n.31 del 13.02.2013 periodico (Parte Seconda)
Provincia di Rimini formulazione riserve alla variante di estensione del PTCP al territorio dell'Alta Valmarecchia ed espressione dell'intesa alla variante tematica al PTCP in adeguamento al Piano di gestione dell'Autorita di Distretto dell'Appennino Settentrionale adottate con D.C.P n. 35 del 31/7/2012
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di assumere, ai sensi dell'art. 27, comma 7, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, le riserve alla Variante di estensione del PTCP della Provincia di Rimini al territorio dell’Alta Valmarecchia, adottata dalla stessa Provincia con deliberazione di Consiglio n. 35 del 31/07/2012, formulate dal Gruppo di lavoro interdirezioni, così come riportate e numerate dal n. 1.1 al n. 1.14 nella parte narrativa del presente atto e qui integralmente richiamate;
b) di richiedere alla Provincia di Rimini di adeguare la Variante al PTCP alle riserve di cui al precedente punto a), ovvero di esprimersi sulle stesse riserve con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L.R. 20/00, tenendo conto che l’eventuale mancato accoglimento integrale delle riserve determina, ai sensi del comma 9 dell’art. 27, la necessità dell’intesa della Regione per l’approvazione della Variante generale al PTCP;
c) di invitare l'Amministrazione Provinciale, qualora ritenesse necessaria l’acquisizione dell’intesa sulle controdeduzioni alle riserve, a fornire una stesura organica degli elaborati della Variante al PTCP controdedotto che evidenzi le eventuali variazioni apportate, anche in accoglimento delle osservazioni pervenute;
d) di dare atto che ai sensi dell’art. 22, comma 5, della L.R. 20/00 il Consiglio Provinciale può procedere all’approvazione dell’estensione del PTPR al territorio dell’Alta Valmarecchia previa acquisizione dell’intesa della Regione;
e) di ritenere, che per quanto riguarda invece gli altri contenuti della variante al PTCP, avendo la Regione stipulato l’accordo di pianificazione con la Provincia di Rimini ai sensi dell’art. 27, comma 3, della L.R. 20/00, il Consiglio provinciale, ai sensi del comma 11, del medesimo art. 27, può procedere all’approvazione della stessa variante senza la preventiva intesa della Regione di cui al comma 9, lett. a) della stessa legge regionale, a condizione che accolga integralmente le riserve regionali e non apporti modifiche sostanziali alla variante al PTCP in accoglimento delle osservazioni ricevute;
f) di dare atto che ai sensi dell’art. 6 della L.R. 17/09 e ai sensi degli artt. 11 e 12 della LR 20/2000 i Comuni danno attuazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti non in contrasto con le disposizioni del PTCP adottato;
g) di esprimere l’Intesa sulla variante tematica al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Rimini in adeguamento al Piano di Gestione dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale;
h) di dare atto che la relazione istruttoria sottoscritta dal Gruppo di lavoro, unitamente ai pareri trasmessi dalle Direzioni Generali coinvolte nel medesimo Gruppo, sono depositati presso il Servizio Programmazione territoriale e Sviluppo della montagna della Direzione generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali della Sede regionale di Viale A. Moro 30 - Bologna;
i) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Rimini ai fini della prosecuzione dell’iter di approvazione delle varianti al Piano Territoriale di Coordinamento da parte della stessa Provincia, così come previsto all'art. 27, commi 9 e 10 della L.R. 20/00;
delibera inoltre
in merito alla Valutazione ambientale strategica:
1) di esprimere parere motivato positivo, relativamente alla proposta di Variante di estensione del PTCP della Provincia di Rimini al territorio dell’Alta Valmarecchia e di recepimento delle disposizioni di tutela delle acque comprensiva della Carta forestale provinciale (artt. 5, 27, 27 bis, 40-quinquies L.R. 24 marzo 2000, n. 20), adottata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 31 luglio 2012, ai sensi dell’art. 15, del DLgs 152/06, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull’ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi;
a) si ritiene necessario valutare l’opportunità di esplicitare la coerenza interna delle azioni di Variante, e l’analisi delle ragionevoli alternative all’interno del documento di ValSAT;
b) si ritiene necessario specificare la corrispondenza, oltre che il contenuto, delle misure di mitigazione e compensazione individuate nel documento di ValSAT (eventualmente prevedendo delle schede di dettaglio), con la normativa di Variante, con la normativa del PTCP già vigente, o con eventuali richiami a disposizioni vigenti di altri strumenti di pianificazione;
c) si ritiene necessario esplicitare nel documento di ValSAT le valutazioni condotte in merito al recepimento delle disposizioni in materia di tutela delle acque:
- con riferimento alle modifiche normative (Titolo 3 bis delle NTA), le valutazioni effettuate all’interno del processo di valutazione ambientale VAS del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Settentrionale, piano sovraordinato al PTA regionale, e coerente con le misure previste da quest’ultimo;
- con riferimento alle tavole prodotte (Tav. Tqc 7b e Tav. D/a), le valutazioni effettuate all’interno dello studio svolto in collaborazione con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna finalizzato alla definizione delle zone di protezione delle acque sotterranee destinate al consumo umano per i nuovi ambiti collinari e montani (rocce magazzino, emergenze naturali della falda, zone di riserva, ambiti di approfondimenti, ambiti di pregio naturalistico ambientale);
d) con riferimento al collegamento previsto dalla Variante tra la SP258 Marecchiese e la E45:
- si da atto della scelta di privilegiare la soluzione che prevede il collegamento tramite tracciato da Novafeltria a Sarsina Romagnano;
- si ritiene tuttavia necessario rimandare alla progettazione successiva un ulteriore approfondimento su analisi di domanda di mobilità tecnico-economiche, oltre che su analisi delle alternative di collegamento e di tracciato (ad. es. il raccordo con la SS71 a Romagnano);
- in tale sede, andranno progettate le opportune soluzioni di mitigazione e compensazione necessarie, in funzione delle puntuali caratteristiche ambientali, territoriali e paesistiche delle aree interferite dal progetto;
e) si ritiene necessario migliorare la disciplina normativa dei 3 “ambiti specializzati per attività produttive di rilievo inter-comunale” individuati, prevedendo in ogni caso la costituzione di APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate); inoltre, come in parte suggerito nel documento di ValSAT, si ritiene necessario valutare l’opportunità di prevedere in normativa che il PSC Associato consideri la metodologia elaborata nell’ambito del “progetto CONCA 2” della Provincia di Rimini, in riferimento alla messa punto di interventi di riqualificazione paesaggistica nelle aree produttive;
f) con riferimento al monitoraggio, ai sensi dell’art. 18 del DLgs 152/08:
- dovrà essere previsto un organico piano di monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia della Variante impostato come verifica su base temporale del raggiungimento degli obiettivi, attraverso l’insieme di azioni individuate dalla Variante;
- il piano di monitoraggio dovrà prevedere procedure di ri-orientamento delle scelte di Variante al fine di individuare l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi o il verificarsi di effetti negativi imprevisti, e adottare conseguentemente le opportune misure correttive;
- si ritiene necessario valutare l’opportunità di prevedere indicatori specifici per il monitoraggio e la ValSAT del PSC associato dell’Alta Valmarecchia;
g)i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati II, III e IV alla parte seconda del DLgs 152/06 e della L.R. 9/99, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;
h) le presenti valutazioni relative alla Variante in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla parte II del DLgs 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione (ad es., in accoglimento di osservazioni che prevedono l’inserimento di una nuova area produttiva di rilievo inter comunale);
i) si condividono le valutazioni e le riserve espresse dal Gruppo di lavoro interdirezioni in merito alla Variante di estensione del PTCP della Provincia di Rimini al territorio dell’Alta Valmarecchia, con riferimento al Quadro Conoscitivo, Relazione e Norme Tecniche di Attuazione (stabilimenti a rischio di incidente rilevante, mobilità ciclabile provinciale, fasce tampone vegetate per l’abbattimento di inquinanti, requisiti in materia di inquinamento luminoso), alle quali si rimanda;
2) di dare atto che il parere motivato è espresso sia per la procedura di “estensione del PTCP della Provincia di Rimini al territorio dell’Alta Valmarecchia e di recepimento delle disposizioni di tutela delle acque comprensiva della Carta forestale provinciale” avviata ai sensi dell’art. 27 della L.R. 20/00, sia per la procedura di “adeguamento al Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Settentrionale che interessa i venti Comuni della Provincia di Rimini ante L.117/09” avviata ai sensi dell’art. 27 bis L.R. 20/00;
3) di dare atto che il parere motivato, espresso ai sensi dell’art.15, del DLgs 152/06, ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lettera a) della L.R. 20/00;
4) di dare atto della Valutazione di Incidenza approvata dalla Provincia di Rimini con Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente n. 355 del 23 ottobre 2012, ad esito positivo con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni che sono fatte proprie:
a) “Seguendo la metodologia espressa al cap. 2 del Manuale per la gestione dei siti Natura 2000 (a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Conservazione della Natura) e nella Guida metodologica della Commissione Europea (Commissione Europea, DG Ambiente, 2002), ed in base a quanto contenuto nel capitolo 4, paragrafo 4.1 (descrizione sintetica del PTCP), nel capitolo 5 (descrizione dei siti) e nel capitolo 6 ( Valutazione della significatività dell’incidenza ambientale…) è possibile sinteticamente affermare che per alcuni Siti la Variante Integrativa al PTCP 2007 contiene previsioni territoriali favorevoli alla tutela della loro integrità, senza ulteriori previsioni di interventi di trasformazione o previsioni da sottoporre a Valutazione di Incidenza (ad es. tratti di nuova viabilità) o previsioni inerenti aree con infrastrutture già esistenti (ad es. alcuni ambiti produttivi). Risulta inoltre di particolare significato il contenuto normativo inerente il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (Titolo 3 bis delle Norme di Attuazione). L’intero Piano delle Acque appare ispirato a finalità di tutela della risorsa idrica, con probabili futuri benefici per l’intera Rete Natura 2000 provinciale.
- Di altrettanto significativa importanza i contenuti del Titolo1 - “Valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche: obiettivi e strumenti”, Art. 1.1 Obiettivi, comma d) - delle Norme d’Attuazione.
- La definizione della Rete Ecologica Provinciale è sostenuta e regolamentata dall’ L’Art. 1.5 “Rete ecologica territoriale e strumenti di gestione ambientale”. L’’inclusione di tutti i Siti (SIC e ZPS) della Rete Natura 2000 provinciale tra i componenti istituzionali della Rete Ecologica (Art. 1.5, 4(D) comma a), seppur non legata a specifiche forme di tutela, appare una previsione considerevole, in quanto riconoscimento del ruolo fondamentale di questo sistema di aree nel mantenimento di efficaci funzioni e collegamenti ecologici nell’intero territorio provinciale.
- In base a quanto sopra sinteticamente premesso, si può pertanto affermare che il PTCP oggetto di valutazione:
- non può determinare nel suo complesso alcuna perturbazione permanente agli habitat, alle specie di flora o di fauna di interesse comunitario e all’integrità dei Siti sotto elencati, in quanto non individua previsioni di interventi o ambiti pianificatori suscettibili di interferenze negative dirette.
- Quanto sopra riferito al sito: SIC-ZPS IT4090006 Versanti occidentali del Monte Carpegna.
b) Per gli altri Siti, di seguito elencati, si può affermare con ragionevole certezza che la Variante Integrativa al PTCP 2007 potrebbe determinare interferenze negative, in particolar modo con le previsioni di piano denominate:
- ipotesi di collegamento fra la SP 258 Marecchiese e la E45 nel territorio dell’Alta Valmarecchia;
- ambiti specializzati per attività produttive di rilievo inter-comunale;
- e risulta quindi necessario procedere alla fase successiva, di valutazione analitica della qualità e dell’entità di tali impatti, nei seguenti siti:
- SIC-ZPS IT4090003 Rupi e Gessi della Valmarecchia
- SIC IT4090004 Monte S. Silvestro, M. Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno
- SIC-ZPS IT4090005 Il Marecchia a Ponte Messa.
c) In conclusione, al fine di evitare incidenze negative significative sui siti evidenziati, si accoglie la raccomandazione della Regione Emilia-Romagna, di porre una specifica attenzione nelle successive fasi di progettazione dei singoli interventi, prescrivendo che nelle fasi di definizione degli specifici provvedimenti, di messa a punto dei progetti, di programmazione dell’attuazione e gestione delle opere, siano garantite le seguenti condizioni:
- rispetto della compatibilità degli interventi previsti con le Misure generali di conservazione delle ZPS (DGR 1224/08);
- analisi delle possibili alternative, soprattutto nei casi di nuovi tracciati stradali;
- predisposizione di idonee e congrue misure di mitigazione e/o di compensazione ambientale in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente;
- In considerazione di quanto sopra esposto si può ritenere, pertanto, che la Variante Integrativa al PTCP 2007 della Provincia di Rimini, adottata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 35 del 31/7/2012, non abbia incidenze negative significative, dirette o indirette, sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nel sito, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- rispetto della compatibilità degli interventi previsti con le Misure generali di conservazione delle ZPS (DGR n. 1224/08);
- analisi delle possibili alternative, soprattutto nei casi di nuovi tracciati stradali;
- predisposizione di idonee e congrue misure di mitigazione e/o di compensazione ambientale in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente”.
5) di ricordare che è necessario redigere, nell’atto conclusivo di approvazione della variante, la Dichiarazione di sintesi, di cui all’art. 17 del DLgs 152/06;
6) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del DLgs 152/06, copia della presente deliberazione alla Provincia di Rimini; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 17, del DLgs 152/06, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all’approvazione della Variante, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
7) di informare che è possibile prendere visione della variante e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria presso la Regione Emilia-Romagna, Via della Fiera n.8 - Bologna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
8) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 152/06, il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;
9) di pubblicare in estratto il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.