n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 60 DPR 753/1980 per ampliamento di edificio esistente in località Consandolo (Argenta) Via Trebbo n. 37 nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore

IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell’art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonchè della nota n. NP.2010.0002455 del 23/2/2010 dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria della Direzione generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità, Francesco Saverio Di Ciommo

(omissis)

determina:

1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, l’ampliamento di una abitazione esistente, in località Consandolo (Argenta) in Via Trebbo n. 37, distinto catastalmente al foglio 58 mapp. 20 sub. 22, nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, ad una distanza ridotta ri­spetto a quella prescritta dall’art. 49 del DPR 753/80, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica, e Sistemi di Mobilità ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR; 

2. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dai richiedenti, le medesime esprimono: 

2.a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto; 

2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta; 

2.c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi; 

3. di stabilire inoltre quanto segue: 

  • entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo “Permesso di Costruire” o depositare la Denuncia di “Inizio Attività”; scaduto inutilmente tale termine, la presente autorizzazione decade di validità;
  • qual’ora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata: 

“ E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art. 49 e 60 del DPR 753/80”; 

  • qual’ora l’opera in questione sia soggetta a Denuncia d’Inizio Attività (DIA), è fatto obbligo ai proprietari richiedenti di allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima; 
  • i richiedenti dovranno dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi; 
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese dei proprietari o aventi causa della costruzione; 
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto; 
  • qual’ora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge; 
  • all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori; 

4. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi; 

5. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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