n.267 del 27.08.2014 periodico (Parte Seconda)

Comune di Noceto - Domanda 31/7/2012 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione impianti sportivi, dalle falde sotterranee in comune di Noceto (PR), loc. C. San Martino. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6.Concessione di derivazione. Proc PR12A0033

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare al Comune di Noceto, C.F. 00166930347, legalmente domiciliato presso la sede del Comune di Noceto (PR), fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in Comune di Noceto (PR), per uso irrigazione impianti sportivi, con una portata massima pari a litri/sec. 10,00 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 10.305;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto, per accettazione, dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art. 18 R.R. n. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 16/12/2013 n. 16715

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica, o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi od indennità alcuna.

(omissis)

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