n.75 del 13.03.2024 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 - San Quirico Bioenergia Soc. Agricola a r.l. - Domanda di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso igienico ed assimilati , dalle falde sotterranee in comune di Sissa-Trecasali (PR), loc. Zuccherificio. Concessione di derivazione. Proc. PR23A0012. SINADOC 13068/2023
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
di assentire alla Soc. Agricola a R.L. SAN QUIRICO BIOENERGIA C.F. 03581421207, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PR23A0012, ai sensi del R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo, avente profondità m 45;
- ubicazione del prelievo: Comune di Sissa-Trecasali (PR), Loc. Zuccherificio, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 17 mapp. n. 56;
- coordinate UTM RER x: 602540; y: 975401;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;
- portata massima di esercizio pari a l/s 1,8; volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 4000;
di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2033;
di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario;
di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2024 in 191,23 euro e di dare atto che esso è stato pagato;
di quantificare l’importo relativo al deposito cauzionale in 250 euro e di dare atto che esso è stato versato; (omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2024-990 del 20/02/2024
(omissis)
ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
La concessione è valida fino al 31/12/2033.
Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
(omissis)