n.144 del 01.06.2023 (Parte Seconda)

ALLUVIONE MAGGIO 2023 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI, GESTIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, RETI PER LA DISTRIBUZIONE DI SERVIZI ENERGETICI

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- nei primi giorni di maggio 2023 il territorio della provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Ferrara è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

- con Decreto 3 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2023, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per far fronte agli eventi descritti, ha disposto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza nelle aree colpite dagli eventi;

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 992 del 8 maggio 2023 il sottoscritto è stato nominato Commissario delegato alla gestione dell’emergenza;

- a partire dal 16 maggio negli stessi territori e anche in quello della provincia di Rimini si è verificata un’ulteriore e più intensa ondata di eventi alluvionali e di esondazioni dei corsi d’acqua, con un aggravamento delle conseguenze sopra descritte, in particolare per quanto riguarda i danni agli edifici, alle infrastrutture, alle attività produttive, alla rete dei servizi essenziali, e i fenomeni franosi tuttora in atto;

- con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, in conseguenza di tali ulteriori eventi, sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, riguardando anche il territorio della provincia di Rimini, e individuate le prime risorse finanziarie da destinare alle attività necessarie;

DATO ATTO che la situazione emergenziale in atto, come evidenziato nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri sopra citate, richiedono l’utilizzo di poteri e mezzi straordinari;

RICHIAMATA l’OCDPC n. 992/2023, ed in particolare l’art. 3, ai sensi del quale il Commissario delegato, ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative statali elencate al medesimo art. 3 nonché in deroga alle leggi e alle disposizioni regionali e provinciali strettamente connesse alle attività previste dall’Ordinanza;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze relative alle prime misure disposte per fronteggiare l’emergenza:

- n. 66 del 18/5/2023, in merito allo smaltimento dei rifiuti;

- n. 67 del 20/5/2023, a integrazione dell’Ordinanza n. 66/2023;

- n. 68 del 20/5/2023, relativa alle prime disposizioni organizzative per l’attuazione dell’OCDPC n. 992/2023 e alla costituzione del comitato istituzionale regionale e del comitato operativo regionale per la gestione dell’emergenza;

- n. 73 del 26/5/2023, in merito al ripristino delle reti e degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, alla gestione dei rifiuti e alla proroga di alcuni termini;

- n. 74 del 28/5/2023, relativa all’approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile e all’individuazione dei relativi soggetti attuatori;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile”;

- la L.R. n. 1/2005 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

VISTO, inoltre, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’art. 191, che prevede che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

DATO ATTO che al momento sussiste l’urgenza di provvedere alle seguenti necessità:

- ai fini di mettere a disposizione alloggi ai cittadini evacuati dalle proprie abitazioni a causa degli eventi alluvionali, prevedere assegnazioni anche in deroga alle graduatorie ERP individuando criteri specifici rispetto a quanto previsto dall’art. 25, commi 3, lettera h), e 4 della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 24;

- mantenere la massima operatività possibile dei sistemi di distribuzione di acqua potabile al fine di garantire le normali condizioni igienico-sanitarie alla popolazione dei Comuni alluvionati, considerato che gli eccezionali eventi meteorici hanno compromesso le normali condizioni di esercizio dei sistemi acquedottistici sia per il danneggiamento di alcune infrastrutture sia per le difficoltà di approvvigionamento conseguenti soprattutto alla ridotta operatività del Canale Emiliano Romagnolo;

- garantire il ripristino delle reti e degli impianti di distribuzione dei servizi energetici, in particolare del gas e del teleriscaldamento, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di erogazione normali, provvedendo agli interventi necessari anche in assenza delle prescritte autorizzazioni e dei titoli abilitativi, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,22, 23, 29, 30 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15;

RITENUTO inoltre necessario, ai fini di risolvere alcune criticità relative alla gestione dei rifiuti ed evitare conseguenti danni alla salute e all’ambiente, adottare ulteriori disposizioni ad integrazione e chiarimento delle citate ordinanze n. 66/2023, n. 67/2023 e n. 73/2023, in particolare in merito alla:

- gestione dei materiali derivanti da fenomeni franosi e alluvionali riconducibili agli eventi;

- gestione dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici frammisti ad altre tipologie di rifiuti ed alle carcasse di animali da allevamento, prevedendo il loro conferimento in discarica anche in deroga alle tipologie di rifiuti ammessi dalla relativa autorizzazione;

- sospensione delle limitazioni relative ai quantitativi di rifiuti in ingresso agli impianti di termovalorizzazione previste dalle autorizzazioni nonché l’abilitazione ad un utilizzo più ampio delle discariche in conseguenza dell’ingente incremento dei rifiuti prodottisi a seguito degli eventi;

- possibilità di conferire i rifiuti liquidi del comparto agroalimentare non depurabili con le modalità in uso al fine di consentire l’immediata ripresa delle attività aziendali;

RITENUTO inoltre di precisare che al punto 7 dell’ordinanza n. 66 del 18/5/2023 il richiamo al punto 5, trattandosi di mero errore materiale, deve intendersi invece riferito al punto 6 del medesimo atto;

ACQUISITO il parere di ARPAE in merito agli impatti ambientali del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento ha effetto esclusivamente per i Comuni interessati dallo stato di emergenza;

RICHIAMATI inoltre:

- il Decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 761/2023 “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025 – primo aggiornamento”, per quanto riguarda i contenuti della sezione 2 relativi a rischi corruttivi e trasparenza;

- la Determinazione dirigenziale n. 2335/2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

DATO ATTO dei pareri allegati;

ORDINA

1) che i Comuni possano provvedere ad assegnare gli alloggi ERP che si rendono disponibili, anche in deroga alle relative graduatorie, ai cittadini evacuati dalle proprie abitazioni a causa degli eventi alluvionali, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) a cittadini già assegnatari di alloggi ERP;

b) a cittadini collocati in graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP;

c) a cittadini, individuati dai Servizi Sociali del Comune, aventi i requisiti reddituali per l’accesso all’ERP;

d) a cittadini, individuati dai Servizi Sociali del Comune;

2) che l’assegnazione di cui al punto 1) avvenga:

- in via definitiva, nei casi di cui alle lettere a) e b) se il nucleo è collocato in graduatoria in posizione utile;

- in via temporanea negli altri casi, per un periodo non superiore a 6 mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta;

3) che i gestori dei servizio idrico integrato ovvero i fornitori di acqua ad uso idropotabile che provvedono al servizio di distribuzione di acqua potabile alla popolazione dei comuni alluvionati sono autorizzati a prelevare acqua da fonti di approvvigionamento diverse da quelle ordinarie, in deroga alle autorizzazioni in essere e anche in assenza di provvedimento concessorio di cui al Regolamento Regionale n. 41/2011 per il tempo strettamente necessario al ripristino delle ordinarie modalità di approvvigionamento, fermo restando il rispetto del minimo deflusso vitale e delle disposizioni di cui al D.lgs. 18/2023 in materia di distribuzione di acqua ad uso potabile, previa comunicazione ad ARPAE, ad AUSL, ad ATERSIR, alla Regione e all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. Al termine dei prelievi in deroga è data comunicazione ai medesimi enti sopra richiamati delle informazioni relative alla durata del prelievo e dei relativi quantitativi;

4) che i gestori del servizio distribuzione dei servizi energetici, in particolare del gas e del teleriscaldamento, sono autorizzati anche in assenza dei prescritti titoli abilitativi ad effettuare gli interventi necessari per il ripristino delle reti e degli impianti di distribuzione dei servizi nei Comuni interessati dall’emergenza, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 30 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15;

