n.382 del 31.12.2021 (Parte Seconda)

Disposizioni in merito all'attuazione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) di cui all'art. 35-bis della L.R. n. 16/2004 e s.m.i..

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’art. 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivamente modificato con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale si è disposto al comma 4 che:”… presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sia istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali, demandando a successivo decreto del Ministro per i beni e le Attività culturali e per il Turismo, la definizione delle modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute”;

Visto l’art. 22 c. 1 della Legge Regionale 30 luglio 2019, n.13, con il quale viene inserito l’art.35 bis (Codice Identificativo di riferimento CIR) nella Legge Regionale 28 luglio 2004, n.16 che stabilisce quanto segue:

Art. 35 bis

(aggiunto da art. 22 L.R. 30 luglio 2019, n. 13 )

Codice identificativo di riferimento (CIR)

1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 4, comma 8, lettere e) (affittacamere) ed f) (case e appartamenti per vacanze) e le altre tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a) (appartamenti ammobiliati per uso turistico) e d) (attività saltuaria di alloggio e prima colazione), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato "codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35. In particolare, rientrano nelle fattispecie soggette al CIR le strutture a destinazione residenziale date in locazione per finalità turistiche, che devono essere esercitate in conformità alle tipologie ricettive individuate dalla presente legge ed ai rispettivi requisiti e condizioni.

2. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il CIR della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. Per le tipologie ricettive indicate dall'articolo 4, comma 9, lettere a) e d), le attività di promo-commercializzazione e pubblicità devono essere compatibili con la non imprenditorialità dell'attività, così come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.

4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all'obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all'obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i Comuni applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”;

Dato atto che il comma 3 dell’art. 45 della L.R. n. 13/2019 ha demandato alla Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi entro 180 giorni, la disciplina delle modalità attuative e di gestione per l'attribuzione del "codice identificativo di riferimento" (CIR) alle strutture di cui al comma 1 dell’art. 35-bis della LR 16/2004 e che il suddetto termine è stato più volte prorogato, da ultimo al 31/12/2021, al fine di individuare codifiche regionali da subito interoperabili con la piattaforma nazionale di cui all’art. 13-quater comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti per gli utenti, nonché il sopravvenire a breve di spese aggiuntive per il successivo adeguamento alla piattaforma nazionale;

Visto il Decreto del Ministero del Turismo 29 settembre 2021, n. 161 “Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”, in vigore dall’1/12/2021;

Preso atto che il predetto decreto all’art. 1 ha stabilito le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevedendo che per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui al comma 2, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della provincia autonoma e del comune di ubicazione ovvero che, se la regione o la provincia autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico di cui al comma 3, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato;

Preso altresì atto che l’art. 2 del medesimo decreto:

- ha stabilito che la banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato, al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca-dati nazionale e che per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome contenenti le informazioni di cui all'articolo 1, comma 2, relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma di cui al comma 1;

- ha altresì demandato a successivo protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione dei parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale. Il protocollo dovrà altresì prevedere la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per il più efficiente scambio di informazioni, e disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell'obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione;

Atteso che in sede di coordinamento tecnico delle Regioni in materia di Turismo si è costituito specifico gruppo tecnico di lavoro per la definizione dei predetti parametri tecnici uniformi, onde consentire la cooperazione applicativa tra le banche dati regionali e la piattaforma nazionale;

Dato atto che è in corso la definizione dei predetti parametri tecnici uniformi da parte del predetto gruppo di lavoro, cui partecipa, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, il referente dell’Ufficio Statistico regionale che ha in competenza la gestione della banca dati regionale sulle strutture ricettive;

Ritenuto, per motivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, di adottare per il CIR di cui all’art. 35-bis della LR 16/2004 e smi, specifiche tecniche uniformi con le specifiche tecniche nazionali di cui sopra, una volta che queste saranno definite ed approvate;

Tutto ciò premesso;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto “Designazione del Responsabile della protezione dei dati”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata altresì la determinazione n. 2373 del 22 febbraio 2018: “Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla “Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio”;

a voti unanimi e palesi

delibera

1. di adottare per l’attuazione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) di cui all’art. 35-bis della LR 16/2004 e smi, specifiche tecniche uniformi con le specifiche tecniche nazionali di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero del Turismo 29 settembre 2021, n. 161, una volta che queste saranno definite ed approvate;

2. di dare mandato all’Ufficio Statistico Regionale, in accordo con il Servizio Turismo, Commercio e Sport, di adottare le necessarie modifiche alla banca dati regionale delle strutture ricettive in adeguamento alle specifiche tecniche nazionali di cui al precedente punto;

3. di dare atto che ad avvenuto adeguamento, con successivo proprio atto deliberativo, saranno stabilite le modalità operative per l’acquisizione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) regionale da parte delle strutture e tipologie ricettive del territorio regionale tenute all’utilizzo del predetto Codice e sarà individuato il termine dal quale l’utilizzo del medesimo Codice Identificativo di Riferimento regionale entrerà in vigore, previa informativa alle Associazioni regionali più rappresentative del settore ed ai Comuni e relativi Suaper (Sportelli Unici Attività produttive Regione Emilia-Romagna);

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina