organica adottata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e i Comuni che non hanno provveduto sono stati invitati al rispetto di tale adempimento;

Considerato pertanto di dover attuare le disposizioni di cui alla DGR 1693/2019, Allegato A, paragrafo 1 “Adempimenti preliminari”, secondo le quali, “Ogni anno dispari, al termine del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento pubblicato nel BURERT, sul portale della Regione ER_Salute https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie e inviato alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni e alle Aziende USL del territorio regionale:

- rende note le sedi farmaceutiche che, dalle ultime revisioni biennali delle piante organiche delle farmacie attuate ai sensi dell’art. 4 della L.R. 2/2016, risultano di nuova istituzione o vacanti, per le quali i rispettivi Comuni non abbiano esercitato, ai sensi dell’art. 10 della L. 475/1968, il diritto di prelazione. Sono escluse le sedi eventualmente già inserite nell’elenco delle sedi disponibili per l’assegnazione mediante concorso ordinario di cui all’art. 6 della L.R. 2/2016”;

- rende noti i comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie, approvandone l’elenco con provvedimento;

Evidenziato che le sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per il privato esercizio che risultano dalle piante organiche relative all’anno 2022, approvate da tutti i comuni del territorio regionale si suddividono tra:

a) sedi già oggetto della prime due procedure di trasferimento di farmacie soprannumerarie, non assegnate o non aperte in esito a tali procedure, che dovranno essere assegnate mediante procedura di concorso ordinario, riepilogate nell’Allegato A della richiamata determinazione n. 11115 del 14/6/2021;

b) sedi non ancora transitate dalla procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie che devono essere poste ad oggetto della stessa;

Considerato opportuno, per l’ordinato e consequenziale svolgimento dei successivi procedimenti preordinati all’assegnazione di sedi farmaceutiche, approvare, al termine del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, gli elenchi che riepilogano:

- la numerosità e la distribuzione nel territorio regionale delle sedi farmaceutiche risultanti dalla revisione 2022;

- le sedi che devono essere poste ad oggetto della prossima procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie;

- i comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione;

- le sedi già transitate dalle prime due procedure di trasferimento di farmacie soprannumerarie, e successivamente non soppresse, da assegnare mediante procedura di concorso ordinario;

Dato atto che:

- nel mese di febbraio 2023 sono stati confrontati i dati relativi alle farmacie convenzionate inseriti nella banca data SOGEI (Sistema TS) banca dati ufficiale di riferimento per la pubblica amministrazione, prevista dalla Legge 326/2003, art. 50 e i dati relativi alle medesime farmacie, riportati nei provvedimenti di revisione della Pianta Organica delle Farmacie per l’anno 2022, adottati dai Comuni della regione;

- dal confronto sopra riportato è emersa la congruenza dei dati relativi alle farmacie aperte;

Dato atto altresì che per la redazione dell’elenco dei comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione che si approva con il presente provvedimento:

- è stato preso a riferimento il dato Istat di popolazione più recente disponibile alla data del 28/2/2023, data di chiusura dell’istruttoria del presente provvedimento, corrispondente alla popolazione residente al 1/1/2022 pubblicata dall’Istituto nazionale di Statistica;

- sono state considerate le farmacie aperte alla data di chiusura dell’istruttoria del presente provvedimento sopra riportata, secondo le risultanze della banca dati SOGEI (Sistema TS);

- in applicazione del criterio demografico stabilito dal richiamato art. 1, commi 2 e 3, della L 475/1968 che prevede una farmacia ogni 3.300 abitanti con possibile apertura di una ulteriore farmacia, qualora la popolazione eccedente rispetto a tale parametro sia superiore al 50 per cento del parametro stesso, sono stati inclusi;

  • i comuni con popolazione fino a 4.950 abitanti (3.300 più il 50 per cento di 3.300, pari a 1650) che in base al richiamato criterio demografico dovrebbero avere una sola farmacia, aventi almeno 2 farmacie aperte;
  • i comuni con popolazione compresa tra 4.951 e 6.599 abitanti, che in base al richiamato criterio demografico dovrebbero avere due farmacie, aventi almeno 3 farmacie aperte;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modificazioni;

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii., in particolare con riferimento all’art. 7 bis, comma 3;

- la determinazione del RPCT della Giunta regionale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013-Anno 2022”;

- la delibera di Giunta regionale n. 1846 del 2 novembre 2022 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024”;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017, “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni e predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7/3/2022, recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- la determinazione dirigenziale n. 19384 del 13 ottobre 2022, di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici;

Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

  1. di approvare:

a. il riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna dell’anno 2022, riportato nell’Allegato A della presente determinazione;

b. l’elenco delle sedi che devono essere poste ad oggetto della prossima procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie, riportato nell’Allegato B della presente determinazione;

c. l’elenco dei comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, elenco necessario per l’espletamento della successiva procedura di trasferimento in quanto solo i farmacisti titolari di farmacie non sussidiate ubicate nei comuni ricompresi nell’elenco potranno presentare istanza di trasferimento, riportato nell’Allegato C della presente determinazione;

d. l’elenco delle sedi già transitate dalla prima procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie, da assegnare mediante procedura di concorso ordinario, riportato nell’Allegato D della presente determinazione;

2. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni, ai Servizi farmaceutici delle Aziende USL, agli Ordini dei farmacisti e alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private;

3. di avviare con successiva comunicazione, da tramettere alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini dei farmacisti, ai Comuni e ai Servizi Farmaceutici delle Aziende USL interessati, la procedura di trasferimento di cui all’art. 2 comma 2 bis della L. 475/1968 – anno 2023, precisando che sono disponibili per il trasferimento le sedi farmaceutiche riportate nell’Allegato B;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna ( www.saluter.it);

5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

6. di informare che il presente atto può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.

La Responsabile dell'Area

Elisa Sangiorgi

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