5) che tra i materiali di cui al punto 1) della propria ordinanza n. 67/2023 sono da ritenersi inclusi sia quelli legati ai fenomeni alluvionali sia quelli derivanti da eventi franosi, provenienti da aree pubbliche e private, da aree allagate, e quindi a titolo esemplificativo anche dalle strade e dalle aree agricole, purché non contaminati sulla base delle informazioni disponibili secondo le valutazioni del possessore, precisando quindi che con il termine “sedimenti” si intendono le acque fangose, i limi e le terre derivanti dagli eventi meteorici;

6) che i materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dai fenomeni franosi, anche prelevati da corsi d’acqua naturali e artificiali a seguito del crollo di arginature o trasportati dalle acque, qualora non frammisti a rifiuti, possono essere gestiti in sito secondo le buone pratiche ovvero essere raggruppati in aree dedicate in attesa di successivo utilizzo; tali materiali sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del D.lgs. n. 152/06 e possono essere convogliati nel reticolo idrografico naturale, previo confronto per le vie brevi con gli enti competenti alla sua gestione al fine di non pregiudicarne l’officiosità idraulica;

7) che qualora invece i materiali risultino frammisti ad altre tipologie di rifiuti, possono essere effettuate le operazioni previste al punto 4) della propria ordinanza 67 del 2023 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto; qualora nello stesso punto di raggruppamento siano abbancati sia i materiali che i rifiuti deve essere garantita una separazione tra gli stessi;

8) che sono sospese, per il periodo di efficacia della presente ordinanza, ed unicamente per far fronte ai rifiuti generati dall’emergenza in atto, le limitazioni previste in accordi e/o in autorizzazioni, relative ai quantitativi di rifiuti in ingresso ai termovalorizzatori, fermo restando il rispetto del carico termico nominale;

9) che è autorizzato lo smaltimento in discarica degli scarti derivanti da operazioni di trattamento finalizzate al recupero dei rifiuti degli eventi alluvionali;

10) che le carcasse di animali da allevamento frammiste a rifiuti derivanti da crolli conseguenti agli eventi alluvionali che non rientrano nella classificazione dei sottoprodotti di origine animale in quanto non recuperabili, sono rifiuti speciali a cui attribuire il codice EER 02.02.99; tali rifiuti, corredati dell’autorizzazione del Servizio Veterinario, sono avviati a smaltimento in impianto di discarica che ai sensi della presente ordinanza è autorizzata a ricevere il codice EER 02.02.99;

11) che è autorizzato il trattamento dei rifiuti liquidi del comparto agroalimentare provenienti da aziende site nei territori interessati dagli eventi alluvionali, classificati con il codice EER 02.03.01, presso gli impianti di depurazione qualora sia valutato tecnicamente compatibile dal gestore dell’impianto; nel caso di impianti di depurazione del comparto agroalimentare, il quantitativo conferito ai sensi del presente punto non è conteggiato al fine del rispetto della limitazione del 50% di cui alla delibera di Giunta regionale n. 708/2020;

12) che al punto 7) dell’ordinanza n. 66 del 18/5/2023 il richiamo al punto 5), trattandosi di mero errore materiale, deve intendersi invece riferito al punto 6) del medesimo atto;

13) che ARPAE Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti, nell’ambito delle proprie competenze, assicurino la vigilanza documentale per il rispetto delle ordinanze;

14) che le disposizioni di cui ai punti da 7 a 12 della presente ordinanza emanati con i poteri di cui all’art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 hanno efficacia per un periodo pari a sei mesi. Le stesse sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute, al Ministro delle imprese e del Made in Italy, alle Prefetture, ai Comuni, alle Province, ad ARPAE, ad ATERSIR e alla AUSL, ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

15) che la presente ordinanza, ad eccezione di quanto previsto al punto 14) ha efficacia per il periodo corrispondente a quello dello stato di emergenza salvo diversa indicazione specificata nei punti che precedono ed è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle imprese e del Made in Italy, alle Prefetture, ai Comuni, alle Province, ad ARPAE, ATERSIR e alla AUSL, nonché ai gestori del servizio idrico integrato, di gestione dei rifiuti urbani, di distribuzione dei servizi energetici;

16) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42 del D.lgs. n. 33/2013.

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